Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13883 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14680/2014 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 115/24/13 depositata il 16/12/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentiti l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente, l’avv. NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate e l’avv. NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME per Equitalia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 115/24/13 del 16/12/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da Equitalia Nord s.p.aRAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 82/11/11, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a NOME COGNOME quale socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e riguardava debiti tributari della società.
1.2. La CTR accoglieva l’appello principale di AE e di Equitalia e rigettava l’appello incidentale del contribuente evidenziando che: a) la
cartella di pagamento riguardava un debito fiscale di RAGIONE_SOCIALE con riferimento al periodo in cui NOME COGNOME era socio accomandatario e, quindi, obbligato in solido con la stessa; b) la medesima cartella era stata regolarmente notificata al ricorrente personalmente nella qualità di socio receduto e non di legale rappresentante della società, poi cessata; c) la cartella di pagamento era stata in precedenza notificata anche alla società, sicché non sussisteva la denunciata decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d) non si sarebbe potuto procedere alla previa escussione di una società non più in bonis per assenza di beni legittimamente pignorabili.
NOME COGNOME impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
AE ed Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi.
Con ordinanza interlocutoria del 19/09/2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e, successivamente, con altra ordinanza interlocutoria del 14/08/2023 il giudizio veniva sospeso ai fini dell’eventuale adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a tre motivi, di seguito brevemente illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi: a) sulla circostanza che la cartella di pagamento avrebbero dovuto essere notificate al liquidatore della RAGIONE_SOCIALE di Besson RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE),
in liquidazione dal 17/03/2008, e non già a NOME COGNOME personalmente; b) sulla circostanza che non era stato inoltrato l’avviso previsto dall’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973; c) sulla mancata indicazione in cartella della presenza di altri soggetti coobbligati.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che Equitalia abbia tempestivamente notificato al debitore principale la cartella di pagamento, divenuta eseguibile per decorrenza dei termini di impugnazione, e che, in ogni caso, detta notifica interrompa i termini di decadenza anche nei confronti del coobbligato solidale, cui la cartella di pagamento sarebbe stata notificata tardivamente, solo in data 25/05/2010.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 2304 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che Equitalia avrebbe dovuto procedere alla previa escussione del patrimonio sociale.
Il primo motivo, con il quale si denuncia omessa pronuncia sotto tre distinti profili, è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto da Equitalia in quanto, da un lato, è sufficientemente specifico, anche in relazione alle disposizioni di legge che si assumono violate; e, dall’altro, riproduce contestazioni che, a differenza di quanto lamentato da Equitalia, sono già state formulate fin dal primo grado di giudizio, come evincibile dalle trascrizioni di cui al ricorso.
2.1. Le censure formulate vanno, peraltro, disattese.
2.2. Con riferimento alla contestazione di cui sub a), la CTR afferma con chiarezza che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata personalmente a NOME COGNOME
non già nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ma quale socio accomandatario e, quindi, come soggetto coobbligato con la società al pagamento dei debiti di quest’ultima.
2.2.1. Ne consegue che il rilievo di omessa pronuncia è infondato, perché, se la cartella è diretta al coobbligato e non alla società, non rileva in alcun modo il venir meno, in capo al COGNOME, della qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
2.2.2. Sotto altro profilo, la questione concernente l’impossibilità per l’Erario di far valere la responsabilità del socio ex art. 2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a mezzo la notificazione, nei suoi confronti, di una cartella di pagamento e non di un avviso di accertamento, pure adombrata con il motivo in esame (cfr. pag. 25 e 26 del ricorso), non è stata mai specificamente sollevata in primo grado ma solo con le controdeduzioni in appello, secondo quanto emerge dalla stessa narrazione di cui al ricorso.
2.2.3. Ne consegue l’inammissibilità della censura. Invero, « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività » (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013). Di qui l’estraneità al presente giudizio della questione recentemente risolta da Cass. S.U. n. 3625 del 12/02/2025.
2.3. Con riferimento alla contestazione sub b), è vero che la CTR ha omesso ogni pronuncia sul punto, tuttavia « Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto » (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).
2.3.1. Orbene, la notifica della cartella di pagamento al coobbligato non deve essere preceduta da alcuna intimazione ad adempiere ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevista invece per il caso in cui non si sia proceduto all’esecuzione forzata decorso un anno dalla notificazione della cartella.
2.4. Quanto, infine, alla censura sub c), la stessa difetta all’evidenza di autosufficienza, non essendo stata trascritta la cartella di pagamento dalla quale evincersi, se del caso, la mancata indicazione del soggetto coobbligato (indicazione, peraltro, che sembra esserci, giusta la trascrizione dell’intestazione della cartella, laddove è indicato un chiaro riferimento all’altro coobbligato, vale a dire RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: cfr. pag. 22 del ricorso).
Il secondo motivo, concernente la decadenza in cui sarebbe incorsa Equitalia nella notificazione della cartella di pagamento, è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.1. Il motivo inammissibile nella parte in cui si assume, contrariamente a quanto accertato in fatto dalla CTR, che la cartella di pagamento non sia stata tempestivamente notificata alla società, obbligata principale. Trattasi, infatti, di accertamento che non può essere messo in discussione in questa sede con la proposizione di un vizio di violazione di legge.
3.2. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui si sostiene che la notificazione della cartella di pagamento alla società non impedisca la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rilievo del giudice di appello è pienamente conforme a legge (proprio in tema di responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società si veda, da ultimo, Cass. n. 26020 del 05/09/2022; Cass. n. 24583 del 10/08/2022; cfr., altresì, Cass. n. 24582 del 10/08/2022; Cass. n. 20766 del 21/07/2021; Cass. n. 2545 del 01/02/2018), essendo tenuto l’Agente della riscossione a notificare la cartella di pagamento ad uno solo dei coobbligati (Cass. n. 31054 del 30/11/2018).
Il terzo motivo, concernente il mancato rispetto del beneficium excussionis , è infondato.
4.1. Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, « il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per
azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario » (Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020; conf. Cass. n. 2981 del 08/02/2021).
4.2. Nel caso di specie, il giudice di appello si è pienamente conformato al superiore principio di diritto, chiarendo che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, sicché non sarebbe stato possibile procedere alla preventiva escussione della società (cfr. Cass. n. 7545 del 17/03/2021), a nulla potendo rilevare la eventuale mancanza di solerzia di Equitalia nel procedere esecutivamente nei confronti di quest’ultima.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 93.682,42.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate, e in euro 7.600,00 in favore di Equitalia Nord s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.