Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8317/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 37965/2022 depositata il 28/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato e considerato che
Il ricorso per revocazione o, in subordine, di correzione di errore materiale, come illustrato da successiva memoria, è inammissibile; il Comune ricorrente chiede la revocazione della decisione di questa Corte di legittimità (n. 37965 del 2022 che rigettava il ricorso in cassazione del Comune avverso la decisione della CTR del Lazio del 17 dicembre 2020 che aveva accolto il gravame della contribuente e annullata la pretesa fiscale, saldo TARI 2016); per il Comune ricorrente la sentenza avrebbe commesso un errore rilevante ex art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ed in particolare l’erronea lettura della proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ.; proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, letta, invece, come proposta di rigetto per manifesta infondatezza;
la proposta del relatore non può ritenersi un fatto rilevante ex art. 395 cod. proc. civ., in quanto la stessa è un atto interno, peraltro non vincolante per il collegio: «Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest’ultimo, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391bis , comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all’esito del
Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del “nuovo rito” ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'”informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale”. Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c.» (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246 -01; vedi anche Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021, Rv. 660943 – 01);
3. nel caso in giudizio, comunque, la proposta del relatore è in linea con la decisione del collegio (anche se non sussiste un obbligo, potendo il collegio decidere autonomamente rispetto alla proposta, vedi Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017, Rv. 643667 -01 e Sez. 1 – , Ordinanza n. 22514 del 26/07/2023, Rv. 668681 -01) in quanto la sentenza, impugnata per revocazione, evidenzia, per l’infondatezza del ricorso in cassazione del Comune , la comunicazione specifica della contribuente del 13 gennaio 2016 sulla insussistenza, nell’immobile, di produzione di rifiuti, conformemente a quanto prospettato nella proposta del relatore; l’eventuale memoria della contribuente non è rilevante in quanto la posizione delle parti è espressa nel ricorso e nel controricorso (vedi Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020, Rv. 657246);
riscontrato, pertanto, l’assenza di errore materiale e di vizio revocatorio il ricorso deve dichiararsi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.