Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, n.1312 depositata il 5 luglio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il contribuente impugnava avviso contenente accertamento di maggior imposta inerente all’anno 2012, notificandolo in data 29 ottobre 2014 al socio unico essendo frattanto la società stata cancellata (26 febbraio 2014). La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado, confermando l’accertamento del debito sociale verso il fisco per le omissioni commesse (omessa fatturazione di due vendite) e di quello del socio per la distribuzione di utili extra-contabili relativi alle
operazioni suddette. Da ciò il ricorso in cassazione del COGNOME, basato su due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il ricorrente da ultimo ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 36 e 42, d.p.r. n. 600/1973; 2495 e 2697, cod. civ., asserendosi che erroneamente i giudici d’appello avrebbero considerato corretto l’operato dell’Ufficio senza considerare che alla fattispecie era inapplicabile il disposto di cui all’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, nella parte in cui prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società nei confronti del creditore erariale, infatti applicabile solo a partire dal 13 dicembre 2014.
Nella specie nessun atto impositivo era stato notificato alla società, mentre l’accertamento nei riguardi della società era presupposto dell’accertamento della responsabilità del socio.
1.1. Il motivo è infondato.
Una volta cancellata la società, dei relativi debiti risponde il socio limitatamente responsabile che abbia percepito dell’attivo dal bilancio di liquidazione.
Così dispone l’art. 2495 cod. civ.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 28 d.lgs n. 175/2014 pertanto nessun atto impositivo successivo alla cancellazione poteva essere notificato all’ente ormai estinto, ma andava ovviamente notificato direttamente al socio responsabile.
La disposizione che si ritiene (ed in effetti è) inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, semplicemente consente l’emissione nei riguardi della società estinta degli atti di liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione nei cinque anni successivi alla cancellazione, ma ciò non comporta, come vorrebbe il ricorrente, che per il pregresso non sia possibile accertare il debito sociale nei confronti del socio in caso di avvenuta cancellazione, con la conseguenza che sol che la società
sia stata cancellata il debito non sarebbe più accertabile mancando ormai il soggetto passivo diretto.
Come detto, proprio il disposto dell’art. 2495 cod. civ. autorizza invece il creditore della società estinta ad accertare il credito nei riguardi del socio, sol che ricorrano le condizioni già ricordate (nel caso di società di capitali).
2.Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/1973, laddove la CTR avrebbe erroneamente omesso di considerare che la responsabilità del socio è limitata all’IRES e non si estende agli altri tributi.
2.1. Anche tale motivo è infondato. A parere del ricorrente l’estensione ai tributi diversi dovrebbe discendere dal disposto del già richiamato art. 28, d.lgs. n. 175/2014, mentre invece essa discende dal già richiamato disposto dell’art. 2495, cod. civ., rispetto al quale non è dato distinguere tra debiti derivanti da IRES o da altra fonte.
Pertanto, se il portato dell’art. 36, d.p.r. n. 602/1973 era limitato vigente l’art. 19, d.lgs. n. 46/1999, e ciò fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014, in tale periodo la responsabilità per le imposte diverse da quelle dirette da parte del socio di società estinta doveva peraltro essere affermata a mente dell’art. 2495, cod. civ.
2.Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2400,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024