Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16934 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
indicato, tra i documenti asseritamente depositati di cui all’elenco del ricorso, né ha prodotto la procura per atto del 16 marzo 2015 (rep. 40087 -racc. 22391) conferita per il presente giudizio al procuratore speciale NOME AVV_NOTAIO.
Alla luce di tale rilievo il controricorso di RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile, considerando che, « qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207-01)» (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 1334).
Il ricorso è inammissibile per le seguenti, plurime, ragioni.
Come sopra anticipato, l’oggetto sostanziale della controversia ora in esame verte sulla compensazione alle spese di lite disposta dal primo Giudice dopo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Nonostante l’unicità e la semplicità della suddetta questione il ricorso per cassazione si è articolato su quarantotto motivi di impugnazione sviluppati lungo settantatre pagine.
3.1. L’impugnazione si caratterizza per la ripetizione, spesso in termini confusi e mescolando i paradigmi censori di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5 cod. proc. civ., di medesime doglianze attinenti al tema del difetto di legittimazione processuale e sostanziale del delegato/funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, del procuratore/rappresentante dell’agente della riscossione, lamentando vizi formali dell’atto impositivo presupposto (già oggetto di annullamento), l’erronea valutazione circa la sospensione della cartella alla predetta data del 26 aprile 2013, contestandosi, infine, la valutazione della Commissione regionale sia nella parte in cui aveva condiviso quella del primo Giudice in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di primo grado, che in quella in cui aveva condannato l’istante alle spese di secondo grado;
Ne risulta una complessiva esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni del ricorso, che si snoda attraverso una critica disorganica della decisione impugnata, riproponendo diffusamente i suddetti temi ed imponendo alla Corte un’opera di ricostruzione, di selezione, di riorganizzazione e di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE censure, sviluppate con ripetitiva sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE stesse, al fine di raggiungere una sufficientemente chiara rappresentazione RAGIONE_SOCIALE questioni di causa e di isolare, finalmente, il tema decisorio rilevante nella sede che occupa.
In tali termini, l’esposizione del ricorso non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato.
Le contestazioni in esame si caratterizzano, invece, per l’assenza di ogni sforzo di economia processuale, volto a puntare sulla critica diretta all’elementare ragione su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, « con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità» (così Cass ., Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342 e nello stesso senso Cass., Sez. T, 5 dicembre 2023, nn. 33903/33904/33905 e le tante ivi richiamate).
3.2. Il ricorso risulta, quindi, inammissibile per il modo con cui è stato congegnato, dovendo sul punto darsi seguito ai principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui:
il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e continenza espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda ” sub iudice ” posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALE critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ. (c fr. sul principio, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 25 marzo 2024, n. 8001; Cass., Sez. T, 5 dicembre 2023, nn. 33903/33904/33905 e le tante ivi richiamate);
risulta del tutto inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così
attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (così, ex multis , Cass., Sez. L., 6 febbraio 2024, che richiama (Cass., Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 26874; Cass., Sez. VI/III, 17 marzo 20178, n. 7009; Cass., Sez. I, 20 settembre 2013, n. 21611; Cass., Sez. I, 23 settembre 2011, n. 19443; nello stesso senso anche Cass. Sez. T., 5 ottobre 2018, n. 24493).
I motivi risultano inammissibili anche per tali ulteriori ragioni.
4.1. Il primo gruppo di motivi (da 1 a 27), concernenti l’eccepito il difetto di legittimazione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controparti e della stessa procura alle liti rilasciata dagli asseriti delegati e procuratori speciali, nonché la violazione della prescrizione di cui all’art. 182, primo e secondo comma, cod. proc. civ., attengono a vizi di natura processuale che attengono, rispettivamente, alla costituzione RAGIONE_SOCIALE parti ed all’attività procedimentale, con cui sono stati censurati i dedotti errores in procedendo, come tali riconducibili alla previsione di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Senonchè, l’istante ha articolato le censure secondo il paradigma censorio di cui agli art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., che non hanno nessuna attinenza con i vizi processuali dedotti, così disvelando un uso improprio dei parametri di impugnazione prescelti.
4.2. Con riguardo ai motivi n. 28 «carenza di poteri di firma del sedicente ‘dirigente’ che ha sottoscritto l’atto impositivo presupposto » e n. 29 (incompletezza della cartella) del ricorso non può farsi a meno di rilevare che il contribuente non ha provveduto alla necessaria e corretta indicazione degli atti processuali comprovanti l’avvenuto tempestivo rilievo RAGIONE_SOCIALE questioni in esame nel corso dei pregressi gradi di merito, non contenendo le censure proposte con il ricorso in esame (in violazione del canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (quantomeno con l’atto di appello) RAGIONE_SOCIALE suddette questioni (precisando -come suol dirsi’dove, come e quando’ i predetti temi ed eccezioni sono stati sollevati), le quali non sono state scrutinate dal Giudice del gravame, senza tacere che le predette censure, che pure
postulano accertamenti di fatto non esigibili nella sede che occupa, attengono ad un atto (la cartella) oggetto di altra impugnazione decisa a dire dello stesso contribuente -con la sentenza n. 65/02/2013 della Commissione tributaria provinciale di Bari con l’annullamento dell’atto.
4.3. Pure inammissibile è la doglianza n. 30, con la quale il contribuente ha considerato errata la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata tempestivamente sospesa dall’RAGIONE_SOCIALE in data 26 aprile 2013, dimenticando l’istante, ancora una volta, che nella presente sede non sono consentite rimeditazioni che coinvolgono apprezzamenti di merito.
4.4. Anche gli ultimi due gruppi di motivi (da 31 a 41 e da 42 a 48) che vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi -sono inammissibili.
La doglianza diretta contro la valutazione della Commissione regionale che ha considerato corretta la decisione del primo Giudice in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado, una volta dichiarato estinto il giudizio per l’intervenuto annullamento giudiziale della prodromica cartella di pagamento e poi per lo sgravio della stessa (profili questi che, da quel che risulta dalla sentenza impugnata, non hanno costituito oggetto di motivo di appello) coinvolge valutazioni di merito, inammissibili nella sede che occupa, a fronte di una di una motivazione sviluppata dal Giudice di appello (sopra riportata) che non è né illogica, né contraddittoria, ma frutto di una valutazione di merito che si è posta in linea con i criteri di cui all’art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ratione temporis applicabile (prima RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, operative dal 1° gennaio 2016), richiamava la previsione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella versione anteriore alle modiche introdotte dall’art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, secondo cui «Se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa del contribuente, si tratta di un potere discrezionale del giudice (cfr., ex multis , Cass., Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19613, che tra le tante richiama « Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009 »), la cui valutazione il Giudice di appello ha ritenuto di confermare (con riferimento al giudizio di primo grado) per le ragioni compiutamente esposte nella sentenza impugnata, applicando il corretto principio per cui all’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non segue tout court la condanna alle spese (secondo il principio della soccombenza virtuale), ben potendo le stesse essere compensate, secondo i citati criteri, anche valorizzando il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE parti e quindi, nella specie, sulla scorta della ritenuta correttezza dell’operato dell’agenzia che si è ritenuto aver emanato il provvedimento di sgravio non appena ha avuto modo di verificarne l’annullamento dell’atto da parte della Commissione tributaria, ravvisando, al contrario, sulla base, anche stavolta di accertamenti fattuali non sindacabili nella sede che occupa, il negativo comportamento processuale del contribuente, considerato per le ragioni suddette, non conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ.
Il tutto, ovviamente, con valutazione assorbente rispetto alla richiesta di condanna avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ
Non sussiste, quindi, in tale valutazione di merito, nessuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme diffusamente richiamate dal ricorrente, mentre i motivi si palesano inammissibili in quanto, al fondo, diretti a sollecitare un nuovo esame di merito.
La condanna alle spese del secondo grado di giudizio ha seguito, invece, la regola della soccombenza.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE valutazioni che precedono il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo solo a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto dell’inammissibilità del controricorso di RAGIONE_SOCIALE
Ritiene la Corte che ricorrono anche le condizioni di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha intrapreso il giudizio di legittimità, articolando un ricorso (come detto fondato su quarantotto motivi e sviluppato su settantatre pagine) in termini non coerenti con le obiettive esigenze della controversia, circoscritte al tema della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, sviluppando censure palesemente inammissibili, in tal modo abusando dello strumento processuale (cfr. sul principio, Cass. Sez. U, 28 ottobre 2022, n. 32001; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4430; Cass., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 38528; Cass., Sez. 3, 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., Sez. VI/I, 4 settembre 2020, n. 18512; Cass., Sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285 e da ultimo Cass., Sez. II, 28 giugno 2023, n. 18449).
L ‘art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, «sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo RAGIONE_SOCIALE spese processuali una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100) » (così Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33284).
Tale somma va determinata nella misura indicata in dispositivo pari al sottoindicato multiplo RAGIONE_SOCIALE spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 800,00 € per competenze, oltre accessori a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, nonchè al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese che risulteranno dai registri di cancelleria prenotate a debito.
Condanna, altresì, NOME COGNOME al pagamento della somma di 1.600,00 € a favore dell’RAGIONE_SOCIALE e, equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.