Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2961  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Oggetto:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19910/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t., rappresentata  e  difesa  dall’Avvocatura  RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME, in qualità di ex  socio unico della cessata società RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  in  Roma,  INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  regionale  della Basilicata,  Potenza,  n.  131/03/2015  pronunciata  il  18  novembre 2014 e depositata il 29 gennaio 2015, non notificata.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  24  gennaio 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La  società  RAGIONE_SOCIALE  veniva  attinta  da  un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai fini Ires, Irap e IVA per l’anno  d’imposta  2006 ,  in  rettifica  della  dichiarazione  dei  redditi presentata a seguito di alcuni accertamenti  bancari. Esperita infruttuosamente la procedura di adesione, la società adiva il giudice di prossimità impugnando l’atto impositivo con ricorso notificato nel mese di aprile 2011.
La sentenza di accoglimento del ricorso resa dalla CTP veniva conferma dalla CTR, secondo cui la società contribuente aveva correttamente fornito la documentazione comprovante la circostanza che le movimenti bancarie non avevano influito sulla produzione di ulteriore reddito, precisando altresì che una diversa valutazione avrebbe presupposto una inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio. Quest’ultimo, invero, non doveva limitarsi , come invece aveva fatto, a disconoscere l’idoneità della docum entazione prodotta ovvero a negare il valore giustificativo RAGIONE_SOCIALE scritture private presentate.
Essendo stata la società contribuente cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in pendenza dei giudizi di merito, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza contro l’ex socio unico COGNOME NOME, che resiste con tempestivo controricorso, seguito da successiva memoria, depositata in vista della precedente camera di consiglio, fissata per il 21 settembre 2016 avanti la VI sezione di questa Corte che ha rimesso gli atti alla sezione ordinaria per assenza de ll’evidenza decisoria.
Successivamente, in prossimità dell’odierna adunanza , la parte contribuente ha versato documentazione rappresentando l’intervenuta definizione agevolata della controversia.
CONSIDERATO
In  via  preliminare dev’essere  esaminata  la  documentazione versata in atti e relativa alla definizione agevolata della controversia. Essa, tuttavia, non è univoca nel riferirsi alla controversia in oggetto, donde non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio che deve invece essere esaminato.
Ancora preliminarmente va esaminata l’eccezione svolta dal contribuente, che evidenzia come nelle more del giudizio di merito di secondo grado la società sia stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. In particolare, afferma che il ricorso erariale sarebbe inammissibile perché promosso nei confronti del socio senza che l’Amministrazione finanziaria abbia dedotto e provato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. per poter effettivamente considerare il sig. COGNOME come successore della società cessata. Se gnatamente l’Ufficio avrebbe omesso di provare la riscossione, da parte del socio controricorrente, di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione.
3.La  questione  della  responsabilità  dei  soci  per  le  obbligazioni tributarie RAGIONE_SOCIALE società estinte è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa  Corte  con  ordinanza  n.  7425/2023,  donde  la  trattazione dell’affare dev’essere rinviata a nuovo ruolo, successivamente alla pronuncia  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni  Unite  sulla  questione  di  massima  al  loro esame.
P.Q.M.
La  Corte  rinvia  a  nuovo  ruolo  in  attesa  della  decisione  RAGIONE_SOCIALE Sezioni  Unite  sulla  questione  rimessa  da  questa  sezione  con ordinanza n.7425/2023.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024
Il Presidente
NOME COGNOME