Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3853 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3853 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8158/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 1188/2018, depositata il 13 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso ai sensi dell’art. 41 bis d.P.R. 600/73, dell’art. 54 bis d.P.R. 633/72 ed dell’art. 25 d.lgs. 446/97, l’ Ufficio accertava nei riguardi di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, cessata il 22.10.2009, per l’anno 200 9 (i) un reddito imponibile IRES pari ad € 22.733 ed una maggiore imposta IRES di € 4.206 (ii) un volume d’affari IVA di € 248.000 ed una maggiore imposta IVA di € 49.600; (iii) un valore RAGIONE_SOCIALE produzione valido ai fini IRAP di € 77.293 ed una maggiore imposta IRAP di € 3.299; b) irrogava una sanzione pecuniaria, risultante dal cumulo materiale, di € 66.274,50; c) applicava interessi fino al 29.11.2016 di complessivi € 17.192,29. L’Amministrazione dava atto che la RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria aveva inoltrato alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica un’annotazione di P.G. cui faceva seguito l’espletamento dell’attività di indagine delegata nell’ambito del procedimento penale n. 3348/2010 R.G.N.R., a seguito di comunicazione con la quale si segnalava la consuetudine relativa all’emissione di fatturazione per operazioni in tutto e/o in parte inesistenti, attiva nella provincia di RAGIONE_SOCIALE, realizzata da società sportive dilettantistiche e/o società che avevano rispettivamente fruito ed effettuato sponsorizzazioni in genere. Il RAGIONE_SOCIALE, con nota protocollo n. 96129/2015 del 2 luglio 2015 aveva inviato alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la comunicazione di notizia di reato a carico di NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE per la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 . Stante la cessione dell’RAGIONE_SOCIALE a far data dal 22 ottobre 2009, il soggetto responsabile dell’obbligazione tributaria veniva individuato, ai sensi dell’art. 38
c.c., in NOME COGNOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE cessata associazione nel periodo di imposta accertato.
NOME COGNOME, in qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE cessata RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 270/01/17, depositata il 19 settembre 2017, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. NOME COGNOME resisteva in giudizio.
Con sentenza n. 1188/2/2018 depositata il 13 dicembre 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha accolto in parte l’appello, escludendo la responsabilità del COGNOME, dichiarando inesistente l’atto nei confronti di quest’ultimo.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Si è costituto il contribuente con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività in quanto sarebbe stato depositato oltre il termine di sei mesi per proporre l’impugnazione ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 20 febbraio 2020.
L’eccezione non tiene conto RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini per impugnare di cui all’art 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 23 ottobre 2018, e il 30 luglio 2019.
Dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizioni emerge che per beneficiare RAGIONE_SOCIALE definizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua scelta insindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore.
Come chiarito da questa S.C., la sospensione dei termini di impugnazione RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica e opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio RAGIONE_SOCIALE normativa è quella di favorire al massimo l’accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa (Cass. n. 15597/2025).
Trattandosi di sospensione ope legis , la stessa non è legata alla proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente. La sospensione dei termini processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata (Cass. n. 24955/2023).
Nel caso di specie, pertanto, risulta rispettato il termine per proporre l’impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., considerata la sospensione dei termini per l’impugnazione per un periodo di nove mesi.
2. -Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c., 42 d.P.R. 600/73, 56 d.P.R. n. 633/72 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha negato la responsabilità solidale del COGNOME ex art. 38 c.c. dal momento che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe dato puntuale e specifica motivazione nell’avviso di accertamento del diretto coinvolgimento del rappresentante nella gestione dell’ente. L’Amministrazione finanziaria non avrebbe infatti azionato una pretesa creditoria autonoma nei confronti del COGNOME, evidenziando le ragioni attinenti il profilo di responsabilità del medesimo. Né quanto rappresentato dalla Direzione provinciale di RAGIONE_SOCIALE in sede processuale avrebbe potuto sopperire le mancanze dell’avviso di accertamento. Tale assunto sarebbe contrario all’art. 38 c.c . poiché per i debiti d’imposta è responsabile solidalmente con l’ente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Nel caso che ci occupa, sarebbe evidente il non corretto adempimento degli obblighi tributari da parte del COGNOME, dal momento che indubbia la pretesa erariale, confermata anche dalla Commissione tributaria regionale – il rappresentant e dell’ente aveva sottoscritto le dichiarazioni infedeli all’epoca presentate. Avrebbe pertanto errato la Commissione tributaria regionale nel ritenere immotivato l’avviso di accertamento in ordine all’individuazione del soggetto responsabile solidalmente con l’ente . La stessa pronuncia, peraltro,
sottolinea come l’avviso di accertamento sarebbe correttamente indirizzato e notificato al COGNOME, espressamente nella qualità di rappresentante legale di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e non anche in proprio.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. Risulterebbe infatti dal fascicolo dell’Amministrazione finanziaria di primo grado che quest’ultimo aveva prodotto RAGIONE_SOCIALE convenzioni di sponsorizzazione firmate personalmente dal COGNOME (all. 8 alle deduzioni di primo grado in C.T.P.), RAGIONE_SOCIALE quali egli era stato sicuramente a conoscenza allorché omise di dichiarare i relativi proventi nella dichiarazione reddituale/IVA dell’A.S.D., da lui firmata (all. 7 alle deduzioni di primo grado, frontespizio del Modello). Tali documenti integrerebbero prova piena, inconfutabile e documentale dell’effettiva gestione dell’ente da parte del COGNOME, al quale sono riconducibili le attività svolte dall’A.S.D. di rilevanza fiscale e, contestualmente, le gravi omissioni dichiarative e di versamento RAGIONE_SOCIALE imposte accertate. Si evidenzia, altresì, che l’atto impugnato è provvisto di congrua motivazione, che si compendia dell’individuazione del coobbligato al quale è riconducibile l’attività dell’ente, null’altro dovendo l’Amministrazione finanziaria esplicitare, in assenza di altri soggetti ai quali possa ascriversi la gestione del sodalizio e comunque in mancanza di prova contraria da parte del ricorrente. La Commissione tributaria regionale avrebbe immotivatamente ignorato gli elementi di prova che la direzione provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto al giudice del merito sin dal primo grado, producendo le convenzioni di sponsorizzazione e l’ulteriore prova RAGIONE_SOCIALE riconducibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione IVA dell’ente (presentata con dati pari a ZERO) al COGNOME.
2.1. -Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati (giova rilevare che il secondo motivo, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è altresì adeguatamente formulato).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente; al contrario, per i debiti d’imposta, sorti ex lege , risponde solidalmente RAGIONE_SOCIALE sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha diretto la complessiva gestione dell’ente, anche in via presuntiva (Cass. n. 3745/2026; n. 11869/2024; Cass. n. 4747/2020; Cass. n. 25650/2018): in ragione RAGIONE_SOCIALE propria qualità il legale rappresentante è il soggetto obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, a indicare esattamente i ricavi conseguiti e le relative spese sopportate dall’associazione che rappresenta, con effetti rilevanti sia ai fini RAGIONE_SOCIALE responsabilità solidale per i tributi evasi, sia per eventuali profili sanzionatori, ma anche a operare, eventualmente, le necessarie rettifiche (Cass. n. 2504/2026).
Nel caso di specie, la pronuncia ha ignorato la giurisprudenza di questa Corte, essendo il COGNOME il legale rappresentante nell’ente allorquando gli obblighi fiscali erano stati inadempiuti. L’RAGIONE_SOCIALE ha peraltro messo in evidenza anche gli elementi -del tutto ignorati dai giudici del gravame -che dimostrano il ruolo gestorio del COGNOME nel periodo in
contestazione (convenzioni di sponsorizzazione firmate personalmente dal COGNOME ; dichiarazione IVA dell’ente) . Pertanto, l’avviso di accertamento -riportato, ai fini RAGIONE_SOCIALE specificità, nel suo nucleo essenziale all’interno del ricorso per cassazione -risulta adeguatamente motivato circa gli elementi RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva ed è stato correttamente notificato al controricorrente ex art. 38 c.c.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE del 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME