Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27086 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9560/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende EMAIL
-ricorrente-
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ROMA n. 5848/2016 depositata il 07/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso
la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Tivoli n. 22896/2015 di rigetto e parziale difetto di giurisdizione del ricorso proposto cumulativamente dal contribuente avverso n. 30 avvisi di pagamento di varia natura.
Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha rilevato che:
-l’eccezione di prescrizione risultava destituita di fondamento innanzitutto perché i crediti portati dalla presupposte cartelle di pagamento -che risultavano ritualmente notificate -si era consolidati in ragione dell’omessa impugnazione di dette cartel le;
i termini della prescrizione successiva a dette notifiche prescrizione decennale (per le imposte dirette) o quinquennale (per i tributi locali) -non erano «decorsi in conseguenza della tempestiva e rituale notificazione di precedenti intimazioni di pagamento, dell’iscrizione di ipoteca e dei fermi amministrativi i cui estremi l’appellata ha specificamente indicato (allegati alle controdeduzioni dal n. 31 al n. 44). La regolarità e tempestività di tali atti interruttivi non può essere revocata in dubbio, in quanto alle controdeduzioni depositate dalla difesa del concessionario risultano allegati in copia gli atti afferenti alle loro notificazioni (della possibilità di produzione di copie fotostatiche si è già detto sopra). Infatti, gli atti interruttivi in parola sono stati notificati a far data dal 6 dicembre 2007, quindi prima del decorso del termine di prescrizione rispetto alle cartelle notificate a partire dal 14 gennaio 2003 (allegati alle controdeduzioni dal n. 1 al n. 30), sicché l’eccezione di pr escrizione risulta infondata.»;
Avverso la suddetta sentenza il sig. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.
La intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2953 c.c.
In particolare, deduce che la sentenza della CTR avrebbe errato ‘omettendo sia di indicare le singole tipologie di imposta, o sanzione, sia i relativi e distinti termini di prescrizione ‘ (pag. 10 ricorso) .
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, sostenendo che non si applicherebbe il termine decennale di prescrizione e che la commissione avrebbe omesso di esaminare l’applicabilità della disciplina prescrittiva con riferimento alla singola imposta di riferimento, con la conseguenza che ‘ avrebbe cumulativamente dichiarato la non intercorsa prescrizione di oltre 45 voci di imposta aventi per lo meno 3 distinti regimi di prescrizione (dieci, cinque e tre anni), relativamente alle quali solo nel 2014 sono stati notificati contestualmente ben 30 intimazioni di pagamento, e, tra il 2003 ed il 2013, almeno 34 cartelle esattoriali (anche esse contestate) ed altrettanti termini di decorrenza dei rispettivi termini di prescrizione ‘ (pag. 13 ricorso).
I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche da essi poste.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, cod. proc. civ., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte.
Invero non può non rilevarsi come, a fronte di tali numeri genericamente indicati, il ricorrente non deduca in alcun modo, nel corpo dei motivi, né quali sarebbero i singoli tributi oggetto di errato calcolo del termine di prescrizione, né, tantomeno, quale sarebbe il termine esatto di prescrizione di ognuno di essi, con ciò demandando una inammissibile attività interpretativa a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso ed alla statuizione della CTR (Cass. 08/04/2024, n. 9416).
5.1. Inoltre, nello svolgimento del processo elenca solo n. 30 tributi (numero già in contrasto con quanto poi esposto nei successivi motivi) precisandone solo un numero di riferimento, ma non ne indica né la natura, né il tipo, né l’oggetto , mentre tali elementi sarebbero necessari a comprendere il termine di prescrizione, oggetto della censura.
5.2. Non è, infine, nemmeno indicato ove tali atti siano stati eventualmente prodotti nel corso del giudizio né, infine, in quali motivi di appello avrebbe censurato ogni singolo termine di prescrizione e per quali ragioni.
5.3. Tale modalità di redazione del ricorso rende i motivi di ricorso privi del prescritto requisito di specificità e di chiarezza.
5.4. È principio consolidato di questa Corte che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenutoforma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. ( ex multiis: Cass. 30/11/2021, 37552, Cass. 13/02/2023 n. 4300).
5.5. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie.
5.6. Ed ancora, sotto altro profilo: ‘in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito
qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., 21/02/2021, n. 5067; Cass., 28004/2020; Cass., 20/04/2022, n. 12631, secondo cui “la norma di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ponendo come requisito di ammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili”) (Cass., 13/03/2024, n.6721).
Inoltre, la eccezione di prescrizione rispetto a cui il ricorrente lamenta che i termini decorrenti successivamente a dette notifiche prescrizione decennale (per le imposte dirette) o quinquennale (per i tributi locali) -non sarebbero « decorsi in conseguenza della tempestiva e rituale notificazione di precedenti intimazioni di pagamento, dell’iscrizione di ipoteca e dei fermi amministrativi i cui estremi l’appellata ha specificamente indicato (allegati alle controdeduzioni dal n. 31 al n . 44)›› non risulta fondata.
6.1. Invero, la regolarità e tempestività di tali atti interruttivi non può essere revocata in dubbio, in quanto alle controdeduzioni depositate dalla difesa del concessionario risultano allegati in copia gli atti afferenti alle loro notificazioni. In particolare, gli atti interruttivi in parola sono stati notificati a far data dal 6 dicembre 2007, quindi prima del decorso del termine di prescrizione rispetto alle cartelle notificate a
partire dal 14 gennaio 2003 (allegati alle controdeduzioni dal n. 1 al n. 30), sicché l’eccezione di prescrizione risulta priva di fondamento.
6.2. Sul punto, poi, la CTR non ha mai affermato che i crediti portati dalle cartelle regolarmente notificate, e non impugnate, erano coperti da giudicato: ha diversamente (e correttamente) rilevato che detti crediti si erano consolidati, anche con riferimento alla prescrizione in ipotesi già maturata ma non eccepita in sede di impugnazione delle cartelle.
6.3. Quanto, infine, alla prescrizione successiva, le indicazioni temporali di cui al motivo di ricorso sono inammissibili nella misura in cui non tengono conto degli specifici rilievi della gravata sentenza secondo la quale la prescrizione (decorrente dalla notifica delle cartelle) era stata interrotta da plurimi atti di riscossione (inclusi fermi amministrativi e iscrizione di ipoteca), considerato che tali rilievi non vengono sottoposti a censura.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione della amministrazione.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 03/07/2024.