Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33884 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33884 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19326/2022 R.G. proposto da:
NOME
-ricorrente non costituito- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 7059/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7059/02/2021 la C.T.R. per la Regione Sicilia confermava la decisione della CTP di Siracusa, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente per carenza d’interesse per aver quest’ultimo impugnato l’avvenuta comunicazione di iscrizione di ipoteca legale, disposta dall’Agente della Riscossione, su beni di proprietà della sorella, né potendo egli proporre in proprio un ricorso per far valere un altrui diritto giusti gli artt. 81 e 100 c.p.c.
Il contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Agente della Riscossione e all’Amministrazione finanziaria che sola ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso.
CONSIDERATO
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. E’ stato infatti affermato che «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’ interesse del controricorrente al recupero RAGIONE_SOCIALE spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008)» (Cfr. Cass., VI, n. 4917/2020).
Nella fattispecie in esame l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato il controricorso ivi allegato copia del ricorso notificato, come si evince dal certificato negativo della cancelleria.
Tuttavia, questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all’art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La questione è stata risolta con arresto della Sezioni Unite n. 20621/2023, ove è stato affermato che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. Si può dunque riconoscere la legittimazione del controricorrente ad una pronuncia sulle spese di lite (Cfr. Cass., VI, n. 4917/2020).
Pertanto, il ricorso è improcedibile e tale va dichiarato;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. tremila/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.