Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3060 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3060 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29491/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 7848/2020 depositata il 16/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 8 settembre 2010 RAGIONE_SOCIALE, quale Agente della riscossione per la provincia di Roma, comunicava alla contribuente di avere eseguito una iscrizione di ipoteca, su diversi immobili di proprietà della suddetta società, per un importo pari al doppio del credito iscritto a ruolo.
La società contribuente presentava ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che con sentenza n.
116/20/2011 respingeva il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione relativamente a tre cartelle di pagamento, riguardanti il mancato pagamento dei contributi previdenziali, e rilevando che la contribuente aveva proposto ricorso solo nei con fronti dell’Agente per la riscossione, che rispondeva solo per i vizi propri della cartella di pagamento.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva impugnazione davanti alla competente Commissione Tributaria Regionale, lamentando che i giudici di prime cure si erano limitati a fondare la propria decisione sulla errata motivazione che il ricorso fosse stato proposto solo contr o l’Agente per la riscossione, senza analizzare il merito dei motivi di ricorso proposti.
Con sentenza n. 118/6/2012 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’impugnazione proposta dalla contribuente, stabilendo che non sussisteva alcuna violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/73, in quanto l’ipoteca era atto cautelare e l’Age nte per la riscossione poteva iscriverla a prescindere dalla procedura esecutiva che sarebbe stata poi avviata, e ritenendo infondata la necessità della intimazione di pagamento prima della ipoteca.
Avverso tale decisione la società soccombente proponeva ricorso per cassazione, fondato su 7 motivi. Con il primo motivo la eccepiva la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n 5) c.p.c., poiché la CT R aveva omesso di fornire una motivazione in relazione al primo motivo di doglianza prospettato dall’odierna ricorrente con il proprio ricorso in appello ed, in particolare, in sede di appello la contribuente aveva contestato che i giudici di prime cure, senza analizzare il merito dei motivi di ricorso proposti, si erano limitati a stabilire che il ricorso era stato notificato al solo Agente della Riscossione, senza valutare che quest’ultimo nelle proprie controdeduzioni aveva domandato
espressamente al collegio di disporre l’integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente nei confronti degli enti impositori come litisconsorzi pretermessi. Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’ar t. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.: rilevava che l’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 stabiliva espressamente che ‘il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite’. Eccepiva altresì , col terzo motivo, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma I, n . 5) c.p.c., poiché la Commissione Tributaria Regionale di Roma non aveva spiegato le ragioni per le quali non aveva tenuto conto delle prove fornite dalla stessa ricorrente, relativamente all’annullamento di alcune cartelle poste a fonda mento dell’iscrizione ipotecaria. Con il quarto motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del DPR n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 68 del D.Lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.. Con il quinto motivo denunciava la contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riguardo all’art. 15 del DPR n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 68 del D.Lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c. Con il sesto motivo eccepiva la contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso la motivazione in merito alla eccezione sollevata dalla contribuente sulla inesistenza della notifica dell’iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento indicate nell’avviso. Con l’ultimo motivo contestava la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 in combinato disposto con gli artt. 3 e 21 octies della legge n. 241/1990, in relazione
all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. In particolare la ricorrente si doleva che la CTR nulla aveva stabilito in ordine all’eccezione di nullità dell’atto impugnato per vizio formale dello stesso.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7848/2020, ha dichiarato improcedibile il ricorso, per la violazione del termine semestrale per la proposizione della impugnazione.
Avverso tale decisione il ricorrente per revocazione propone un motivo in fase rescindente e 8 motivi in fase rescissoria.
Non ha depositato controricorso la parte intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In sede rescindente si assume che la Corte di Cassazione, con la decisione impugnata, nel dichiarare tardiva l’impugnazione perché notificata il 3.12.2012, ha calcolato erroneamente il termine semestrale, con inizio il 18.4.2012 e indicando la scadenza nel 19.11.2012, con ciò incorrendo in errore di fatto, in quanto la scadenza era per il giorno 3.12.2012, data della notifica.
Quanto alla fase rescissoria, parte ricorrente propone n. 8 motivi.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente in revocazione deduce la violazione dagli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, nel testo proclamato a Strasburgo il 12 dicembre 2007, comunemente det ta ‘Carta di Nizza’. Illegittimità della iscrizione ipotecaria per la mancata attivazione del contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’o messa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. La CTR avrebbe omesso di fornire una motivazione in relazione al primo motivo di doglianza prospettato dall’odierna ricorrente con il proprio ricorso in appello.
2.3. Con il motivo n. 3 si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c., atteso che ai sensi della predetta norma, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa anche creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite.
2.4. Con il quarto motivo viene dedotta l’o messa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma I, n 5) c.p.c., poiché la Commissione Tributaria Regionale di Roma non ha spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle prove forn ite dalla Società ricorrente, relativamente all’annullamento di alcune cartelle, poste a fondamento dell’iscrizione di ipoteca oggetto del presente giudizio.
2.5. Con il motivo n. 5 si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del DPR n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 68 del D.Lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c. . La CTR avrebbe errato nel ritenere che ‘ ‘A proposito della violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, si ritiene che essendo le cartelle esattoriali riguardanti pagamenti di contributi previdenziali esse sono escluse dalla giurisdizione di questa Commissione ‘, posto che in ipotesi di contrasto fra la disciplina sul contenzioso tributario ( lex posterior ) ed altre precedenti, è la prima che deve applicarsi, avendo sostituito, se non addirittura abrogato per incompatibilità, la seconda, laddove l’applicazione contemporanea delle due discipline contrasti con la interpretazione della norma sopravvenuta. Ove, invece, la legge sopravvenuta disponga in maniera difforme alla legge precedente, non esiste incompatibilità alcuna.
La contribuente sostiene dunque che l’art. 68 del D.Lgs. 546/92, che disciplina la riscossione frazionata dei tributi, deroghi all’art. 15 del D.P.R. 602/1973, il quale consentiva l’iscrizione a ruolo della metà
dell’imposta accertata in pendenza di ricorso, atteso che l’art. 68 introduce una “norma di salvaguardia” che sospende l’obbligo di pagamento del contribuente fino alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, concludendo che il Concessionario non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo alcun importo, dato che essa contribuente ha ottenuto decisioni di accoglimento dei ricorsi proposti e che diversi ricorsi sono ancora pendenti.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo all’art. 15 del DPR n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 68 del D.Lgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma I, n. 5) c.p.c. La censura concerne in sostanza la medesima questione affrontata nel motivo n. 5, ma sotto il diverso profilo del difetto di motivazione.
2.7. Con il settimo motivo viene censurata la contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma I, n. 5) c.p.c. La C.T.R. avrebbe omesso una qualsivoglia motivazione in merito alla eccezione sollevata dalla contribuente sulla inesistenza della notifica dell’iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento indicate nell’avviso.
2.8. Con l ‘ottavo motivo di ricorso si eccepisce l’o messa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n° 212/2000 in combinato disposto con gli artt. 3 e 21 octies della legge n° 241/1990, in relazione all’art. 360, comma I, nn. 3) e 5) c.p.c. L’iscrizione ipotecaria sarebbe nulla per vizio formale, in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento. Tale omissione violerebbe il diritto del contribuente ad essere a conoscenza del soggetto responsabile dell’atto amministrativo che incide negativamente nella sua sfera patrimoniale.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
3.1. L’impugnazione per revocazione si basa, in fase rescindente, sull’errato calcolo del termine di sospensione feriale , là dove questa Corte, al punto 8 della sentenza impugnata, ha affermato che ‘Il ricorso doveva essere proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (18.04.2012)….Il termine per la notifica del ricorso per cassazione andava a scadere, dunque, il 19.11.2012, data antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso effettuata solo in data 3.12.2012 (data di spedizione per la notifica del ricorso)’ . Nel caso di specie si assume che sia stato erroneamente calcolato il termine di sospensione feriale di giorni 31, anziché di giorni 46, come normativamente previsto nel periodo di riferimento, sulla considerazione che il d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha operato la riduzione solo a partire dall’anno 2015.
3.2. Tale motivo di revocazione si palesa tuttavia affetto da inammissibilità, perché si traduce nella deduzione di un errore di diritto e comunque concernente attività e non, invece, profili di fatto, gli unici ammessi dal combinato disposto degli artt. 391 bis c.p.c. e 395 c.p.c.
3.3. Sul punto si è espressa anche recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 04/09/2024, n. 23791, punto 3.1.; in termini, anche Cass. 15/2/2024, n. 4158), affermando che : ‘La contestazione proposta dalle ricorrenti con il primo strumento d’impugnazione non appare centrata in considerazione della natura propria del giudizio di revocazione e delle censure che in esse possono essere proposte. Questa Corte regolatrice ha infatti recentemente confermato che ‘l’omesso esame di una questione processuale (anch e ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente
rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità’, Cass. sez. III, 4.5.2023, n. 11691 (cfr. anche Cass. sez. III, 26.5.2021, n. 14610)’. Anche le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno considerato che con la censura concernente l”infondata lettura della data per calcolare il termine di impugnazione’ non si deduce un errore di fatto, bensì una errata interpretazione e applicazione di norme processuali, in tema di individuazione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, vale a dire un errore di giudizio, integrante un asserito «error iuris», che è estraneo all’ambito applicativo dell’istituto della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 13/1/2022, n. 928).
3.3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso.
Nulla deve disporsi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 24/01/2025.