Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1336 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1336 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 20163-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza n. 705/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO RAGIONE_SOCIALE PUGLIA, depositata il 21.2.2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/1/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 385/2019, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, con cui era stato richiesto il pagamento dell’ imposta di registro, calcolata in misura proporzionale con aliquota del 3% con riferimento alla registrazione RAGIONE_SOCIALE sentenza civile del Tribunale di Bari n. 1878/2015, di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, fornitrice RAGIONE_SOCIALE società fallita, a cui quest’ultima, durante il periodo sospetto compreso tra il 21/08/2001 e il 15/07/2002, aveva effettuato pagamenti a saldo di fatture di acquisto per un importo di cui veniva richiesta dalla curatela la restituzione, oltre agli accessori.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’articolo 8, comma 1, lettere b) ed e), RAGIONE_SOCIALE tariffa, parte prima, allegata al tur (d.P.R. n. 131/1986) degli artt. 40, 8, comma 1, lett. c) RAGIONE_SOCIALE tariffa, parte prima, e RAGIONE_SOCIALE relativa nota II del dpr 131/1986, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente applicato la Tariffa alla sentenza resa dal Tribunale di Bari con oggetto una revocatoria fallimentare.
1.2. Le censure sono fondate.
1.3. In materia di imposta di registro, la prima parte RAGIONE_SOCIALE Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. b), stabilisce l’aliquota proporzionale per le sentenze e gli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»; la successiva lett. e) determina invece l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti «che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto».
1.4. Un’interpretazione tanto letterale quanto sistematica RAGIONE_SOCIALE disposizioni in discorso, considerato anche il tenore RAGIONE_SOCIALE altre previsioni dell’art. 8, porta a ravvisare tra le stesse un rapporto di genere a specie, non essendovi dubbio, anche in ragione del loro tenore letterale, che la norma di cui alla lett. b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto ad essa, carattere speciale, tenuto conto che essa si occupa, sottoponendoli a diversa disciplina, di fattispecie (in particolare provvedimenti di condanna alla restituzione di somme o beni) che altrimenti ricadrebbero nella lett. b).
1.5. La ratio RAGIONE_SOCIALE diversa disciplina va d’altra parte colta nel rilievo che la disposizione di cui alla lett. b) colpisce i provvedimenti giudiziari che dispongono un trasferimento di ricchezza, mentre il legislatore ha ritenuto di applicare l’aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum .
1.6. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, la pronuncia di revocatoria di pagamenti eseguiti da società nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, e di condanna del beneficiario al pagamento di quanto ricevuto, alle sentenza di nullità, annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguenti restituzioni, risulta in contrasto sia con il principio di specialità sopra
rilevato, e con i corollari conseguenti, sia con la ratio sopra evidenziata RAGIONE_SOCIALE disciplina in discorso.
1.7. Sotto il primo profilo, il rilevato rapporto di specialità comporta che le ipotesi previste dalla lett. e) siano di stretta interpretazione, in quanto sottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che la sentenza che pronuncia l’inefficacia di un pagamento posto in essere dal fallito nel c.d. periodo sospetto possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, dal momento che, a differenza di queste, essa non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, che rimane in vita sia pure privo di efficacia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva.
1.9. Sotto l’altro profilo considerato, occorre invece rimarcare che la condanna alla restituzione di quanto ricevuto dal creditore in ragione dell’esazione del credito non comporta un ripristino RAGIONE_SOCIALE situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del RAGIONE_SOCIALE, che vede incrementata la massa fallimentare.
1.10. L’effetto giuridico RAGIONE_SOCIALE sentenza che accoglie l’azione di revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni è infatti ravvisabile, per le considerazioni sopra dette, nel mero recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti, situazione che realizza, per l’appunto, un trasferimento di ricchezza in favore del RAGIONE_SOCIALE.
1.11. In tal senso questa Corte, con orientamento consolidato, ha più volte ribadito che in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALE revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all’aliquota proporzionale di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), parte prima RAGIONE_SOCIALE Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) – e non al pagamento RAGIONE_SOCIALE misura fissa prevista dalla successiva lett. e) del medesimo articolo (prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad
oggetto l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) – perché tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva (inefficacia relativa), e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino RAGIONE_SOCIALE situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti (cfr. Cass. nn. 16814/2017, 29454/2013, 4537/2009, 21160/2005).
1.12. Non pertinente al caso in esame è il principio giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata, ed enunciato da Cass. n. 31277/2018, in quanto riferito alla diversa ipotesi in cui la revocatoria fallimentare intervenga rispetto ad un contratto di compravendita immobiliare, laddove, dunque, la sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita immobiliare è soggetta a tassazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 131 del 1986, e non in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) dello stesso d.P.R., in quanto essa non spiega alcun effetto traslativo RAGIONE_SOCIALE proprietà del bene o di retrocessione dello stesso a favore RAGIONE_SOCIALE massa, né determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, ma si limita a rendere l’atto negoziale inopponibile ai creditori ai fini dell’esecuzione concorsuale, conferendo altresì al curatore il potere di apprensione del bene non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell’interesse RAGIONE_SOCIALE massa.
1.13. In conclusione, determinando la sentenza, che ha pronunciato la revocatoria fallimentare del pagamento posto in essere dalla fallita nel c.d. periodo sospetto, il trasferimento di ricchezza dal creditore al fallimento, ne deriva che tale provvedimento giudiziale rientra nella previsione di cui alla lett. a) dell’art. 8, comma 1, RAGIONE_SOCIALE prima parte RAGIONE_SOCIALE Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non in quella di cui alla lett. e), non essendo assimilabile alle sentenze che dichiarano la nullità o
pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, e non rinvenendosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo (già applicata la decurtazione tariffaria del 20% per i gradi di merito, essendo stata la parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti; cfr. Cass. nn. 1019/2024; n. 23825/2023; 27634/2021).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; condanna la parte intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado e di appello, liquidate, per ciascun grado, in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna la parte intimata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 14.1.2026 .
Il Presidente NOME COGNOME