Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
Società di capitali – cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese – responsabilità dei soci e del liquidatore
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25275/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 3812/01/2023, depositata in data 23 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con il quale veniva accertato un reddito di impresa, relativo all’anno 2013, pari ad Euro 455.008,00, in capo alla società, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese a far data dal 30 novembre 2017.
I soci impugnavano l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Roma, deducendo: a) il difetto di sottoscrizione dell’atto; b) la violazione del principio del contraddittorio preventivo; c) la carenza di motivazione; d) la responsabilità limitata degli ex soci; e) l’illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti.
Interposto gravame dal l’Ufficio , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confermava la sentenza gravata ri chiamando l’art. 2495 cod. civ. ed i limiti alla responsabilità dei soci di una società dopo la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ivi dettati.
Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad un unico motivo. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024, l’Ufficio ha depositato istanza di riunione dei ricorsi rubricati ai nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024 al presente giudizio, attesa l’identità soggettiva (riguardando anche gli altri ricorsi i soci della RAGIONE_SOCIALE).
Considerato che:
Con l’unico strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE deduce la «violazione de ll’art. 2495 comma 2 c. e falsa applicazione dell’art. 36 dpr 602/73, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc». Lamenta, in particolare, che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di
secondo grado, l ‘estinzione della società ex art. 2495 cod. civ. comporta un fenomeno successorio RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della società ai soci.
Va, preliminarmente, rilevato che sulla questione oggetto del presente ricorso questa Corte, con ordinanza n. 7425/2023, ha rimesso alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto esistente sui precedenti in materia;
deve, dunque, essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, anche per consentire la trattazione conginta del presente procedimenti e degli altri pendenti (nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024) coinvolgenti gli stessi soci della RAGIONE_SOCIALE;
.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla questione rimessa con l’ordinanza n.7425/2023 e per la trattazione congiunta con i giudizi nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024, con l’eventuale l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024.