Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3196  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 08/02/2025
Oggetto: Cancellazione della società – Plusvalenze non dichiarate nel bilancio finale di liquidazione – Responsabilità dei soci – Limite ex art. 2495 c.c. Effetti – Onere della prova.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26276/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRCOGNOME.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME ,  elettivamente domiciliati in Arpaia INDIRCOGNOME), INDIRCOGNOME, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Arpaia INDIRCOGNOME), INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, in virtù di procure speciali in atti.
avverso la sentenza della C.t.r. di Napoli n. 3602/2016, depositata il 15.4.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore generale  NOME  COGNOME,  che  ha  concluso  chiedendo  il  rigetto  del ricorso;
udite le difese RAGIONE_SOCIALE parti.
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, i contribuenti in epigrafe indicati, impugnava no l’avviso di accertamento, loro notificato in quanto soci e liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo fiscale, aveva riscontrato l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE relative imposte. Con l’opposizione , i soci eccepivano il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495 c.c., evidenziando che la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione era stata cancellata prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento impugnato; che nessuna somma era stata assegnata ai soci in sede di bilancio finale di liquidazione; che nell’avviso di liquidazione mancava qualsiasi riferimento all’intervenuta cancellazione della società, né risultava contestata alcuna responsabilità nei confronti del liquidatore.
In primo grado, l’impugnazione veniva accolta , poiché, a fronte della limitazione di responsabilità dei soci prevista dall’art. 2495 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur avendone l’onere, non aveva dimostrato la  distribuzione  di  attivo  ai  soci  all’esito  della  liquidazione,  né  la assegnazione di beni sociali nei due anni di imposta precedenti alla
messa in liquidazione, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, e,  quanto al liquidatore, nell’avviso  di  accertamento non risultava contestata  alcuna  irregolarità  nello  svolgimento  della  sua  attività liquidatoria.
Avverso tale decisione proponeva appello l ‘RAGIONE_SOCIALE, eccependo  l’erronea  applicazione  dell’art.  2495  c.c.  e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La C.t.r. confermava la decisione di primo grado, ritenendo innanzitutto inapplicabile al caso di specie, in quanto privo di efficacia retroattiva, l’ art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, sul differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, e condividendo le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata , in ordine all’onere della prova gravante sull’Amministrazione finanziaria con riferimento alla distribuzione di somme tra i soci all’esito della liquidazione . Quanto alla responsabilità del liquidatore , osservava che l’atto di appello non aveva contestato una RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi , da sola idonea a sorreggere la decisione, rappresentata dall’impossibilità di colmare, in sede di giudizio di impugnazione , le lacune dell’avviso di accertamento relative al profilo della colpa del liquidatore.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di quattro motivi, ai quali resisteva con controricorso il contribuente. Replicava con memoria l’RAGIONE_SOCIALE.
Depositava  memoria  il  Pubblico  Ministero,  nella  persona  del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
 Con  il  primo  motivo  di  doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c.; 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973; 36 del d.P.R. n. 602 del 1973
e 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la C.t.r. tenuto conto che l’esistenza e l’entità della quota di liquidazione percepita dal socio non rileva in sede di accertamento dei debiti societari trasferiti dopo l’estinzione della società e che l’eventuale incapienza della quota di liquidazione percepita non impedisce il fenomeno successorio, in quanto la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2495, comma 2, c.c. è destinata ad operare solo nella successiva ed eventuale sede della riscossione.
Con il secondo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973; 2495 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la RAGIONE_SOCIALEt.r. tenuto conto che il limite di responsabilità di cui all’art 2495, comma 2, c.c. non p uò operare su un piano meramente formale, trattandosi, nel caso di specie, di percezione occulta di denaro, per definizione, dunque, non contemplata nel bilancio finale di liquidazione. Sostiene, in particolare, che la limitazione di responsabilità in questione non impedisce al socio di essere chiamato a rispondere anche, e nei limiti, degli importi conseguiti ‘ in nero ‘ dalla società e non transitati, in quanto occultati, nel bilancio finale di liquidazione. Tale conclusione vale, in particolare, nel caso di società a ristretta base partecipativa, per la quale sussiste la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio.
 Con  il  terzo  motivo  di  doglianza,  l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere che l’atto di appello non contesti l ‘assunto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui era  impossibile,  in  sede  di  opposizione,  addurre  irregolarità  nella gestione  liquidatoria non  risultanti nell’avviso  di  accertamento impugnato.
Con il quarto motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel porre a carico dell’Ufficio l’onere de lla prova dei fatti costitutivi della responsabilità del liquidatore, gravando invece su quest’ultimo l’onere di provare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Con il controricorso, i contribuenti chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere per carenza di legittimazione passiva dei soci e del liquidatore e per inesistenza dell’oggetto e del soggetto del giudizio, poiché l’avviso di accertamento, pur essendo stato notificato a ciascun socio, era riferito ad una società estinta ben quattro anni prima. Sostiene, per contro, che l’accertamento doveva essere notificato ex art. 2495 c.c. a ciascun socio limitatamente a quanto ricevuto dalla liquidazione e, solo sussidiariamente in caso di infruttuosa escussione dei soci, al liquidatore, previa dimostrazione della sua colpa.
Il Pubblico Ministero conclude per il rigetto del ricorso, osservando che l’art. 2495 c.c. non consent e di riferire il limite di responsabilità alla sola fase di riscossione; l’esistenza di una plusvalenza non dichiarata e la percezione occulta del denaro non esonerano l’Amministrazione dall’onere di provare l’effettiva distribuzione del dividendo, operando il limite dall’art. 2495 c.c. anche in presenza di reddito in nero; i giudici di merito avevano comunque rilevato la mancanza di prova in ordine alla colpa del liquidatore, onere gravante sull’Amministrazione trattandosi di responsabilità di natura aquiliana.
La vicenda e i motivi di impugnazione dedotti dal contribuente pongono una serie di questioni analoghe a quelle rimesse alle Sezioni Unite dall’ ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14.3.2023 (trattata all’udienza  del 12.11.2023).  È  stato,  in  particolare,  rilevato  che,
anche successivamente alle pronunce della Corte a Sezioni Unite nn. 6070, 6071, e 6072 del 2013, si sono delineati scenari diversi in ordine all’applicazione dell’art. 2495 c.c. e, pertanto, è stata rimessa la seguente questione: «se la condizione testualmente fissata dall’art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire in capo all’Amministrazione finan ziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell’ambito di una condizione dell’azione o dell’altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazionemerito» e dell’affermata natura dinamica dell’interesse ad agire, che, come tale, può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento della decisione» .
8. Anche nella presente sede, infatti, si pone il problema degli effetti della cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese con riferimento alla legittimità dell’atto impositivo riguardante i redditi della società cancellata e notificato ai soci ed alla limitazione della responsabilità del socio prevista dall’ art. 2495 c.c. e dall’ art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, si pone il problema se, in caso di superamento del limite, i soci siano legittimati passivi e se l’ammini strazione abbia interesse ad agire (nel controricorso si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere), ovvero se la questione attenga al merito e, quindi, su chi gravi l’onere della prova della avvenuta distribuzione di somme non risultanti dal bilancio finale di liquidazione.
In attesa della pubblicazione della sentenza resa sulla suddetta questione – che è sottesa ad alcuni dei motivi di ricorso come sopra esposti – la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Sezioni  Unite  sulla questione  indicata  in motivazione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione