Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16547/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato,
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 1897/7/15, depositata in data 16/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il ricorrente’ ) era proprietario, insieme con il signor NOME COGNOME, di terreni situati nel Comune di Treviso classificati come agricoli, successivamente inseriti in un piano di lottizzazione ed inserito in zona C2.1.
Tali terreni furono oggetto di un contratto preliminare di vendita da parte dei due proprietari in favore della società RAGIONE_SOCIALE, poi di un successivo contratto di compravendita.
L’odierno ricorrente e il compro prietario COGNOME, dopo la sottoscrizione del preliminare, incaricarono un tecnico al fine di valutare gli immobili per determinare le plusvalenze ex art. 81 Tuir e l’ammontare dell’imposta sostitutiva ex art. 7 della legge n. 448 del 2001.
Il tecnico attribuì all’immobile di proprietà del COGNOME un valore di euro 1.316.500 alla data dell’1/1/2002 , mentre attribu ì all’immobile del COGNOME un valore di euro 82.500 alla stessa data dell’1/1/2002 .
Il ricorrente provvide a versare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 in base al valore stimato nella perizia del tecnico incaricato.
Successivamente al contratto definitivo di compravendita, l’RAGIONE_SOCIALE accertò a carico della parte acquirente una maggiore imposta di registro, in seguito ad un accertamento con adesione.
L’avviso di accertamento notificato al ricorrente si fonda su una plusvalenza pari alla differenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro ed il valore del terreno come stimato nella perizia del tecnico incaricato.
Destinatario di un avviso di accertamento fu altresì il signor COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Treviso gli avvisi di accertamento ad essi notificati; il giudice di primo grado adìto accolse i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE confermò l’annullamento dell’avviso di accertamento relativamente alla posizione del COGNOME, mentre, con riferimento alla posizione del COGNOME, avallò l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE e la determinazione della plusvalenza da quest’ultima effettuata.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE propose ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza d’appello, nella parte in cui quest’ultima aveva ritenuto illegittima la determinazione della plusvalenza in relazione al COGNOME.
Oltre al COGNOME si costituì nel giudizio anche il COGNOME, che propose un ricorso incidentale di revocazione della stessa sentenza impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva accertato nei suoi confronti la sussistenza di una plusvalenza tassabile.
La RAGIONE_SOCIALE adìta in revocazione dichiarò inammissibile la revocazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE statuendo che ‘di conseguenza va dichiarata inammissibile anche l’istanza di revocatoria incidentale proposta dai contribuenti ‘ .
Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione il NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Innanzitutto, deve darsi atto che, trattandosi di cause scindibili, NOME COGNOME, benché sia stato parte del giudizio di revocazione, non è parte necessaria del presente giudizio di legittimità e non figura quale intimato nell’intestazione del ricorso ; tuttavia, essendo stato a lui notificato il presente ricorso presso il procuratore domiciliatario, deve ritenersi rispettato il disposto dell’art. 332 , comma 1, c.p.c.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Illegittimità della sentenza impugnata -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 334 comma 2 c.p.c. -Ammissibilità del ricorso per revocazione incidentale -Illegittimità della sentenza impugnata -Nullità della sentenza per violazione di norme processuali -Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. ‘ , il ricorrente si duole della illegittima dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per revocazione da lui proposto.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dichiarato inammissibile il suo ricorso incidentale per revocazione come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene il ricorrente che il ricorso incidentale per revocazione da lui proposto era tempestivo, sicché non poteva applicarsi il secondo comma dell’art. 334 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Illegittimità della sentenza impugnata -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. -Sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso per revocazione incidentale -Omessa pronuncia sulla congruità del corrispettivo di vendita dichiarato da NOME COGNOME -Accertata regolarità da parte del giudice di secondo grado del corrispettivo di vendita in relazione alla quota di terreno venduta da COGNOME NOME -Irrilevanza, ai fini della determinazione del valore
iniziale del bene, dell’efficacia della rivalutazione operata dal ricorrente NOME COGNOME poiché corrispondente a quella definitivamente accertata dall’Ufficio Errore di fatto emergente dagli atti di causa -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Error in procedendo -Illegittimità della sentenza impugnata -Art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4 ‘ , il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la C.T.R. avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del vizio revocatorio in cui era incorsa l a sentenza d’appello, lì dove, a differenza dell’altro contribuente NOME COGNOME, aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio che, pur avendo attribuito al terreno venduto dal COGNOME lo stesso valore di partenza stimato nella perizia che egli aveva fatto redigere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, era arrivato a determinare una plusvalenza sulla base dell’imposta di registro versata dall’acquirente in seguito ad un accertamento con adesione concluso tra quest’ultimo e l’amministrazione , e senza che nessun altro elemento, oltre alla misura dell’imposta di registro, vi fosse per ritenere che il COGNOME avesse incassato dalla vendita del terreno una somma maggiore di quella di cui al prezzo stabilito nel contratto di compravendita.
3. Il primo motivo è fondato: il ricorso incidentale per revocazione proposto dal COGNOME andava deciso nel merito, sia perché tempestivo, sia perché, nonostante l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per revocazione spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo ricorso non era stato respinto per ragioni di rito, bensì per ragioni di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014, Rv. 632858 – 01).
Senonché, alla sua fondatezza non consegue l’accoglimento dell’odierno ricorso, in quanto i vizi della sentenza d’appello censurati con il ricorso incidentale per revocazione, e sostanzialmente riproposti
con il secondo motivo dell’odierno ricorso per cassazione, non sono vizi revocatori, bensì vizi cassatori.
Il COGNOME, infatti, con l’originario ricorso per revocazione e l’odierno ricorso per cassazione, non fa valere una ‘svista’ in cui il giudice di appello era incorso su un fatto decisivo per il giudizio, ma si lamenta, in sostanza, di un error in iudicando da quel giudice compiuto, con la conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.
L’odierno ricorso, pertanto, deve essere rigettato .
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto l’intimata RAGIONE_SOCIALE attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024.