Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33013 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33013 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24665/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE – NOME, domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE“
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 178/2023 depositato il 3/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha respinto l’opposizione ex art. 206 CCII contro il decreto di esecutività dello stato passivo della Liquidazione
giudiziale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proposta dall’RAGIONE_SOCIALE per contestare -come si legge a pag. 5 del ricorso, che trascrive il decreto -« l’esclusione per maturata prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE somme richieste a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi » (per complessivi € 65.713,12), a causa della ritenuta prescrizione quinquennale, in ragione: a) della sospensione del termine di notifica degli atti e RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive disposta con la legislazione emergenziale a seguito dell’epidemia da Covid -19, ed in specie dall’art. 68, d.l. n. 18/2020 e successive proroghe -, in forza del quale ‘i titoli di riscossione coattiva rimasti sospesi dall’08.03.2020 fino al 31.08.2021 e, poi, ancora, fino al 31.12.2021, hanno guadagnato la proroga di ulteriori ventiquattro mesi e cioè fino al 31 dicembre del 2023 ‘; b) della prescrizione decennale cui sarebbero soggetti i crediti per sanzioni e interessi -in quanto accessori al tributo principale, non accertati con atto di contestazione autonomo, ma iscritti a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell’imposta principale , dovendo essere unitario il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoria.
1.1. -Il tribunale ha ritenuto che: i) la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE sanzioni è stabilita dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, costituente lex specialis fatta salva dalla clausola di riserva ex art. 2946 c.c., mentre la prescrizione decennale si applica solo in caso di actio iudicati , ex art. 2953 c.c., e non anche a cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione; ii) la prescrizione quinquennale degli interessi, quale obbligazione autonoma rispetto al debito principale, deriva dalla norma generale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., e non può essere invece « agganciata a quella dell’obbligazione in sorte capitale », poiché « il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale », ma poi « vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione » (Cass. Sez. U, 22281/2022); iii) non si applica la proroga dei termini ex art. 68,
d.l. n. 18/2020, mancando nel caso di specie il presupposto oggettivo dell’affidamento del carico per RAGIONE_SOCIALE (tributarie e non, con annessi interessi e sanzioni) nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (ovvero successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021) « trattandosi di carichi affidati in epoca precedente (come si evince dallo stesso estratto dei ruolo allegato alla domanda di insinua) ».
–NOME impugna la decisione con tempestivo riscorso per cassazione affidato a due motivi. La Liquidazione giudiziale intimata non svolge difese.
RAGIONI DELL DECISIONE
-Con il primo mezzo RAGIONE_SOCIALE denuncia « Violazione degli artt. 2943 e 2946 cc., dell’art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 e dell’art. 12 D.lgs. 159/2015, nonché dell’art. 1 commi 618 e 623 L. 147 del 27/12/2013 », per avere il tribunale rigettato indistintamente l’opposizione, senza distinguere i crediti erariali soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente -portati dalle cartelle n. 295R29520120004208338000 (IRPEF, Add.Reg. e relative sanzioni e interessi), notificata il 30.3.2012, e n. 295R295201200010210272000 (IVA e relative sanzioni), notificata il 26.7.2012, per i quali, ai sensi all’art. 68, commi 1 e 2, e 2 -bis, d.l. n. 18/2020 (da leggere in combinato disposto con l’ivi richiamato art. 12, d.lgs. n. 159/2015), il decorso del termine prescrizionale sarebbe: iniziato rispettivamente il 1.4.2012 e il 27.7.2012; rimasto sospeso tra l’8.3.2020 ed il 31.8.2021; ripreso a decorrere il 1.9.2021; terminato l’8.5.2023, dunque (asseritamente) entro il « termine decennale preso a riferimento dai Giudici del Tribunale », che peraltro avrebbe dovuto sospendersi anche ai sensi dell’art. 1, comma 623, l. n. 147/2013 (che stabiliva la durata della sospensione fino al 15.6.2014).
3.1. -Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché denunzia violazioni di legge, sub specie di error in iudicando , senza indicare quale parte del provvedimento sia stata
impugnata e in quale passaggio della decisione le stesse sarebbero state commesse.
In effetti, la censura così veicolata non trova alcun riscontro nella decisione in esame, anche e proprio per come testualmente trascritta in ricorso, ove si afferma espressamente che l’opposizione aveva ad oggetto « l’esclusione per maturata prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE somme richieste a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi », mentre le deduzioni svolte nel motivo attengono specificamente ai crediti erariali portati da due cartelle, senza che si dia atto della corrispondente contestazione svolta nel ricorso ex art. 206 CCII, e senza che ne sia individuato l’ammontare rispetto a sanzioni e interessi, soggetti invece a prescrizione quinquennale.
3.2. -A nulla vale osservare, allora, né che « il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 c.c., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi » (Cass. Sez. 5, n. 33213/2023), né che l’art. 68, comma 1, d.l. 18/2020 prevedeva effettivamente la sospensione dei termini dei versamenti (« Con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 »), né infine che nel medesimo periodo era
sospeso il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 12, comma 1, d. lgs. 159/2015 (« Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse RAGIONE_SOCIALE, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione »).
Si tratta, infatti, di questioni che non sono state trattate dai giudici a quibus e in relazione alle quali non v’è una decisione cui possano ascriversi le denunziate violazioni di legge.
3.3. -Il ricorrente non ha nemmeno denunziato una nullità della decisione per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. (error in procedendo ), fermo restando che, qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella decisione impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (qui non assolto) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 3473/2025).
4. -Il secondo mezzo deduce « Violazione degli artt. 2943, 2945 comma 1, e 2946 cc., dell’art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 e dell’art. 12 D.lgs. 159/2015 », per avere il tribunale rigettato indistintamente l’opposizione senza considerare che per quattro cartelle di pagamento (indicate a pag. 12 del ricorso), relative la
prima a ‘ contravvenzione codice della strada ‘ e le altre tre a ‘ RAGIONE_SOCIALE e relative sanzioni ‘, il tribunale non ha rilevato l’effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento che l’opponente aveva specificamente dedotto e documentato con il ricorso ex art. 206 CCII (come indicato in ricorso).
4.1. -Il motivo, stavolta autosufficiente sul punto, prospetta formalmente un vizio di violazione di legge ( error in iudicando ) nel senso che il giudice di merito, omettendo di dare riscontro al contenuto della documentazione prodotta, sarebbe pervenuto a un’erronea ricostruzione della quaestio facti , che lo avrebbe indotto ad applicare erroneamente alla fattispecie dedotta in giudizio le norme di diritto di cui si lamenta la violazione.
Risulta però decisivo che, anche stavolta, della questione degli atti interruttivi della prescrizione non v’è traccia nel provvedimento impugnato, per cui il fatto probatorio in questione non ha costituito un punto controverso sul quale il tribunale si sia pronunciato.
4.2. -Nella sostanza, quindi, la censura risulta finalizzata a sostenere il travisamento della prova documentale.
Vale allora il recente insegnamento nomofilattico per cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4), c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare -e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4), o n. 5), c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U., 5792/2024).
Nel caso in esame, poiché la questione degli atti interruttivi della prescrizione il tribunale non può intendersi come questione controversa sulla quale il giudice di merito si sia pronunciato, viene in rilevo semmai un vizio revocatorio denunciabile ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c.
In altri termini, è inammissibile prospettare un error iuris per il mancato esame degli atti dai quali sarebbe emersa l’interruzione della prescrizione, perché il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività -ove si assuma incontroverso -è destinato ad essere controllato solo attraverso lo strumento della revocazione (così, da ultimo, Cass. 65/2025 in fattispecie del tutto analoga).
-Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.
-Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente