Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24069 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24069 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
Regione Lazio;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio della n. 5298/2021 pubblicata il 23 novembre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
ottemperanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19319/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RITENUTO CHE
NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) ha notificato all’RAGIONE_SOCIALE in data 23 maggio 2022 un ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio in epigrafe riportata;
il ricorso non è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta Cancelleria del 6 agosto 2022;
la presente controversia, originariamente assegnata alla Sez. VI tributaria, è stata rinviata a nuovo ruolo e trasmessa alla sezione tributaria, in attesa della pronuncia della Corte a Sezioni Unite sulla questione della debenza o meno del contributo unificato e, quindi, del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il mancato deposito del ricorso per cassazione, notificato alla controparte costituitasi con controricorso, determina l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, qui applicabile ratione temporis .
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. (esercitabile
ora, alla stregua della riformulazione di tale norma operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, con l’immediato deposito del medesimo controricorso). Ciò trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero RAGIONE_SOCIALE spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. Sez. 6-L, n. 27571 del 2020, Rv. 660042 – 01; Sez. 1, n. 3193 del 2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6- L, n. 29297 del 2011, Rv. 620108 – 01; Sez. 3, n. 21969 del 2008, Rv. 604827 – 01; Sez. 2, n. 6824 del 1988, Rv. 461083 – 01).
La S.C. pronunciatasi a Sezioni Unite ha affermato che:
-la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. Anche in tal caso, invero, non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, né rileva, peraltro, che esso non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 115 del 2002) il controricorrente ‘diligente’.
-l ‘art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che
possa così distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente (salvo il criterio del pagamento dell’autonomo contributo cui siano poi tenute le altre parti ai sensi del comma 3 della stessa norma);
-l ‘importo versato a titolo di contributo unificato dal controricorrente, che abbia richiesto l’iscrizione a ruolo del processo, al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso non depositato, può essere recuperato in sede di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza;
-il pagamento del contributo unificato rientra, invero, nell’onere di anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese delineato dall’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e trova poi sistemazione finale in base agli artt. 91, 92 o 310, comma 4, c.p.c.
-di contro , l’«ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione» che sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, grava ex lege sulla parte soccombente, anche quando questa non si sia costituita, oppure quando sia disposta dal giudice la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Ricorre, del resto, anche in ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento;
-l ‘improcedibilità del ricorso per cassazione notificato e non depositato postula comunque lo svolgimento di un grado del giudizio rivelatosi del tutto superfluo e giustifica il maggior costo fiscale del servizio (Cass. Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621).
Da quanto sopra esposto, tenuto conto che nel caso di specie il ricorso notificato non è stato depositato e che l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, il ricorso è improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 550,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.