Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23330/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5209/2024 depositata il 22/07/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE citava davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale sull’accisa sull’energia elettrica, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 511/1988 (conv. in L. n. 20/1989), ritenuta in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 ottobre 2021, disapplicava la norma interna in quanto contraria alla direttiva europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, e condannava RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’addizionale.
Contro tale decisione proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, cui resisteva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. – Cassa di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5209/2024, in parziale accoglimento dell’appello, rilevava che: a) la controversia derivava dalla tardiva abrogazione nel 2012 dell’addizionale sull’accisa, contraria alla Direttiva 2008/118/CE; b) dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 luglio 2018 (C-103/17, Messer France) e la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto ai soggetti incisi dall’addizionale il diritto alla restituzione del tributo da parte del fornitore; c) la recente sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 aprile 2024 (C-316/2022) ha confermato il contrasto tra l’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 511/1988 e la Direttiva 2008/118/CE. Sulla base di tali premesse, la Corte riteneva legittima la disapplicazione della norma interna anche in un giudizio tra privati, confermando quindi la condanna di RAGIONE_SOCIALE e riconoscendo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di addizionale sull’accisa.
Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie.
All’esito della camera di consiglio, la Corte si è riservata di depositare la motivazione entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE – premesso il quadro normativo e fattuale in cui si inserisce il ricorso – articola un unico motivo con il quale denuncia la sentenza impugnata per <>. In sintesi, secondo la società ricorrente, la pretesa restitutoria avanzata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovrebbe essere ritenuta infondata e la domanda rigettata.
Il ricorso non è fondato, ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito da Cass. n. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), <>.
Avuto riguardo al disposto di cui sensi all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità possono essere compensate, per essere anche questo ricorso deciso, in via dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale (la sentenza n. 43/2025, oggetto di esame nei precedenti di questa Corte sopra richiamati) intervenuta dopo la sua proposizione.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Presidente
NOME COGNOME