Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17130/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, che le rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 775/2020 depositata il 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE ( hinc: CTR), con la sentenza n. 775/2020 depositata in data 21/12/2020 e pronunciata nel giudizio di rinvio successivo alle ordinanze n. 15235/2019, n. 15146/2019 e 9609/2019 emesse da questa Corte (con le quali erano state cassate le sentenze della CTR n. 273/2017, 274/2017 e 275/2017) ha respinto gli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE contro le sentenza n. 398/2014, n. 399/2014 e 400/2014, con le quali la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto, a sua volta, i ricorsi proposti da NOME NOME ( hinc: la ricorrente) contro tre cartelle di pagamento (due RAGIONE_SOCIALE quali relative all’anno d’imposta 2003 e una relativa all’anno d’imposta 2004), ricevute quale socia di RAGIONE_SOCIALE (da cui era receduta in data 23/03/2005, con iscrizione avvenuta nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 07/04/2005) e notificatele in data 04/11/2010.
2. In sintesi, ai fini del presente giudizio, occorre rilevare che la CTR ha ritenuto di confermare, previa integrazione della motivazione, la sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto tardive le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nei confronti della contribuente, evidenziando che per le somme dovute a seguito di attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello della dichiarazione. Nella specie, mentre le notificazioni al debitore principale sono state eseguite tempestivamente, quelle alla
socia receduta superano i termini fissati dal legislatore con la modifica attuata con la legge n. 156 del 2005.
2.1. Ad avviso della CTR -alla luce di Corte cost. n. 280 del 2005 -l’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere letto nel senso che non sussiste l’alternatività tra le due posizioni di obbligato principale e coobbligato, ma la decadenza si verifica anche nei confronti di quest’ultimo, al fine di e vitare che il limite temporale ultimo di notifica della cartella coincida con quello ordinario di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. L’ipotesi sostenuta dall’Ufficio in ordine all’alternatività della notificazi one ai singoli coobbligati solidali porta poi a ritenere valida la notifica (anche) nei confronti del (solo) socio, ipotesi che non può essere considerata sostenibile.
2.2. Non è, poi, possibile invocare le norme sull’interruzione della prescrizione ex art. 1310 cod. civ., trattandosi di decadenza che conosce una sua specifica regolazione nell’art. 2964 cod. civ., che esclude espressamente l’applicazione della disciplina sulla prescrizione.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 -bis, d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 156 del 2005, nonché dell’art. 1310 cod. civ.
1.1. Le ricorrenti -richiamato il contenuto dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 5 -bis, d.l. n. 106 del 2005 -hanno
rilevato che l’obbligazione tributaria (derivante dal riscontro ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 del mancato versamento di somme dichiarate in relazione agli anni d’imposta 2003 e 2004) è sorta quando la contribuente era ancora socia della RAGIONE_SOCIALE (da cui è receduta in data 23/02/2005).
Nella specie la notifica dell’atto impositivo alla società è stata fatta nel rispetto dei termini decadenziali e quella nei confronti della socia in data 04/11/2010.
La CTR -ritenendo che anche la notifica nei confronti della socia (coobbligata solidale) dovesse essere fatta entro i termini previsti dagli artt. 25 e 1, comma 5-bis cit. – non si è conformata all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene rispettato il termine decadenziale con la notificazione nei confronti dell’obbligato principale.
1.2. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di seconde cure le ricorrenti rilevano che:
-l’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede l’alternatività tra la notifica al debitore iscritto a ruolo e quella al coobbligato solidale;
-non è dirimente il richiamo a C. cost. n. 280 del 2005, in quanto la pronuncia riguarda una formulazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 diversa da quella che viene in rilievo nel caso di specie, dove è prevista l’alternatività della notificazione al debitore principale o al coobbligato;
-la responsabilità del socio receduto per i debiti sociali è regolata dall’art. 2290 cod. civ. e, in assenza di diversa previsione normativa, è assoggettata al termine di prescrizione decennale;
-non emerge alcuna lesione del diritto di difesa del socio receduto per il fatto che la cartella sia notificata alla società
successivamente al suo recesso, dovendosi evidenziare il carattere isolato di Cass., n. 1281 del 2020. Peraltro, nel caso di specie la pretesa impositiva scaturiva dalla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli anni di imposta 2003 e 2004, quando la contribuente era socia di RAGIONE_SOCIALE (dato che il recesso è intervenuto nel 2005) e gli atti impositivi contenevano l’illustrazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie, con esclusione di ogni e qualsivoglia lesione del diritto di difesa. La contribuente doveva, poi, avere legale conoscenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IVA e IRAP degli anni interessati dall’atto impositivo, atteso il legame familiare che legava i componenti della compagine e il regime di responsabilità illimitata;
-sono irrilevanti le considerazioni della CTR in ordine alla possibile notifica al socio coobbligato solidale prima che alla società: la solidarietà in materia di obbligazioni tributarie non si discosta dalla solidarietà in tema di obbligazioni civilistiche. Inoltre, la disciplina civilistica differenzia la solidarietà dei condebitori (paritaria o sussidiaria), in base alla legge o al titolo. Nel caso della responsabilità illimitata e solidale dei soci di una società in nome collettivo l’art. 2304 cod. civ. configura la solidarietà dei soci come sussidiaria, prevedendo il beneficio della preventiva escussione. Il carattere sussidiario della solidarietà dei soci nella società in nome collettivo (circoscritto alla fase esecutiva) non esclude, nell’attività di formazione del titolo esecutivo, la notificazione della cartella di pagamento anche al socio solidalmente e illimitatamente responsabile, ma la notifica di tale cartella presuppone sempre la formazione del titolo nei confronti dell’obbligato principale, pro prio per la portata soggettiva del titolo nella riscossione e nell’esecuzione
a mezzo ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte (Cass., Sez. U, 16/12/2020, n. 28709). La situazione ad absurdum usata dalla CTR (circa gli effetti della notifica della cartella di pagamento al socio e non alla società) non può essere, quindi, usata come argomento a sostegno del termine decadenziale di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 (anche) nei confronti del socio, in caso di notifica tempestiva nei confronti della società;
-sono inconferenti i richiami alla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 5 -bis, d.l. n. 106 del 2005, dal momento che tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con la riforma dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 (contenuta nell’art. 1, comma 5 -ter, d.l. n. 106 del 2005), dove viene nettamente distinta la posizione dell’obbligato principale e del coobbligato in solido;
-l’affermazione della CTR che ritiene impossibile il richiamo alla disciplina sulla prescrizione ex art. 1310 cod. civ. contrasta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Passando all’esame del ricorso occorre rilevare che nel caso di specie è pacifico che il recesso della contribuente dalla società RAGIONE_SOCIALE avvenuto in data 23/03/2005 e iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 07/04/2005.
Successivamente a tale data sono state notificate alla società tre cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione a imposte dichiarate e non versate per gli anni d’imposta 2003 e 2004. Come noto, l’a rt. 14, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 prevede l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, la cui debenza non è l’esito di alcuna attività istruttoria o di ricerca di informazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, ma avviene sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del contribuente o, comunque, di dati già in possesso dell’organo verificatore.
A tale iscrizione consegue la notificazione della cartella di pagamento che, alla luce dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, deve intervenire, per le somme che risultano dovute a seguito di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie -trattandosi di imposte dovute in relazione agli anni d’imposta 2003 e 2004 – è pacifico il rispetto del termine nei confronti della società alla quale le cartelle di pagamento relative all’anno d’imposta 2003 sono state notificate nel 2007 e quella relativo all’anno 200 4 è stata notificata nel 2008.
Diversamente, nei confronti della socia illimitatamente responsabile, è pacifico che le cartelle siano state notificate in data 04/11/2010, cioè oltre il termine previsto nell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973.
Ulteriore elemento che viene in rilievo -sul quale non sono emerse posizioni contrapposte RAGIONE_SOCIALE parti nei precedenti gradi di giudizio -riguarda il fatto che le cartelle di pagamento in esame sono state notificate alla società nel 2007 e 2008, cioè successivamente al recesso della controricorrente da RAGIONE_SOCIALE
Ciò premesso, le questioni che vengono in rilievo attengono al fatto se la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle alla società sia sufficiente all’amministrazione finanziaria per poter procedere (anche) nei confronti della socia receduta.
Procedendo con ordine, occorre evidenziare, in primo luogo, che la socia, essendo receduta nel 2005, è responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2290 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE obbligazioni sorte anteriormente alla cessazione del rapporto sociale.
Secondo questa Corte, infatti, in base all’art. 2290 c.c., la responsabilità del socio illimitatamente responsabile verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone si estende fino al giorno in
cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale responsabilità sussiste anche per le obbligazioni sociali sorte e divenute esigibili durante il periodo di partecipazione del socio (Cass., 23/06/2025, n. 16878).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che nei confronti dell’ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria, ma al pari della società (Cass., Sez. U, 13/02/2015, n. 3022), anche per quelli tributari, e pure se sia receduto, in base all’art. 2290 c.c. (v. Cass. 22/12/2014, n. 27189 e 04/03/2020, n. 6020). Si tratta di una responsabilità «da posizione», perché deriva dalla qualità di socio e concerne indistintamente e automaticamente tutti i debiti della società: quella del socio non è un’obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge (Cass., Sez. U, 16/12/2020, n. 28709). Inoltre, l’ente creditore agisce per mezzo dell’agente della riscossione azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta, ossia dell’obbligato in via principale. Ma è pur sempre quel titolo che diviene riferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presupposti distinti (Cass., Sez. U, n. 28709 del 2020, cit., punto 9).
Dato atto della responsabilità della socia per le obbligazioni sorte negli anni di imposta anteriori al recesso, occorre verificare se l’amministrazione sia decaduta nei suoi confronti o meno, per non aver notificato gli atti impositivi nei termini previsti dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
5.1. A tal proposito occorre fare ordine e non sovrapporre i piani relativi alla decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere di riscossione da inadempimento (nel cui ambito è ricompresa anche la riscossione coattiva), rispetto alla prescrizione dell’obbligazione tributaria.
6. Nel caso di specie, come si è già accennato, l’attività impositiva scaturisce dalla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, conseguente al riscontro, da parte dell’amministrazione finanziaria, del mancato versamento da parte del contribuente RAGIONE_SOCIALE somme indicate nelle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. In tale ipotesi viene eseguita l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (art. 14, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973) e la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il termine previsto nell’art. 25, primo comma, d.P.R. n. 60 2 del 1973. A tal proposito è bene precisare cosa sia oggetto della decadenza cui fa riferimento l’art. 25 d.P.R. n. 60 2 del 1973 in caso di notifica, oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, della cartella (cioè dell’atto che preannuncia l’attività di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria in merito alle somme dichiarate dal contribuente e non versate ed iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 14, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 ): il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione da inadempimento.
6.1. È bene precisare, tuttavia, che la notifica della cartella di pagamento non solo inibisce la decadenza in ordine all’attività di riscossione (che preannuncia) sulla base del titolo esecutivo costituito dall’iscrizione a ruolo ex art. 14, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, ma contenendo l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni (art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973), costituisce, al contempo, anche un atto interruttivo della prescrizione (Cass. 11/03/2020, n. 6997). Come tale, i suoi effetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1310 cod. civ. si estendono anche ai coobbligati solidali, quali sono i soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo, alla luce di quanto previsto dall’art. 2291 cod. civ. (« nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali» ).
6.2. L’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e l’art. 1310 cod. civ. non sono quindi due norme incompatibili, ma bensì due disposizioni da coordinare: mentre la prima prevede che, a pena di decadenza, la cartella di pagamento sia notificata al debitore principale o al coobbligato, la seconda regola gli effetti che scaturiscono, nei confronti dei coobbligati solidali, dalla notificazione di un atto che, contenendo (anche) l’intimazione di pagamento, interro mpe la prescrizione, con effetti anche nei confronti dei coobbligati, quali sono, ai sensi dell’art. 2291 cod. civ., i soci della società in nome collettivo.
Occorre, infine, precisare che -come evidenziato dalle S.U. n. 28709 del 2020 cit. tramite l’impugnazione della cartella il socio contesta il diritto di procedere all’esecuzione con riferimento a quel titolo, e quindi per debiti tributari, allo stesso modo in cui per gli altri debiti sociali egli può contestare la propria responsabilità mediante opposizione all’esecuzione (Cass. 14/05/2019, n. 12714, in motivazione). È evidente che l’impugnazione della cartella sarà la sede nella quale il socio potrà far valere il beneficium excussionis della società, ai sensi dell’art. 2304 cod. civ.
Ricostruito il quadro sistematico entro il quale inquadrare il caso in esame, il motivo di ricorso risulta fondato, in quanto la CTR ha dato rilievo a circostanze, in realtà, irrilevanti ai fini dell’esclusione della responsabilità della socia receduta dalla società, la cui responsabilità scaturisce ex lege per le obbligazioni sorte durante il periodo di permanenza del vincolo sociale. In ordine a tali obbligazioni continua a rispondere ex art. 2290 cod. civ., fermo restando il cd. beneficium excussionis. Il creditore erariale può, a sua volta, opporre nei suoi confronti l’atto interruttivo della prescrizione notificato nei confronti della società ed esercitare l’attività di riscossione , sempreché non sia spirato il termine di
prescrizione e non sia decaduta dall’esercizio dell’attività di riscossione per non aver notificato la cartella nei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
La CTR, ritenendo, invece, che fosse necessaria, in ogni caso, la notificazione al socio nei termini previsti nell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, non si è attenuta ai principi appena riportati. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME