Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4245 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4245 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto: diniego
rimborso iva
–
reverse
charge – ATI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28425/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in atti
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 3142/19/2024, depositata in data 19/04/2024, non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
L’odierna ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di rimborso n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE in data 20 settembre 2010 nei confronti della controparte, la quale, con la dichiarazione IVA p.i. 2009, presentata il 30 giugno 2010, aveva domandato a rimborso un’imposta pari ad € 470.000,00, derivata dall’applicazione del meccanismo del reverse charge sulle fatture emesse dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, relative ai lavori di costruzione di un parco eolico denominato ‘Lago Arancio’.
I Giudici di primo grado, in accoglimento del gravame proposto, con la sentenza n. 841/04/2011, annullavano il provvedimento di diniego per violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente
Il giudice di appello, con la sentenza n. 95/24/2013, rigettava l’ impugnazione ad esso proposta dell’RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, con la sentenza n. 30355/2018, accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE cassando con rinvio la sentenza dell’originario secondo grado di giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza ora gravata da ricorso per cassazione, ha accolto l’originario appello dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto ha ritenuto che di per sé la configurazione come a.t.i., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo; l’esclusione della qualità di soggetto passivo unico dell’a.t.i. non consente poi -sempre secondo la sentenza impugnata – l’applicazione del meccanismo del
reverse charge , in base all’art. 17, 6° comma, lett. a), del d.P.R. n. 633/72, nel testo vigente all’epoca dei fatti.
Ricorre a questa Corte la A.T.I RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo di doglianza.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la contribuente ha chiesto la decisione collegiale
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione ed errata applicazione di norme di diritto per avere la sentenza di merito mancato di prendere in considerazione uno degli aspetti fondamentali evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 30354/2018 di rinvio al Giudice di merito, la quale -secondo parte ricorrente -avrebbe statuito che, in deroga alla regola generale secondo la quale le A.T.I non sono soggetti fiscalmente autonomi rispetto alle imprese che le compongono, le predette associazioni possono rivestire la natura giuridica di autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive nel caso in cui l’attività del raggruppamento temporaneo concerna un’opera o una prestazione indivisibile, ossia non frazionabile in parti autonome per la quale si renda necessaria la creazione di una forma organizzativa ad hoc che cementi un organismo associativo che assuma la configurazione di una società di fatto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, sempre secondo parte ricorrente, doveva pervenirsi alla constatazione che l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE avesse avuto ad oggetto un ‘prestazione indivisibile’ e quindi non frazionabile in parti autonome.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, il ricorso -che presenta profili di inammissibilità sia in quanto difettoso in punto indicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge che si assumono violate, sia quanto alla mancata articolazione in singole censure -si appunta su considerazioni diverse dalla ratio decidenti posta a base della decisione impugnata (secondo la quale, come sopra evidenziato, di per sé la configurazione come A.T.I., sia verticale, sia orizzontale, esclude che essa possa identificare un unico soggetto passivo e conseguentemente l’esclusione della qualità di soggetto passivo unico dell’a.t.i. non consente poi l’applicazione del meccanismo del reverse charge , in base all’art. 17, 6° comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972).
In forza di ciò, il ricorso risulta ulteriormente inammissibile in quanto la doglianza presentata risulta così inammissibile poiché si appunta su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”: così Cass. n. 19989/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’ impugnazione è rappresentato dal l’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste
ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’ inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).
Comunque, il motivo dedotto risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30354/2018) secondo la quale l’associazione temporanea di imprese (c.d. RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), sia nell’ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un’impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo IVA, non può avvalersi del metodo del reverse charge ai fini dell’assolvimento di detta imposta.
Nel negare quindi il rimborso richiesto, la pronuncia di merito si è allineata ai ridetti principi e la sua statuizione è esente dall’errore di diritto denunciato in ricorso; ne deriva quindi l’infondatezza del motivo di ricorso e il rigetto dell’impugnazione proposta.
Le spese processuali sono regolate dalla soccombenza.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) –
che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.200,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento, sempre in favore di parte controricorrente, della ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. e della ancora ulteriore somma di euro 2.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME