Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Cart. Pag. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9345/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 149/11/2013, depositata in data 29 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 25 luglio 2012 veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento n. 06820120175111834 per l’anno d’imposta 2008; la somma dovuta originava dal ruolo iscritto dall’RAGIONE_SOCIALE a carico del contribuente medesimo, a seguito di un controllo formale della sua dichiarazione dei redditi (NUMERO_DOCUMENTO) operato ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’ufficio inoltrava al contribuente un questionario, mediante cui chiedeva l’invio di documentazione inerente agli oneri riportati in dichiarazione; con la successiva comunicazione di rettifica, segnatamente, comunicava il riscontro di un’indebita detrazione d’imposta per ritenute di lavoro autonomo dichiarate, nonché di un’indebita detrazione per gli assegni corrisposti al coniuge, anch’essi riportati in dichiarazione.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano che, con sentenza n. 147/46/2013, rigettava il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La C.t.r., con sentenza n. 149/11/2013, depositata in data 29 ottobre 2013, rigettava il gravame del contribuente, condannandolo alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese e confermando l’operato del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, instando per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non pronunciarsi su tutta la domanda, segnatamente, sulle ritenute d’acconto subite dal contribuente e non considerate dall’ufficio, omettendo anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di confermare la sentenza di prime cure, ritenendola adeguatamente motivata, riferendosi a degli importi («comprensivi della parte fissa e della parte variabile») e dichiarandoli giustamente riconosciuti, nonché all’avvenuto disconoscimento degli assegni corrisposti al coniuge per la parte non documentata.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «L’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di omettere la valutazione del tenore letterale del verbale e della sentenza di separazione, da cui si evinceva la duplice quantificazione dell’assegno di mantenimento (forma fissa e forma mobile) e la natura di «assegni periodici
corrisposti al coniuge» RAGIONE_SOCIALE somme versate, costituenti perciò reddito imponibile per il coniuge beneficiario.
Preliminarmente va dato atto che il contribuente ha documentato che, in data 17/06/2019, l’Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata ex art. 3, comma 11 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 indicando la somma dovuta e inviando il piano di dilazione in diciotto rate a termini dell’art. 3, comma ·5 del d.l. 23 ottobre 2018, n.· 119 con scadenza 30 novembre 2013 nonché di aver provveduto al pagamento della prima rata.
2.1. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3715/2023, depositata in data 7 febbraio 2023, ravvisava la necessità di attendere la definizione della procedura di cui all’art. 3 cit. e, pertanto, di sospendere la causa sino al 30 novembre 2023.
Senonché, agli atti di causa non si è rinvenuto alcuna produzione che possa attestare l’avvenuto completamento della procedura risultando soltanto la prova della presentazione della domanda e della comunicazione del l’importo da pagare (€ 81.595,98) e, pertanto, deve procedersi alla disamina dei motivi.
Il primo motivo è inammissibile, oltre che infondato.
3.1. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod.proc.civ., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in
cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) (Cass. 19/04/2022, n. 12481).
Nel caso di specie, tali riferimenti difettano.
3.2. Nella fattispecie in esame, il motivo è altresì inammissibile in quanto non censura puntualmente un punto della sentenza ma, complessivamente, ripropone l’intero giudizio dei gradi di merito con le sue eccezioni, deduzioni e difese, in spregio al principio di specificità. In particolare, il motivo di censura è articolato non censurando capi della sentenza ma, complessivamente, l’intero giudizio laddove ci si duole genericamente della nullità della sentenza, dell’omessa disamina RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto subite dal ricorrente e della mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
3.3. Il motivo è anche infondato perché non sussiste la motivazione parvente, atteso che la C.t.r. si è pronunciata sulle ritenute, dando contezza di come correttamente l’ufficio finanziario, in sede di controllo formale ex art. 36ter del d.P.R. n. 600 del 1973 dell’auto liquidazione della dichiarazione dei redditi, ha riconosciuto le ritenute documentate e gli importi degli assegni corrisposti al coniuge comprensivi della parte fissa e della parte variabile, disconoscendo gli importi relativi alle ritenute e agli assegni corrisposte al coniuge per la parte non documentata.
3.4. Neppure sussiste la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. perché sussiste l’esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione; infatti, la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile
all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., a seguito alla riforma di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022; Cass. n. 22598/2018).
Nella fattispecie in esame, la motivazione sussiste ed è comprensibile, siccome adeguata a consentire l’effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Innanzitutto, rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni inerenti alle
questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ. Tale norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 6 giugno 2013 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
4.2. Di poi, il motivo è inammissibile perché proposto sotto il profilo del vizio di motivazione che concreta la fattispecie prevista dalla formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. precedente a quella applicabile ratione temporis , laddove, nel ricorso, ci si duole del contenuto motivazionale della sentenza impugnata obliterando del tutto l’indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio la cui disamina sarebbe stata omessa.
5. Il terzo motivo è inammissibile.
Anche qui rileva, come nel secondo motivo, la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.
Anche in questo caso, inoltre, il motivo è inammissibile anche perché proposto sotto il profilo del vizio di motivazione che concreta la fattispecie prevista dalla formulazione dell’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. precedente a quella applicabile ratione temporis.
5.1. Inoltre, la censura propone contemporaneamente, in maniera inestricabile, argomentazioni rilevanti sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di cui al n. 5 del primo comma
dell’art. 360, cod. proc. civ., senza che sia possibile, al fine dell’individuazione della censura proposta, separare le une dalle altre.
Peraltro, anche in ordine al motivo qui in decisione si riscontrano i medesimi vizi di genericità e di violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., fin anche nell’ottica della interpretazione della CEDU, come illustrato ante sub 3.1.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nulla per le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE essendo rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 4.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 16 aprile 2024.