Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12171/2016 R.G. proposto da:
COGNOME ORIALDO
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente – per la revocazione della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 24097, depositata IL 25 novembre 2015;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IMPOSTA SUCCESSIONI.
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati destinatari, in data 14 dicembre 1989, di avviso di accertamento n. 270470, con il quale l’Ufficio Successioni di Roma rettificava il valore degli immobili oggetto della successione di COGNOME NOME, apertasi il 17 giugno 1986. Rispetto al valore complessivo dei beni relitti, indicato in lire 36.604.000 , l’Ufficio aumentava tale valore a lire 387.000.000.
Avverso tale atto COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Roma la quale, con sentenza del 21 luglio 1993, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato .
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza del 21 giugno 1995, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento.
Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale -sede di Roma la quale, con sentenza n. 2743/07/2013, pronunciata il 10 giugno 2013 e depositata in segreteria l’11 giugno 2013, lo rigettava, confermando anch’essa la legittimità dell’avviso di accertamento.
Avverso tale ultima sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano ricorso per cassazione; il S.C., con ordinanza n. 24097 depositata il 25 novembre 2015, rigettava il ricorso.
Avverso tale ultima sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in quanto all’odierna adunanza in camera di consiglio è presente la AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha fatto parte del collegio che ha deciso sul precedente ricorso definito con l’ordinanza n. 24097/2015, oggetto della presente richiesta di revocazione.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.