Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30081 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30081 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec : EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE;
-intimata – avverso la sentenza n. 15337/2021 della Corte di cassazione, depositata il 3 giugno 2021;
REVOCAZIONE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre contro l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15337/2021, che ha rigettato il ricorso della contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento per RAGIONE_SOCIALE relativa all’anno DATA_NASCITA.
Secondo la ricorrente, l’impugnata ordinanza si fonda «sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa» ovvero che la pretesa impositiva recata in cartella abbia il suo fondamento in una sentenza che avrebbe sancito, con effetto di giudicato, la definitività dell’avviso. Sostiene la ricorrente che la controparte avrebbe erroneamente sostenuto la mancanza di un titolo esecutivo definitivo fino al deposito della sentenza n. 3291/2012 della CTR del Lazio (i.e., fino al 6 dicembre 2012), la quale, invece, era meramente dichiarativa di un effetto giuridico già operante. L’avviso risultava, infatti, già definitivo dal primo novembre 2011, considerato l’inutile decorso del termine di legge per la riassunzione del giudizio (scaduto in data 31 ottobre 2011); conseguentemente, il termine di decadenza per la notifica della cartella risultava spirato in data 31 dicembre 2013.
Per la ricorrente l’errore compiuto sarebbe di tipo logicamente “interno” alla causa e al giudizio di cassazione (per essersi manifestato durante il suo svolgimento), riguarderebbe la materialità e la storicità del processo, in sé e per sé considerato, e sarebbe certamente “decisivo”, in quanto avrebbe determinato il rigetto del ricorso per cassazione della società, basato sulla considerazione che l’Agente della riscossione non potesse procedere prima del 6 dicembre 2012, cioè fino
al deposito della citata sentenza n. 329/38/2012 (per l’asserita mancanza di un avviso definitivo).
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 34248/2022, resa alla pubblica udienza del 9 novembre 2022, questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire al nuovo difensore di svolgere una effettiva difesa.
Fissata adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria con istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 e, successivamente, comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE relativa alle somme dovute per la definizione agevolata.
Considerato che:
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa, tenuto altresì conto della delibazione da compiere in ordine all ‘ammissibilità della definizione agevolata nel giudizio di revocazione, renda opportuna, ai sensi de ll’art. 375 cod. proc. civ., stante il rilievo nomofilattico della questione, la trattazione della causa in pubblica udienza, pure al fine del pieno contraddittorio con il Procuratore Generale, atteso che l’Ufficio del medesimo aveva già reso conclusioni scritte in prossimità della precedente udienza pubblica del 9 gennaio 2022, anteriormente al deposito dell’ultima memoria suc citata;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.