Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12476 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13340/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME ed NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA CAMPANIA n. 9709/31/15 depositata il 6 novembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta nata nel 2008 dalla scissione parziale della RAGIONE_SOCIALE, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il preavviso di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti, costituiti da tre cartelle di pagamento per carichi tributari relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, ad essa notificati da RAGIONE_SOCIALE per conto dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’adìta Commissione, in accoglimento del ricorso, annullava l’atto impugnato ritenendo illegittima la pretesa tributaria vantata dall’Amministrazione nei confronti della contribuente.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza n. 9709 /31/15 del 6 novembre 2015 accoglieva l’appello spiegato da RAGIONE_SOCIALE, respingendo l’originario ricorso della parte privata.
Rilevava il giudice regionale: – che le cartelle di pagamento presupposte erano «divenute definitive» per non essere state tempestivamente impugnate dalla RAGIONE_SOCIALE, debitrice dell’imposta, alla quale risultavano regolarmente notificate; – che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, del debito erariale gravante sulla società scissa erano tenute a rispondere solidalmente e illimitatamente anche le società beneficiarie della scissione, giusta il combinato disposto dei commi 12 e 13 dell’art. 173 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR); – che, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE, doveva essere ritenuta «responsabile RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie della RAGIONE_SOCIALE» , dalla cui scissione parziale era nata.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE, < > , ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la nullità dell’impugnata sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così come sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di controdeduzioni.
Si assume, inoltre: che l’unica parte ipoteticamente legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado era l’RAGIONE_SOCIALE, titolare del preteso credito tributario, la quale, invece, aveva prestato acquiescenza alla decisione assunta dalla CTP, determinandone il passaggio in giudicato nei suoi confronti; – che, qualora il giudice regionale avesse tenuto conto di tale ‘ fatto decisiv o’ , l’esito del gravame esperito dall’agente della riscossione sarebbe stato sicuramente diverso.
1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Per consolidato orientamento di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l’implicito rigetto RAGIONE_SOCIALE questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020).
1.4 È, inoltre, ius receptum che l’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. debba riguardare un vero e proprio «fatto» in senso storico e normativo, cioè un preciso accadimento, una circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e non invece una questione giuridica o un punto (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 11958/2022, Cass. n. 32715/2021, Cass. n. 5745/2015).
1.5 Alla luce dei suenunciati princìpi di diritto, il motivo si appalesa privo di pregio.
1.6 È infatti evidente che la sentenza della CTR, avendo riconosciuto la fondatezza dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, contenga un’implicita decisione positiva in ordine alla legittimazione ad impugnare del predetto agente della riscossione (cfr., in terminis , Cass. n. 7669/2017), il che impedisce di ritenere sussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia.
1.7 D’altro canto, è fuor di dubbio che quella attinente alla legittimazione all’impugnazione costituisca una questione giuridica, e non un fatto storico, nell’accezione sopra chiarita, di cui possa essere lamentato l’omesso esame a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c..
Con il secondo motivo, parimenti introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., sono lamentati la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173, comma 12, del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2506 -bis c.c., l’omessa pronuncia, la nullità della sentenza e l’omesso esame circa un atto decisivo per il giudizio.
2.1 Si sostiene che dalla lettura della decisione gravata non sarebbe possibile comprendere le ragioni per le quali è stata ritenuta configurabile la responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE, per debiti tributari facenti capo alla scissa RAGIONE_SOCIALE e riconducibili a periodi d’imposta (anni 2004, 2005 e 2006) anteriori alla stessa costituzione della prefata
RAGIONE_SOCIALE, avvenuta con atto pubblico per AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME di Napoli dell’11 novembre 2008.
Viene, altresì, dedotto che la soluzione accolta dal giudice di secondo grado si porrebbe in contrasto con il chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norme di cui all’art. 173, comma 12, del D.P.R. n. 917 del 1986 e all’art. 2506 -bis , comma 3, c.c., regolanti gli effetti giuridici prodotti dalla scissione parziale di una società, rispettivamente, sul piano tributario e su quello civilistico, in forza RAGIONE_SOCIALE quali i debiti in questione erano da considerare gravanti sulla sola RAGIONE_SOCIALE; tutt’al più, la RAGIONE_SOCIALE (e successivamente l’incorporante RAGIONE_SOCIALE) avrebbe potuto risponderne solidalmente entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa attribuito, pari a 25.000,00 euro.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 La CTR ha ritenuto legittima, in virtù del combinato disposto dei commi 12 e 13 dell’art. 173 del D.P.R. n 917 del 1986, la pretesa avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta nata nel 2008 dalla scissione parziale della RAGIONE_SOCIALE, per carichi tributari relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 e riferibili alla società scissa.
2.4 Le disposizioni normative richiamate dal collegio regionale a sostegno del decisum così recitano:
«12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma
restando la competenza dell’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione». 2.5 Sul tema in discussione, per quanto qui particolarmente interessa, assume rilievo la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2018, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità dell’art. 173, comma 13, del D.P.R. cit. e dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Carta fondamentale, nella parte in cui prevedono, per i debiti tributari e le sanzioni, la responsabilità solidale illimitata RAGIONE_SOCIALE società beneficiarie di scissione parziale, in luogo di quella, limitata alla quota di patrimonio netto attribuito, prevista dalla disciplina generale per i debiti civilistici.
In tale pronuncia è stato affermato che il regime della solidarietà RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie fra tutte le società beneficiarie della scissione è costituzionalmente legittimo, tenuto conto della specialità dei crediti tributari, finalizzati ad alimentare la finanza pubblica e ad assicurare l’equilibrio di bilancio fra entrate e spese.
2.6 Già in precedenza, peraltro, questa Corte regolatrice aveva statuito che, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917 del 1986, dei debiti fiscali di una società relativi a periodi d’imposta anteriori alla sua scissione parziale rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione, come conferma l’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, il quale, con riguardo alle somme da pagare in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la responsabilità
solidale illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, soggetta ai precisi limiti fissati dagli artt. 2506bis , comma 3, e 2506quater , comma 3, c.c. (cfr. Cass. n. 13059/2015).
2.7 La surriferita regula iuris è stata riaffermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, con il conforto dell’intervenuto pronunciamento del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (cfr. Cass. n. 3233/2021, Cass. n. 10103/2023), e deve essere qui ulteriormente ribadita.
2.8 Ad essa la Commissione regionale si è correttamente uniformata, sicchè la censura in disamina, al pari della precedente, risulta destituita di fondamento.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4.1 L’importo di spettanza della controricorrente RAGIONE_SOCIALE viene distratto ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere a RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida:
(a)in favore della prima, in complessivi 7.600 euro, oltre spese generali misura del 15%, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario;
(b)in favore della seconda, in complessivi 7.600 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione