Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21860 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 17002-2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresenta to e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 228/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘ABRUZZO , depositata il 6/4/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Roseto degli Abruzzi propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento, emesso dal Comune di Roseto degli Abruzzi, per la tassazione rifiuti (TARI) relativa al periodo di imposta 2013.
La società contribuente resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 161 della l. 296/2006 e dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993» per avere i Giudici di appello ritenuto «tardiva la notifica dell’avviso di accertamento in rettifica relativo al versamento TARI dell’anno 2013, … (essendo stato) … affermato che il detto avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2018, sicché la notifica avvenuta nell’anno 2019 doveva ritenersi tardiva ».
1.2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, rilevabile d’ufficio, di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata.
1.3. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. n. 21349/2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di
«autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
1.4 . Nel caso in esame, dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello di parte ricorrente emerge che quest’ultima non ha ottemperato l’onere di deposito della relata di notifica di notifica della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, sec ondo comma, n. 2, c.p.c., né peraltro la copia della sentenza notificata si rinviene nella produzione del controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, n. 21349/2022; Cass., Sez. U n. 9005/2009; Cass., Sez. U, n. 10648/2017), essendosi limitato il ricorrente a depositare una copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità all’originale.
1.5 Tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questa ragione, il principio subisce una – apparente – eccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
1.6. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa,
di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 11386/2019, 17066/2013).
1.7. Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 6 aprile 2022 ed il ricorso è stato notificato il 1° luglio 2022.
In conclusione, avendo il Comune ricorrente espressamente allegato che la sentenza impugnata è stata al medesimo notificata, limitandosi tuttavia a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da