Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33386 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33584/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro REGIONE LAZIO, RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE INDIRIZZO
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 2232/2018 depositata il 09/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ( AVV_NOTAIO do.to in INDIRIZZO INDIRIZZO) ricorre per la cassazione della sentenza n. 2232/2018, depositata in data 9 aprile 2018, sulla base di quattro motivi.
La CTR del Lazio accoglieva l’appello degli enti creditori avverso la sentenza di primo grado che aveva affermato l’insussistenza della prova RAGIONE_SOCIALE operazioni notificatorie RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo.
Replicano con controricorso il Comune di Roma sia l’RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE. Resta Intimata la Regione Lazio.
CONSIDERATO CHE
1.Con la prima censura si deduce l’ammissibilità del ricorso ex art. 360 -bis c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si lamenta che la CTR non avrebbe valutato la documentazione probatoria relativa alla
notificazione degli atti impositivi secondo i principi affermati da questa Corte; contestando la valutazione operata dai giudici territoriali in ordine agli effetti del disconoscimento operato dalla contribuente in merito alle fotocopie dei documenti prodotti.
Si contesta la produzione parziale della documentazione considerata idonea dai giudici di appello.
Con la seconda censura si prospetta omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.
Nella illustrazione del motivo si riproducono le doglianze formulate con il primo mezzo di ricorso. Aggiungendo che quanto alle notifiche a mezzo pec non sono state prodotte le relate di notifica.
Con la terza censura si deduce la violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto.
Nel motivo così rubricato si legge che non sarebbe corretto il principio affermato dalla CTR secondo cui il richiamo alla notificazione semplificata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non colma le lacune probatorie relative alla ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandate, essendo impossibile ricondurre la firma del ricevente al destinatario, alla persona addetta alla ricezione o al messo postale. Censura ex art. 112 c.p.c. la valutazione degli elementi probatori necessari al fine di valutare la regolarità dell’esecuzione del procedimento formale di notificazione.
4.Con la quarta doglianza, si lamenta l’omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con detto motivo, si reiterano le censure relative alla notifica via pec, le quali nonostante l’assenza di relata, avrebbero raggiunto lo scopo, ad avviso del giudicante.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il ricorso, redatto secondo una particolare tecnica espositiva che vede dapprima una formulazione generica della rubrica della
censura e, in seguito, l’enunciazione del vizio lamentato, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
5.1 Invero, con il primo ed il secondo motivo non è stato indicato il vizio lamentato che, pare, essere costituito, nel primo, da una violazione di legge per un presunto contrasto tra la decisione della CTR e i principi di legittimità in materia di valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE fotocopie, nel secondo da una omessa o insufficiente motivazione.
La ricorrente non si confronta con il complessivo impianto motivazionale della sentenza di merito che non dà atto di eventuali eccezioni proposte dalla società in merito al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE fotocopie prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, eccezione che dunque non risulta sollevata nel giudizio di merito.
Nè la citazione della pagina 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni senza trascrizione RAGIONE_SOCIALE difese espletate e senza la produzione del documento è idonea a sopperire la mancanza di specificità del motivo.
Il ricorrente che proponga una questione ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alal corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa ( Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio(v. Cass. Sez. 3, 09/01/RAGIONE_SOCIALE n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).
La parte non può mutare – salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata – la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l’esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione ( Cass. 2033/2017).
La terza censura rubricata come generica violazione di legge senza indicazione RAGIONE_SOCIALE norme violate è del pari inammissibile; il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n.3340/2019; Cass. n. 18311 del 25/06/2021).
Parimenti inammissibile è il quarto mezzo rubricato come vizio di motivazione, reputando non sufficiente la motivazione addotta dai giudici di appello in merito alla validità RAGIONE_SOCIALE notificazioni, per aver raggiunto lo scopo.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono
all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. n. 22598 del 2018); Ric. 2020 n. 24431 sez. MT – ud. 27-01-2022 -4in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, secondo comma , n. 4, cod.proc.civ. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, prìmo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
7.1 La sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha ampiamente motivato in merito alla validità RAGIONE_SOCIALE operazioni notificatorie a mezzo raccomandata ex art. 26 cit. e alla regolarità della notifica a mezzo pec sebbene con estensione files cades e pades.
D’altro canto, il motivo non svolge nessuna censura alla decisone del Tribunale di Rovereto, limitandosi in tutto e per tutto osservare che «la corretta disamina e interpretazione del predetto principio avrebbe certamente indotto il Tribunale ad assumere decisione diametralmente opposta a quella spesa».
7.2 motivi si risolvono in una inammissibile rivisitazione del fatto senza spiegare dove ed in quale passaggio la CTR avrebbe violato la legge che disciplina la fattispecie concreta. Occorre quindi dare continuità all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione” (Cass. sez. 1, 24 febbraio 2020, n. 4905) e “in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALE considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (Cass. sez. 4, 18 agosto 2020, n. 17224). D’altronde, la critica, al pari dei fatti accertati ed emersi nel corso del giudizio di merito sono stati meramente enunciati nel ricorso introduttivo senza che di essi sia stata spiegata la rilevanza ai fini della illustrazione della (come detto) generica tesi difensiva. Deve, sul punto, essere richiamato l’arresto secondo cui “l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata”. (Cass. sez. 5, 31 maggio 2011, n. 11984).
Il ricorso, pur non contenendo specifiche censure rivolte alla decisione del CTR, sembra chiedere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sulla documentazione probatoria prodotta dalla controparte, oltre alla genericità e indeterminatezza degli assunti che vi sono formulati.
In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
Sussiste altresì la responsabilità aggravata del ricorrente ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ., il quale ha agito – tramite il suo legale, del cui operato risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 cod. civ. – senza l’exacta diligentia esigibile in relazione a una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale quella dell’avvocato, soprattutto ove il riferimento vada ad attività di cassazionista (cfr., di recente, Cass., 23 maggio 2019, n. 14035). Secondo quanto si evince dal partito esame dei singoli motivi, il ricorso risulta riprodurre, quanto meno in parte -escluse le questioni dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità -censure proposte con il ricorso originario. Con il risultato manifesto che il ricorso non viene propriamente a confrontarsi con la sentenza del secondo: così non venendo a instaurare la dialettica processuale che, per contro, deve di necessità connotare í procedimenti di impugnazioni. Discende da quanto esposto la condanna del ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro in favore di ciascun controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 4.500,00 in favore del Roma capitale (oltre 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie e accessori di legge, ed di euro 4.500,00 in favore della
RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE ( costituitesi con un unico atto), oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/RAGIONE_SOCIALE, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 bis dell’art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione