Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
Oggetto: Accertamento redditi di impresa ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973Società in accomandita semplice – Corresponsabilità del socio accomandante
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20860/2023 R.G. proposto da
COGNOME quale procuratore di sé stesso, e COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 705/28/2023, depositata in data 13 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di controllo fiscale eseguito nei confronti della società in accomandita semplice ‘ RAGIONE_SOCIALE DI NOME RAGIONE_SOCIALE , l’Agenzia delle Entrate emetteva l’ avviso di accertamento n. TVP02P201139/2014, relativo a ll’ anno 2009, con cui recuperava a tassazione un maggiore reddito, ai fini IRAP e IVA, nei confronti della società.
I soci accomandanti, identificati nell’atto quali responsabili in solido delle somme accertate in capo alla società, presentavano ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto deducendo l’insussistenza della coobbligazione solidale : precisamente, eccepivano che la responsabilità del socio accomandante è limitata alla quota conferita e che non avevano percepito nulla all’atto della liquidazione d ella società.
L’Ufficio si costituiva rilevando che la responsabilità solidale, in relazione all’IRAP ed all’IVA, era limitata secondo la previsione dell’art. 2313 cod. civ., mentre il reddito d’impresa sarebbe stato imputato a titolo di IRPEF ai singoli soci con avvisi di accertamento separati.
La CTP rigettava il ricorso.
I contribuenti proponevano appello innanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, deducendo, per quanto ancora rilevi, la violazione del litisconsorzio necessario, non essendo stato chiamato in causa il socio accomandatario.
L’Ufficio si costituiva rilevando di aver proceduto allo sgravio degli importi accertati nel rispetto delle quote di conferimento degli accomandanti.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello evidenziando che l’Ufficio aveva ridotto le originarie iscrizioni a ruolo emesse nei confronti degli appellanti -inizialmente formulate nei limiti della quota di partecipazione agli utili -fino all’importo (Euro 1.500,00) pari alla quota conferita da ciascuno.
Avverso la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/03/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo i contribuenti lamentano, in relazione all’ art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ, la «VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO con riferimento agli artt. 1292 e 2313 c.c.». Censurano, in particolare, l’impugnata sentenza per aver disatteso il motivo di appello con cui si dolevano del fatto di essere stati qualificati come obbligati in solido con la società. I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1292 e 2313 c.c., in quanto i soci accomandanti sono chiamati a rispondere dei debiti tributari accertati nei confronti della società nei limiti della quota conferita.
Il motivo è infondato.
Al di là della qualifica formale, in capo ai soci accomandanti, di obbligati in solido, ciò che rileva è che nella fattispecie la loro responsabilità per i debiti tributari della società sia stata limitata, per effetto dello sgravio operato dall’Ufficio, al valore della quota conferita, ovvero Euro 1.500,00.
Pertanto, nessuna violazione dell’art. 2313 cod. civ. è configurabile, avendo l’Ufficio ridotto la pretesa nei confronti dei soci accomandanti entro l’importo della quota conferita da ciascuno di essi, così come dai medesimi richiesto in sede di ricorso di primo grado.
Con il secondo motivo i contribuenti deducono, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la « NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 102 CPC -LITISCONSORZIO NECESSARIO». Lamentano la violazione del principio di unicità dell’accertamento, in ossequio al quale l’impugnazione dell’avviso di accertament o -anche avverso un solo
atto impositivo -proposta da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti i soggetti interessati devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Nella specie, il socio accomandatario (NOME COGNOME COGNOME non aveva partecipato ai gradi di merito.
Il motivo è infondato.
Invero, i principi richiamati nel ricorso attengono alla diversa ipotesi della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse , ovvero all’ipotesi in cui all’avviso di accertamento di utili extracontabili in capo alla società segua (o seguano) l’avviso (gli avvisi) di accertamento ai fini IRPEF nei confronti del socio (o dei soci) sulla base della presunzione legale di distribuzione dei detti utili societari.
L’ipotesi oggetto di scrutinio è, invece, completamente diversa, attenendo l’unico avviso di accertamento alla rettifica del reddito di impresa della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per l’omessa presentazione della Dichiarazione Uni ca ai fini delle IIDD, IVA ed IRAP, per l’anno 2009, ed alla irrogazione della conseguente sanzione. Nel medesimo avviso (paragrafo 10) vi è, poi, l’accertamento della responsabilità solidale dei tre soci coobbligati, ‘nella misura e nelle forme previste d alla normativa civilistica e tributaria’.
Per la giurisprudenza costante di questa Corte solo nella prima delle suddette ipotesi sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci – anche nel caso in cui il ricorso tributario sia proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società (salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali) – in conseguenza della automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Con il terzo (ed ultimo) motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 33 DL 31.12.1992 n. 546 e dell’Art. 101 Cpc». In particolare, lamentano che la trattazione in pubblica udienza, disposta dal giudice del gravame, sarebbe avvenuta in assenza di notifica ai comparenti dell’istanza di discussione orale formulata dall’Ufficio.
Anche questo motivo è infondato.
Invero, la sentenza della CTR in esito alla pubblica udienza non è nulla nel caso in cui l’istanza di discussione orale formulata dalla parte (nella specie l’Ufficio) non venga comunicata alle altre parti; ciò che rileva, infatti, è la comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell’udienza pubblica (nella specie avvenuta).
Tra l’altro, secondo la giurisprudenza di questa Corte nemmeno il mancato avviso alle parti della trattazione in pubblica udienza dell’appello , pur costituendo una nullità processuale, comporta sempre la retrocessione del processo alla CTR, ove non siano necessari accertamenti meritali e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del principio del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (Cass. 23/09/2023, n. 25433).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a pagare, in favore dell’Agenzia delle entrate, le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 marzo 2025 e