Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1365 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1365 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24512/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrenti- e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Torino n. 491/2023 depositata il 17/5/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, chiedendone condanna in solido al risarcimento dei danni indicati come subiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento a un mandato professionale.
Adduceva due distinti profili di responsabilità:
-il primo, a carico del solo NOME COGNOME, rappresentato dall’omessa indicazione, nel quadro RW RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi, relative agli anni 2012, 2013 e 2014, di uno yacht da diporto battente bandiera inglese che l’attore deteneva in forza di un contratto di leasing : a tale omissione era conseguita, il 26 ottobre 2017, l’emissione di un atto di contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, suscettibile di riduzione in caso di adesione alla procedura di conciliazione concordata ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997;
-il secondo, a carico di entrambi i convenuti, rappresentato dall’omessa proposizione del ricorso in opposizione avverso l’atto di contestazione emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, davanti al giudice tributario, cui era seguita la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella; e l’omessa presentazione del ricorso, per ammissione di NOME COGNOME, era derivata da una non corretta calendarizzazione dei termini per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione . A seguito RAGIONE_SOCIALEa segnalazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, gli era stato anche contestato il delitto di cui all’art. 5 -septies d.l. n. 167/1990,
quale convertito, per omessa indicazione dei dati nella procedura di regolarizzazione di disponibilità all’estero, perché nella dichiarazione di accesso alla collaborazione volontaria ex legge n. 186/ 2014, riportando attività estere, aveva omesso d’indicare la disponibilità, quale utilizzatore esclusivo, RAGIONE_SOCIALEo yacht da diporto di cui aveva omesso l’indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative al 2012 ed al 2013. Il 26 novembre 2018, era stato prosciolto, con pronuncia del GUP, dal reato ascrittogli, e il tenore RAGIONE_SOCIALEa decisione resa in sede penale doveva dimostrare che il giudizio di opposizione, qualora iniziato in tempo utile e adeguatamente coltivato, si sarebbe concluso con l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria.
Il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti chiamando in manleva l’assicuratore RAGIONE_SOCIALE, rigettava le domande con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-la denuncia di mancanza d’informazione all’appellante era nuova e dunque inammissibile, poiché il profilo non era stato posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria nel giudizio di primo grado entro il termine per le preclusioni assertive, avendo l’attore in quella sede esclusivamente lamentato la mancata compilazione del quadro RW RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IRPEF;
-il primo giudice aveva osservato che l’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2009 aveva formulato un parere affermando che, in caso di acquisto, compiuto da un privato, di uno yacht battente bandiera straniera tenuto a disposizione, ovvero non impiegato in modi idonei a realizzare plusvalenze imponibili, non era necessario compilare il quadro RW RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione IRPEF;
-la stessa RAGIONE_SOCIALE, in sede di avviso di contestazione, aveva optato per l’opposta soluzione, ritenendo di particolare difficoltà l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa fiscale di riferimento,
ovvero RAGIONE_SOCIALE‘ art. 4, d.l. n. 167/1990, quale convertito, tanto da avere ridotto la sanzione, astrattamente compresa tra il 3% ed il 15% del valore, all’1,5%;
-era tardivo, in quanto formulata solamente nelle memorie conclusionali, l’asserto RAGIONE_SOCIALE‘ appellante secondo cui la riduzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione all’1,5% non sarebbe dipesa dalla particolare difficoltà RAGIONE_SOCIALEa questione controversa; ed era comunque infondato poiché la difficoltà RAGIONE_SOCIALEa questione emergeva dalla lettura integrale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di contestazione considerato che, a fronte RAGIONE_SOCIALE osservazioni mosse nell’interesse d el COGNOME , l’RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto un parere alla RAGIONE_SOCIALE Regionale del Piemonte, e l’interpretazione data alla disposizione, nel 2017, era infine stata indicata come frutto di una «lettura sistematica RAGIONE_SOCIALE fonti», ritenendo così che «non risulta inverosimile che il medesimo avesse ritenuto di non dover inserire l’imbarcazione tra i beni esteri da annoverare nell’istanza di VD e nella dichiarazione dei redditi»: era quindi evidente che l’espressione letterale «viste le circostanze», contenuta conclusivamente nell’avviso, afferiva proprio alla difficoltà RAGIONE_SOCIALE «questioni interpretative» oggetto RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa;
-al contempo, l’amministrazione aveva come visto mutato orientamento in merito alla discussa interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d .l. n. 167/1990, quale convertito, che imponeva, come detto, la dichiarazione annuale degli investimenti e RAGIONE_SOCIALE attività detenute all’estero potenzialmente idonee a produrre reddito imponibile, con ciò essendo ragionevole affermare che la prestazione fosse di particolare complessità anche ex art. 2236 c.c.;
-non constavano difformi pronunce di questa Suprema Corte sulla questione, né le parti hanno avevano dato conto di pronunce del
giudice tributario che avessero risolto i dubbi sottesi all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma;
-quanto, poi, alla mancata proposizione del ricorso in opposizione all’avviso, prodromico alla cartella, il GUP aveva osservato che:
-l’imbarcazione era stata iscritta nel registro navale inglese, era stata acquistata da RAGIONE_SOCIALE, e il COGNOME aveva pagato in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano le imposte erariali dovute quale ‘utilizzatore’;
-in ragione RAGIONE_SOCIALE condizioni di contratto, «RAGIONE_SOCIALE non poteva (né avrebbe mai potuto) ricavarne alcun reddito, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘imbarcazione, posto che (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del contratto di leasing ) non poteva cedere a terzi il contratto né sublocare, cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi, l’unità»;
-nonostante ciò non poteva ritenersi che il ricorso al giudice tributario avesse le probabilità di accoglimento necessarie ad affermare il nesso di causa tra l’inadempimento configurato e il danno rappresentato, tenendo conto di quanto ricordato: il mutato orientamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, l’assenza di consolidati orientamenti RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie;
-si poteva però contrapporre, alle considerazioni del giudice penale, che:
-sebbene fisicamente detenuta in RAGIONE_SOCIALE, l’imbarcazione era un bene mobile iscritto nel registro navale inglese e, in quanto tale, detenuta all’estero;
-per quanto l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà fosse stato formalmente effettuato da una società che aveva poi concluso con il COGNOME il contratto di leasing stipulato in RAGIONE_SOCIALE, veniva in rilievo una
fattispecie traslativa, ragione per cui egli, oltre ad essere utilizzatore, era a tutti gli effetti possessore;
-pur prevedendo le condizioni generali di contratto il divieto di cedere a terzi il contratto o sublocare, le parti avevano pattuito una specifica clausola di possibili deroghe a tale divieto, prevedendo in favore del COGNOME la facoltà di «sublocare o comunque cedere in godimento o uso anche parziale o temporaneo a terzi l’unità da diporto», come specificato nell’avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il solo onere di procedere a una comunicazione preventiva al concedente;
-da questa complessiva controvertibilità, emergeva dunque che il giudizio controfattuale in ordine al nesso eziologico con il pregiudizio sanzionatorio, in tesi suscettibile di essere escluso dal giudizio oppositivo, non poteva dirsi avere un esito di conferma RAGIONE_SOCIALEa prospettazione attorea;
-non era comunque stata formulata domanda di risarcimento da perdita di chance ;
-non risultava, come preteso, che RAGIONE_SOCIALE avesse inviato al COGNOME ‘quietanza d’importo pari all’avviso’, poiché aveva formulato solo proposte conciliative rifiutate dal cliente COGNOME; e, in ogni caso, le valutazioni RAGIONE_SOCIALEa società di assicurazione in ordine alla convenienza di una definizione stragiudiziale RAGIONE_SOCIALEa controversia non costituivano elemento a supporto RAGIONE_SOCIALEa probabile fondatezza del ricorso giudiziale.
Ricorre il COGNOME in base a due motivi, illustrati pure da memoria; resistono con controricorso NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236 e 1218 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata compilazione del quadro RW, in cui avrebbe dovuto essere riportato il bene in parola, costituiva espressione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del professionista che ricomprendeva anche l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili per il cliente, in modo da suggerirgli, previa interlocuzione, la soluzione che più lo tutelasse, ovvero quella d’indicare il cespite in quanto, inoltre, neppure avrebbe comportato alcun onere o conseguenza sfavorevole per il cliente, mentre quella adottata aveva lo esposto, senza ragione, a conseguenze economiche oltre al coinvolgimento nel procedimento penale.
1.2 Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma, 2236 e 1218 c.c., in quanto la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la mancata proposizione del ricorso, per cui era stata data pure la procura, era avvenuta, per stessa ammissione del COGNOME, per mera dimenticanza RAGIONE_SOCIALEo stesso, e la decisione penale avrebbe offerto sufficienti elementi per ritenere raggiunta la prognosi probabilistica positiva sull’utile esperimento RAGIONE_SOCIALE vie giudiziarie, altresì perché la mancanza di un chiaro indirizzo giurisprudenziale nomofilattico o anche di merito apportava circostanze neutre a fronte di quanto emerso.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
S econdo la Corte di appello, nell’allegazione di addebito a titolo di responsabilità professionale concernente la mancata compilazione del riquadro RW con indicazione del cespite de quo , in sede di dichiarazione dei redditi, non avrebbe potuto ricomprendersi quella di difetto d’informazione, non specificata nel termine per le precisazioni assertive in prime cure e, pertanto, dedotta tardivamente solo in appello.
Tale assunto non è corretto. Invero, è stato reiteratamente ribadito che il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha l’obbligo,
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1176, secondo comma, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua competenza, ma altresì, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito, d’individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti RAGIONE_SOCIALEa propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007, correttamente invocata dalla difesa in questa sede ricorrente).
In questa prospettiva nomofilattica si pongono gli arresti successivi, che rimarcano come sia obbligo del commercialista, «quale che sia l’oggetto specifico RAGIONE_SOCIALEa prestazione», di prospettare al cliente tanto le soluzioni praticabili, quanto quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse (Cass. 27/5/2019 n. 14387, che ha ritenuta configurabile la responsabilità del professionista il quale, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente per un socio lavoratore di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo RAGIONE_SOCIALE eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote). In altri termini, il professionista ha l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., di rendere comunque al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia che gli sia stata affidata – giungendo, ad esempio, anche a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole – (cfr. Cass. 25/9/2024 n. 25699, in fattispecie di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie, con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto RAGIONE_SOCIALE loro difese dinanzi al giudice tributario).
La difesa di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nel controricorso, sostiene che si tratterebbe di profilo diverso da quello integrante la ragione decisoria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, fondata sulla mancata allegazione specifica RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’informazione . La tesi è suggestiva ma non concludente poiché riduce impropriamente la logica ultima RAGIONE_SOCIALE‘impostazione nomofilattica ricordata. I n coerenza con questa, infatti, se l’incarico di assistenza professionale comprende necessariamente la compiuta informazione in discussione, l’allegazione RAGIONE_SOCIALEa sua violazione in relazione a un adempimento dubbio, e infine contestato come omesso, nel caso, dall’amministrazione tributaria, implica la messa in discussione di ogni profilo inerente al corretto adempimento di quello, inclusa la doverosa interlocuzione con l’assistito . A llegato l’adempimento, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 c.c., e dimostrata come fatto pacifico la lesione del l’ interesse presupposto cui correlare la causalità materiale tra quell’inadempimento e il danno (cfr. Cass. 9/5/2024 n. 12760, pag. 16), nell’ipotesi consistente nelle sanzioni altrimenti evitabili, avrebbe dovuto essere il professionista convenuto quale debitore a provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo, onde restavano sempre deducibili come oggetto di mere difese i profili di adempimento rimasti privi di prova da parte RAGIONE_SOCIALE‘onerato di essa, ferme le complessive acquisizioni istruttorie cristallizzate, anche per mancata contestazione -questa sì, nei termini per le emende assertive –RAGIONE_SOCIALE‘eventuale quanto specifica allegazione contraria di aver informato il cliente.
In questa cornice ricostruttiva, il ricorrente evidenzia -al compiuto fine di sottolineare la potenziale decisività, anche in termini eziologici da vagliare assumendo una corretta informativa, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale riscontro RAGIONE_SOCIALEa violazione in esame -che l’indicazione del cespite non avrebbe esposto né alle sanzioni né ad altri oneri, e l’obiezione non a caso svolta dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui quest’ultima affermazione sarebbe rimasta inspiegata e non accertata, è smentita dalla prima risultanza,
vis to che l’avviso de quo è stato pacificamente oltre che documentalmente emesso solo per le sanzioni e non per plusvalenze non dichiarate, non oggetto di contrapposte allegazioni e prove, nella stessa logica di cui si è appena dato conto (anzi, la tesi RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo era stata fondata, nel 2009, dall’RAGIONE_SOCIALE, proprio anche -sul presupposto del mancato impiego del bene in modi suscettibili di determinare plusvalenze imponibili).
Il rilievo di preclusiva inammissibilità al riguardo è stato dunque illegittimo.
Il primo motivo va dunque accolto, assorbito il secondo; la sentenza va pertanto cassata con conseguente rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa sezione e diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME