Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8391/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME (C.P. CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA-NAPOLI n. 4495/2020 depositata il 06/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
LA COGNOME NOME era attinto dall’intimazione di pagamento n. 07120199020057560000 -per la complessiva somma di € 182.071,50 -che fondava (tra l’altro) sulle cartelle n. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e sull’avviso di accertamento per IVA n. P_IVA.
Il contribuente adiva la CTP di Napoli, ‘eccependo’ (come da ricorso, p. 3) ‘l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese, per la mancanza di una rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al credito portato dall’avviso di accertamento IVA, relativo alla società RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -di cui era stato liquidatore dal 13/05/2014 al 12/01/2015 data in cui, col deposito del bilancio finale, era stata estinta ‘.
2.1. Costituitosi l’agente della riscossione, la CTP, con sentenza n. 11246/2019 depositata il 30/10/2019, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’intimazione limitatamente alla cartella n. NUMERO_CARTA per prescrizione triennale RAGIONE_SOCIALE tasse automobilistiche cui si riferiva, ritenendo invece ritualmente notificate le altre due cartelle; con riferimento all’avviso (come da ricorso, p. 4) ‘la CTP di Napoli rigettava il ricorso ritenendo, a suo dire, dimostrato, dallo stesso contribuente, che, con sentenza n. 11143/2016 sez. 48 della CTR della Campania, il predetto accertamento sarebbe stato dichiarato legittimo’.
Proposto dal contribuente appello, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava, sulla base della seguente motivazione:
-‘dalla produzione versata in atti è risultata provata la esecuzione RAGIONE_SOCIALE notifiche asseritamente mancanti’, avendo la RAGIONE_SOCIALE affermato che la notifica ai sensi dell’art 140 cod. proc. civ. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione;
-‘ preclusa ogni altra deduzione relativamente all’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativamente al quale, per ammissione ed addirittura produzione nel grado pregresso della sentenza della CTR n. 11143/2016 del 12.12.2016, divenuta definitiva, è emerso il rigetto dell’appello e la conferma dell’accertamento impugnato’.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE, a ministero dell’RAGIONE_SOCIALE, con articolato controricorso; l’RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 116, 137 e 140 cpc, 2495, 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c., art. 26 D.P.R. 602/1973 e art. 60 D.P.R. n. 600/1973, art. 14 L. 898/1982 in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc’. ‘L’Agente della RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la regolarità della notifica ai sensi degli artt. 140 cpc e 60 DPR n. 600/73, precisando che: la cartella n. 07120160097218513000 risultava notificata in data 28/03/2017 mediante deposito presso la casa comunale ; la cartella n. 07120170108579351000, analogamente, risultava notificata in data 5/02/2018 mediante deposito presso la casa comunale ‘. La decisione della CTR è errata in quanto ‘la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dalla legge’. ‘La mancata produzione degli atti ulteriori viola la norma di cui all’art. 26 co 5 D.P.R. n. 602/73’. Il motivo, richiamata la giurisprudenza sull’art. 60 DPR n. 600 del 1973 in rapporto all’art. 140 cod. proc. civ., prosegue: ‘Sul punto, il
giudice ‘a quo’ ha errato nel ritenere valida ed efficace la notifica, in mancanza di accertamenti e degli adempimenti successivi di cui alla norma cit., per cui la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA è da ritenere inesistente’. ‘Per quanto riguarda, poi, l’avviso di accertamento IVA n. P_IVA, il giudice ‘a quo’ non ha considerato che il destinatario dell’atto non era il contribuente in proprio, ma quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE‘.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (cfr. Cass., Sez. U, n. 22986/2024).
Questa S.C. insegna che, ‘in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto -forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti’ (così da ult. Cass. n. 6288 del 2025, in una fattispecie in cui ‘la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza gravata poiché il ricorrente, pur contestando sotto più profili la validità del procedimento di notifica, non aveva riportato nel ricorso la relata di notifica, né l’aveva prodotta, né, infine, aveva specificato la sede dove reperirla’).
1.1.1. Quanto precede vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui il motivo si presenta astratto, siccome non centrato sull’effettiva realtà processuale.
A riprova di ciò, si consideri che esso recrimina non essere stata prodotta la documentazione relativa alle notifiche; nondimeno, quantomeno in relazione alle cartelle, la parte pubblica, in controricorso (pp. 8 ss.), offre fotoriproduzione RAGIONE_SOCIALE notifiche prodotte, da cui oltretutto si evince che la prima è stata effettuata ‘ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.’
per compiuta giacenza (pp. 8 e 9) e la seconda con il cd. rito degli irreperibili ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), DPR n. 600 del 19732. Siffatta documentazione, non considerata dal contribuente, ‘a fortiori’ non è specificamente avversata, come invece avrebbe dovuto, nel motivo.
Per quanto riguarda l’avviso, poi, a fronte della considerazione della sentenza impugnata in ordine al fatto che esso era stato finanche impugnato, con esito di rigetto del ricorso, l’affermazione secondo cui ‘il destinatario dell’atto non era il contribuente in proprio, ma quale liquidatore della società’ è priva di alcun concreto riscontro: difetta, infatti, la trascrizione dell’avviso, onde stabilire in quale effettiva qualità il contribuente sia stato attinto, e difetta, ad ogni modo, la sua ‘localizzazione’ negli atti dei giudizi di merito, onde ‘in limine’ prenderne lettura.
2. Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 116 cpc, 1176, 1218, 2495 e 2697 c.c., art. 36 D.P.R. n. 602/1973 in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc.’. ‘Il contribuente aveva eccepito la sua estraneità alla pretesa impositiva rivolta allo stesso in proprio e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva, derivando, il credito tributario, da accertamenti IVA posti a carico della società RAGIONE_SOCIALE‘. ‘L’Ente impositore aveva notificato, alla società in persona del suo liquidatore, presso la sede della società, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, soltanto dopo la chiusura della società e la conseguente cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, occorsa, appunto, in data 12/01/2015 -9/10/2015, come risultava dalle visure CCIAA. Per tale motivo, l’atto di intimazione, ‘in parte qua’, era da ritenere illegittimo in quanto privo di valido atto impositivo, non potendosi riconoscere alcun valore all’avviso di accertamento posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE stesso, essendo, il vantato credito, rivolto alla società e non al contribuente in proprio, mentre la cartella esattoriale e il successivo atto d’intimazione impugnato erano indirizzati al contribuente in proprio e non quale ex
liquidatore’. ‘Il contribuente, nelle sue difese, aveva dedotto, altresì, che l’Ente impositore aveva intrapreso l’azione ex art. 36 DPR 602/73 nei confronti del socio unico COGNOME NOME nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la pretesa tributaria era stata ridotta ad € 39.186,67 come da sentenza n. 7981/2018 della CTR della Campania -sez. 15′. In sintesi, ‘la sentenza appellata è illegittima nella parte in cui ha omesso di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, considerato che l’avviso di accertamento su cui fonda l’atto di intimazione era rivolto alla società RAGIONE_SOCIALE di cui era stato liquidatore fino al 12/01/2015′. Inoltre, ‘sulla vicenda dell’estinzione della società’, ‘si devono considerare estinte le società cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese’ e ‘tale ‘quadro’ non può mutare nemmeno successivamente all’entrata in vigore dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014′.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, nuovamente, sconta i difetti di precisione ed autosufficienza già rilevati a proposito del primo motivo, non riproducendo o comunque ‘localizzando’ l’avviso, né rendendo conto della sua impugnazione, né dimostrando (attraverso congrue citazioni, anche letterali, degli atti pregressi) la devoluzione ai giudici di merito della questione del difetto di legittimazione passiva, essa pure non adeguatamente identificata (se in rapporto al solo avviso o anche alle cartelle, chiarendo la progressione procedimentale).
Un tanto impedisce materialmente di apprezzare la censura, in specie laddove denuncia il difetto di un valido titolo a sorreggere, nei confronti del contribuente, le pretese rassegnate nell’intimazione.
2.1.1. Ad ogni modo, qualsiasi questione ‘sulla vicenda dell’estinzione della società’, segnatamente in relazione all’avviso, siccome asseritamente notificato ‘soltanto dopo la chiusura della società e la conseguente cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, occorsa, appunto, in data
12/01/2015 -9/10/2015′, avrebbe potuto e dovuto esser fatta valere in sede di impugnazione dell’avviso stesso e non, ora, in sede di impugnazione dell’intimazione, che non riguarda la società, ma il contribuente quale persona fisica.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 17 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME