Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Revocazione
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9838/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentata e difesa da sé stessa e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
-intimata –
Regione Puglia
Comune di Stornarella
-intimato – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8087/2023 pubblicata il 21 marzo 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, in epigrafe indicata, con cui è stato respinto il ricorso di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) e, quindi, rigettato l’originario ricorso dalla stessa proposto contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO emessa dall’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) per la garanzia di crediti Irap per gli anni 2005 e 2006 del complessivo importo di € 227.822,48 .
La CTP ha respinto il ricorso.
La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello dell’odiern a ricorrente.
La sentenza della S.C., oggi impugnata ha rigettato il ricorso dell’odiern a ricorrente sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-preliminarmente l’impugnazione è stata formulata ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame dell’istanza di rateazione del 27 giugno 2013 avente ad oggetto la concessione straordinaria di condono, ma contiene anche la doglianza ai sensi del n. 4 del citato articolo, concernente il mancato riscontro da parte di Equitalia alla predetta istanza , oltre che sulla violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212;
-intimata –
-sostanzialmente la ricorrente si duole che la CTR non abbia compreso che la concessionaria non aveva fornito alcuna risposta alla nuova istanza di rateazione;
-deve, viceversa, ritenersi che il giudice regionale ha dato atto della contestazione (anche) in appello da parte della contribuente circa l’omessa motivazione in merito all’istanza di rateazione, dimostrando così di avere ben presente tale istanza del 27 giugno 2013;
-secondo la CTR la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è stata adottata in pendenza di un’istanza di rateazione in essere, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, in quanto non c’era alcun a procedura di rateazione in corso;
-la sentenza ha, in tal modo ritenuto irrilevante implicitamente la sussistenza di tale istanza proprio perché ancora non evasa e, dunque, inidonea a fare considerare pendente la rateazione del pagamento; il dato decisivo rilevante nella logica della decisione è stata la considerazione del mancato sviluppo della procedura di rateazione;
-il ricorso non è ammissibile nella parte in cui ha dedotto l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per difetto di autosufficienza, in quanto non è stato rappresentato in ricorso che tale ragione di impugnazione aveva costituito motivo di gravame: in particolare, la CTR nel riportare i motivi di gravame, non ha dato conto della reiterazione della contestazione circa la violazione del citato art. 10, pure menzionata dal giudice di appello come motivo di ricorso presentato in primo grado; nel ricorso l’indicazione dei motivi di appello non riporta la citata doglianza; ne deriva che il ricorso non contiene alcuna trascrizione o puntuale indicazione circa la
reiterazione come motivo d’appello della su citata domanda di cui si lamenta l’omesso s crutinio da parte del giudice di appello;
-deve essere aggiunto che la denunciata violazione dell’art. 10 citato, non avrebbe potuto, comunque, tradursi in un’ipotesi di invalidità della mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
-non può avere seguito la deduzione contenuta nella memoria difensiva circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere per l’annullamento di diritto dai ruoli, in ragione dell’omessa riposta da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE alla menzionata istanza di rateazione del 27 giugno 2013 , ai sensi dell’art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012;
-non solo la citata violazione risulta essere stata dedotta solo con la memoria difensiva, ma non emerge neanche che la ricorrente abbia inoltrato istanza ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 538, della predetta legge; in ogni caso, tale disposizione è riferita alla ben diversa ipotesi della sospensione della riscossione per inesigibilità dei ruoli;
-analogamente non risulta che la violazione dell’art. 19, comma 1quater , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia stata proposta nei gradi di merito, in proposito si osserva a margine che tale disposizione precludeva, in presenza dell’istanza di ripartizione del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo, la sola iscrizione ipotecaria, laddove nella specie oggetto di iscrizione è la relativa comunicazione preventiva.
La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria, la controricorrente ha proposto controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente disattesa l’istanza di trattazione in pubblica udienza, atteso che la questione oggetto del giudizio non presenta punti del decidere di rilievo nomofilattico.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 395, num. 4, cod. proc. civ., l’omessa considerazione della mancanza di prova circa l’avvenuta «emissione di un provvedimento di accoglimento/diniego dell’istanza di rateazione depositata il 27.06.2013 prot. n. NUMERO_DOCUMENTO». Si duole che nella sentenza impugnata, pur dandosi atto di tale mancanza di prova, nella parte motiva abbia riportato «solo quanto rilevato dal designato procuratore generale che, nelle proprie memorie, ha formulato e rassegnato le conclusioni argomentando solo su accennati sommari elementi di fatto del processo e su argomenti di diritto estranei all’oggetto per cui è stato giudizio, tutti espunti, incautamente, in via assoluta -senza alcuna motivazione -solo dall’atto di controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, ma ignorandone, nel prosieguo, ogni obbligata considerazione». Viene contestata, dunque, un ‘acritica condivisione RAGIONE_SOCIALE difese avversarie e RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Procuratore Generale.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, come riconosce la stessa ricorrente, la questione è stata oggetto di discussione tra le parti in ogni grado di giudizio ed è stata espressamente esaminata e interpretata dal giudice di legittimità.
Va ricordato, infatti, sui presupposti di ammissibilità del giudizio di revocazione, che l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo
incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., Sez. 5, n. 442/2018, Rv. 646689 – 01).
L’errore di fatto, previsto dall’art. 395, num. 4, cod. proc. civ. e idoneo a costituire, ai sensi dell’art. 391 bis dello stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, poi, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio allorché si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 28/06/2002, Rv. 555469 -01, Sez. 3, Sentenza n. 8390 del 27/05/2003, Rv. 563598 – 01).
Il passo della sentenza censurata, infatti, così motiva: «il nucleo concettuale di tale argomentare vada individuato nel rilievo dell’assenza di una procedura di rateazione in corso, riposando la ratio decisoria («posto che non vi era nessuna rateazione in essere») sulla considerazione dell’assenza di un’operativa dilazione di pagamento, considerando, in tal modo, implicitamente irrilevante, ai fini che occupano, la sussistenza della predetta istanza proprio perché non ancora evasa e, quindi, inidonea a far considerare pendente la rateazione del pagamento. In tale direzione, quindi, non sussiste l’omesso esame, né la dedotta omessa pronuncia, giacché nella logica
della decisione il dato decisivo e rilevante è stata la considerazione del mancato sviluppo della procedura di rateazione ».
A chiusura dell’esame del motivo, la sentenza rileva a margine comunque l’infondatezza della doglianza .
È del tutto priva di pregio, quindi, la doglianza circa la volontaria omissione da parte del giudice di legittimità di pronunciarsi sull’unico motivo di ricorso, dovendosi, piuttosto, ritenere che la questione abbia costituito oggetto di un punto controverso, e che su di essa il giudice si sia pronunciato, con conseguente inammissibilità del motivo.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 395, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di autosufficienza. Evidenzia di avere nel ricorso per cassazione, così come anche nel primo e nel secondo grado, lamentato: a) la preclusione del diritto ad impugnare l’eventuale diniego alla rateazione ovvero di beneficiare della rateazione ordinaria e la violazione dell’art. 10, comma 1 dello Statuto del contribuente. Chiarisce, in proposito, di avere richiamato lo specifico atto del giudizio di appello in cui risultano prospettate tali specifiche questioni, ovvero la sentenza della CTR; b) che il provvedimento impugnato non abbia ritenuto ammissibili i rilievi contenuti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Contesta, poi, l’affermazione second o cui «non risulta dal ricorso in esame che la violazione dell’art. 19, comma 1 -quater , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, richiamato nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., sia stata proposta nei gradi di merito» ed eccepisce che l’atto di appello al paragrafo n. 2 pag. 5 la richiama espressamente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il punto a), nella parte in cui lamenta l’omesso esame della preclusione del diritto ad impugnare l’eventuale diniego alla rateazione ovvero di beneficiare della rateazione ordinaria e la violazione dell’art.
10, comma 1 dello Statuto del contribuente, è inammissibile, in quanto il tema è stato oggetto di discussione tra le parti e su di esso si è pronunciata la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata ha, infatti, ben esplicitato il senso della non autosufficienza (vedi punto n. 10.1 della motivazione) laddove chiarisce che, per un verso, la CTR, nel riportare i motivi di gravame, non ha dato conto della reiterazione della contestazione circa la violazione del citato art. 10, l. n. 212 del 2000, pure menzionata dal giudice di appello come motivo di ricorso presentato in primo grado; per altro verso, ha, altresì, chiarito che anche il ricorso per cassazione, nel l’indicazione dei motivi di appello , non riporta la citata doglianza. Da tali elementi ha logicamente tratto la conseguenza che il ricorso non contiene alcuna trascrizione o puntuale indicazione circa la reiterazione come motivo d’appello della domanda di cui si lamenta l’omesso scrutinio da parte del giudice di appello.
Sul punto b) la ricorrente richiama l’atto di appello, indicando il paragrafo e le pagine in cui ha svolto la doglianza, ma non chiarisce, ancora una volta, nonostante i rilievi del giudice di legittimità, se e in quale parte la stessa è stata proposta nell’atto introduttivo .
Da quanto esposto, segue l’inammissibilità del motivo in esame.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare in favore di le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 5.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2024.