Il dilemma fiscale sugli atti enunciati nel verbale societario
La questione della responsabilità solidale del notaio scuote da anni la prassi notarile e societaria. Il caso trae origine dalla redazione di un verbale assembleare di aumento gratuito di capitale da parte di un pubblico ufficiale per conto di un’azienda. All’interno del documento notarile compariva il richiamo espresso a un finanziamento infruttifero erogato in passato da un socio e la parziale rinuncia a tale restituzione. L’amministrazione finanziaria ha qualificato questa menzione come enunciazione tassabile, chiedendo il saldo delle imposte arretrate e le relative sanzioni non solo ai soci ma anche al professionista rogante.
La vertenza tra fisco e professionista rogante
Il notaio ha contestato fermamente la richiesta dell’ufficio tributario. Il professionista non aveva preso parte alla conclusione dei contratti citati e non poteva conoscere l’assetto patrimoniale pregresso delle parti. I giudici di merito hanno inizialmente respinto le difese del rogante, sostenendo un suo vincolo passivo per qualsiasi tributo collegato alla registrazione. La vicenda è quindi giunta dinanzi alla Suprema Corte. La sezione tributaria ha deciso di non definire la causa con una pronuncia isolata, ma ha emesso un’ordinanza interlocutoria per trasferire gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite Civili.
Le ragioni giuridiche del confronto sulla natura dell’imposta
Il collegio giudicante ha evidenziato due tesi contrapposte che dividono interpreti e aule di giustizia. Da un lato, un orientamento recente considera l’imposta derivante da enunciazione alla stregua di un tributo principale. Secondo questa tesi, il notaio riscuote le somme per conto dell’Erario ed è debitore in solido di qualunque debito fiscale originato dalla registrazione dell’atto. Dall’altro lato, la dottrina e la giurisprudenza consolidata sottolineano la posizione neutrale del pubblico ufficiale. Il notaio risponde solo per gli atti da lui rogati o autenticati e per le imposte principali d’atto, mentre rimane estraneo agli accordi privati pregressi. Trattare tale pretesa come imposta complementare escluderebbe per legge il vincolo economico del professionista, salvaguardando il principio costituzionale di capacità contributiva.
I riflessi operativi per società e contraenti privati
Questa fase di transizione interpretativa impone la massima cautela alle imprese e ai soci che deliberano operazioni sul capitale. Quando si cita una scrittura privata pregressa o un finanziamento infruttifero verbale in un atto notarile, scatta il rischio immediato di tassazione d’ufficio per i negozi anteriori. I professionisti incaricati potrebbero richiedere alle parti somme a titolo di deposito cautelativo prima di formalizzare i verbali per evitare sanzioni pecuniarie e rivalse forzate. Le aziende devono quindi mappare i rapporti contrattuali interni non registrati prima di citarli espressamente in adunanze straordinarie o modifiche statutarie, pianificando con anticipo l’impatto tributario.
Cosa accade se un atto notarile cita un finanziamento tra soci non registrato?
L’Agenzia delle Entrate applica l’imposta di registro sul contratto enunciato, recuperando il tributo evaso e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
Il notaio risponde sempre dei tributi dovuti dalle parti contraenti?
La legge obbliga il notaio in via solidale unicamente per le imposte principali relative all’atto rogato, escludendo la responsabilità per le imposte suppletive o complementari.
Perché la Cassazione ha rimesso il caso alle Sezioni Unite?
I giudici hanno rilevato un conflitto tra l’orientamento che estende il debito al professionista per gli atti enunciati e quello che tutela la neutralità del pubblico ufficiale.