Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6288 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 23276/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, pec: , giusta procura in calce al ricorso per cassazione, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione. -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, pec: , giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del rappresentante pro tempore ;
nei confronti di legale – intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, n. 2883/16, depositata il 23 marzo 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, nonché i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atto di appello depositato in data 9 gennaio 2015, hanno impugnato la sentenza n. 1881/08/2014, con cui la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva rigettato il ricorso di primo grado proposto avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato a
tassazione reddito di impresa dell’anno 2003, deducendo indebita detrazione a fini Irap di costi pari ad euro 124.433,33 ritenuti riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti, e IVA per euro 409.487,00 ed aveva accertato un maggiore reddito da imputare ai soci nella misura del 50% ciascuno.
2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, rilevando che, a fronte dell’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE deduzioni relative alle operazioni soggettivamente inesistenti, laddove, nel caso in esame, erano state contestate operazioni oggettivamente inesistenti, era legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa ex art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente;
-) nel caso in esame, sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dalla descrizione generica e non analitica dei lavori eseguiti; dalla dichiarazione resa da uno dei soggetti RAGIONE_SOCIALE fatture, tale COGNOME NOME, che aveva dichiarato che l’unico lavoro eseguito nei confronti RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE, risaliva all’anno 2001/2002 presso la stazione di servizio RAGIONE_SOCIALE per il rifacimento dei tratti fognari e della pavimentazione RAGIONE_SOCIALE aiuole; dalle dichiarazioni rese da dipendenti della ditta di COGNOME, che avevano affermato che nessun lavoro era stato eseguito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; dagli accertamenti bancari dai quali era emerso che a fronte della emissione RAGIONE_SOCIALE fatture venivano tratti corrispondenti assegni dalla società RAGIONE_SOCIALE che, dopo preliminare girata da parte di COGNOME, venivano portati all’incasso da COGNOME
NOME, ovvero, se incassati dal COGNOME, venivano compensati con corrispondenti assegni di ritorno nei confronti di COGNOME NOME; dalla circostanza che i lavori di cui al contratto di appalto del 20 maggio 2003 non erano mai stati realizzati;
-) a fronte di tali indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente non aveva fornito la prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate di cui alle fatture prodotte, avendo prodotto contratti di appalto e un contratto di fornitura impianti, ma nessun elemento atto a superare gli indizi che inducevano a fare ritenere oggettivamente inesistenti le operazioni de quibus ;
-) nemmeno poteva invocarsi il principio di neutralità dell’IVA a fronte di operazioni per le quali era emersa l’oggettiva inesistenza.
NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
COGNOME NOME ha pure presentato ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, con il quale ha chiesto anche la liquidazione dei compensi professionali ex d.P.R. n. 115/2002, allegando le tabelle professionali di cui al D.M. n. 55/2014.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Va preventivamente rilevato che, per il principio dell’unicità del processo d’impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell’atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest’ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto
con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., 20 marzo 2015, n. 5695).
1.1 Poiché il ricorso proposto COGNOME NOME è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE con atto spedito in data 5 gennaio 2016, mentre il ricorso proposto da COGNOME NOME è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE controricorrente con atto spedito in data 12 gennaio 2016, il ricorso principale è quello proposto da COGNOME NOME, mentre quello proposto da COGNOME NOME, tempestivo rispetto alla data indicata, va considerato come incidentale.
RICORSO COGNOME NOME.
Il primo mezzo deduce la violazione di legge, in riferimento all’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., comportante la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Nel caso di specie, a fronte di contratti di appalto regolarmente depositati e di fatture inerenti i costi, la Commissione tributaria regionale aveva solamente enunciato gli elementi indiziari posti a fondamento dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti, senza dare conto degli elementi contrari offerti dal ricorrente basati su prove documentali, quali i contratti di appalto, non enunciati nemmeno in sentenza, ed omettendo la valutazione della loro (intrinseca) attendibilità, come pure l’assoluzione dell’imputato dai reati ascrittigli, con conseguente motivazione apparente e stereotipata, basata su motivazioni tra loro di insanabile contrasto, risolvendosi in altre parole nel denunciato vizio di legge della nullità della sentenza.
3. Il secondo mezzo deduce la violazione di legge, in riferimento all’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., comportante la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul denunciato vizio di violazione del cd. «principio di neutralità dell’iva». Sul punto la
Commissione tributaria regionale si era limitata ad affermare che essendo state accertate le operazioni inesistenti, non era applicabile il cd. principio della neutralità dell’Iva, senza però motivare sia l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni (come sopra specificato) sia la dedotta violazione della direttiva comunitaria (cfr. al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Europea CE 19 settembre 2000 causa C.454/1998) che raccomandava agli Stati membri di regolare secondo il principio fondamentale comunitario del sistema comune dell’Iva la regolarizzazione dell’Iva indebitamente fatturata, senza permettere che vi fosse un ingiusto arricchimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante il pagamento dell’Iva, ovvero da parte del cedente che la versava sulla fattura, e da parte del cessionario il quale la pagava e non poteva detrarla.
RICORSO COGNOME NOME
4 . Il primo ed unico mezzo deduce la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.); la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto: nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla RAGIONE_SOCIALE, per come sancito dall’art. 7, comma 6, della legge n. 890/1982 e ss. mm. e ii. per omessa CAD, in combinato disposto con gli artt. 112 e 116 cod. proc. civ..; omessa pronuncia. A fronte della eccepita nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, sin dal primo grado del giudizio, aveva omesso di documentare l’avvenuta ritualità della notifica, che avrebbe comportato la decadenza e/o la prescrizione del diritto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, nei confronti dei coobbligati. Gli atti di appello, previa declaratoria di nullità e/o inesistenza della notifica dell’atto presupposto alla RAGIONE_SOCIALE,
andavano accolti, perché nelle more l’RAGIONE_SOCIALE era decaduta dal diritto ex lege. L’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento doveva essere rilevata di Ufficio, pertanto, il procedimento era viziato da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nonché degli artt. 5 e 6 della legge n. 212/2000.
In via preliminare va rilevato che i ricorsi proposti sono improcedibili, ciò dispensando il Collegio dalla esplicitazione dei motivi sui quali gli stessi si fondano.
5.1 Sovviene, in particolare, il principio per cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata «uso studio», priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica (Cass., 5 agosto 2016, n. 16498; Cass., 24 gennaio 2022, n. 1949).
5.2. Nella specie, difatti, il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, ai fini della procedibilità del ricorso, hanno depositato solo una copia della sentenza impugnata «uso studio», rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria regionale (come emerge dal relativo timbro ad inchiostro con sottoscrizione), depositata presso la segreteria della Commissione tributaria regionale in formato non telematico (come emerge dal timbro ad inchiostro apposto in data 18 aprile 2016, con relativa sottoscrizione).
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere dichiarati improcedibili, e COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno condannati, al pagamento, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
6.1 Mette conto rilevare che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere
pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l’attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo (cfr. Cass., 19 gennaio 2022, n. 1650).
6.2 Inoltre, il giudice dell’impugnazione che emetta una RAGIONE_SOCIALE pronunce previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (cfr. Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
6.3 Va rigettata, in ultimo, l’istanza di liquidazione presentata dal ricorrente, poiché in tema di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della legge 24 febbraio 2005 n. 25 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (cfr. Cass., 12 novembre 2010, n. 23007).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit o dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 20 gennaio 2023.