Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 478 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 478 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
Oggetto: dogane – giochi lotterie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10378/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME, liquidatore ed ex socio della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.65/2/2018 depositata il 17 gennaio 2018, notificata in data 1.2.2018;
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva respinto l’appello proposto da COGNOME NOME, liquidatore ed ex socio unico della società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 580/6/2016 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento, prelievo erariale unico sui giochi, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2008.
Le riprese traevano origine da un controllo svolto dall’RAGIONE_SOCIALE presso un bar gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE con macchine da intrattenimento non collegate alla rete AAMS-SOGEI che si concludeva con la contestazione della suddetta irregolarità.
In primo grado, in via preliminare il contribuente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nel 2008, anno di imposta oggetto di ripresa a tassazione, l’unico soggetto passivo era la società, la quale era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 26.1.2011. Sulla base di tale presupposto fattuale, secondo il ricorrente solo la società poteva essere sanzionabile, e l’avviso di accertamento avrebbe
dovuto motivare circa l’estensione della responsabilità alla sua persona quale ex socio unico della società estinta.
4. Il giudice di prime cure superava la questione e rigettava il ricorso sulla scorta del fatto che il tributo era stato evaso nel 2008, allorquando la società non era stata cancellata e il socio unico e liquidatore era a conoscenza dell’evasione, dal momento che aveva personalmente sottoscritto il verbale con il quale era stata verificata la mancanza di collegamento RAGIONE_SOCIALE macchine alla rete.
Inoltre, l’avviso di accertamento era stato notificato al COGNOME non solo quale liquidatore, ma anche quale socio della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente sua responsabilità solidale ex art.2495 cod. civ. per le obbligazioni sociali dopo l’estinzione della società, non avendo egli documentato che dal bilancio di liquidazione non aveva conseguito alcuna ripartizione dell’attivo. L’iter argomentativo e le conclusioni della CTR venivano integralmente condivise dal giudice d’appello.
5. Contro tale decisione il contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. per aver introdotto un’inammissibile inversione dell’onere della prova, r itenendo così che fosse il contribuente a dover dimostrare di non aver ricevuto alcun elemento attivo in sede di bilancio finale di liquidazione della società estinta, in mancanza assoluta di prove a supporto dell’addebito.
1.1. Con il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene denunciata l’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. sul motivo di appello in cui il contribuente lamentava che i giudici di prime cure si erano pronunciati al di fuori RAGIONE_SOCIALE ragioni precisate dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di emissione dell’avviso di acc ertamento, individuando nell’art.2495 cod. civ. il titolo di responsabilità solidale del
COGNOME, nei limiti di quanto ricevuto nel bilancio finale di liquidazione, profilo non menzionato nell’atto impositivo impugnato.
I due motivi, connessi, non possono trovare ingresso.
2.1. Premesso che il giudice resta libero di qualificare i fatti applicando la pertinente norma di diritto (art.2495 cod. civ.) senza che ciò costituisca di per sé mutatio libelli in assenza di mutamento dei fatti qualificati, nel caso di specie il giudice nell’ultima pagina della sentenza impugnata accerta che il debito si è formato anteriormente all’estinzione della RAGIONE_SOCIALE («non è vero quindi che il debito tributario si è formato successivamente all’estinzione ») e che l’ex socio risulta attinto, per il profilo in discussione, in forza della posizione di mero successore ex lege della società estinta (« l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci»).
2.2. Inoltre, come recentemente questa Corte ha chiarito nella sua massima espressione nomofilattica in relazione alla posizione dei soci successori della società venuta a estinzione risulta irrilevante la percezione di alcunché in sede di bilancio di liquidazione della società. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025) hanno infatti affermato che, per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, la riscossione o meno da parte del socio di somme in base al bilancio finale di liquidazione è un profilo che non pertiene al giudizio di impugnazione dell’atto impositivo a valle dell’estinzione societaria .
Nulla cambia a tale riguardo se l’estinzione societaria è volontaria o meno e, pertanto, NOME COGNOME come liquidatore della società non ha legittimazione, ma come ex socio e successore nel debito sì.
Il secondo motivo di ricorso in relazione all’art.360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ. – denuncia la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il giudice di appello pronunciato sul lamentato difetto di soggettività passiva, nonché nullità integrale dell’atto impugnato.
3.1. Il quarto motivo, in continuità con il secondo, – sempre dedotto ex art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. – censura la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul difetto assoluto di motivazione e sulla mancata indicazione dei presupposti di estensione della responsabilità ai soci, dal momento che eventuali titoli di estensione della responsabilità dei soci per debiti della società andavano puntualmente indicati e motivati nell’avviso di accertamento.
4. I due motivi, connessi, sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
4.1. Sono innanzitutto inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza che, come sopra visto, ha espressamente motivato sulla questione difetto di soggettività passiva del socio affermando la sussistenza della soggettività.
4.2. E’ poi infondato il profilo dell’apparenza della motivazione, dovendosi ribadire che la motivazione è apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).
Inoltre, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
4.3. Orbene, la sentenza in esame ha motivato sulla questione della pretesa estraneità del ricorrente al debito erariale, identificandolo come socio unico e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, accertando che il debito è sorto anteriormente alla cancellazione volontaria dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e affermando anche con la citazione di giurisprudenza della Corte che egli, quale successore, risponde del debito della società. Si tratta di una motivazione che rispetta il minimo costituzionale.
5. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME