Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14588 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16107/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore in atti indicato, nonché COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nell’articolazione ed in persona del Direttore pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (con riferimento al rischio assunto con il certificato n. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
DI COGNOME NOME COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, VISTA COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, QUALI EREDI DI NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso l ‘ ORDINANZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di BARI n. 1232/2020 depositata il 02/04/2021; nonché avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1418/2020, depositata il 30/09/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 la società RAGIONE_SOCIALE ed il suo rappresentante legale, COGNOME NOME, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trani l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e
COGNOME NOME, questi ultimi quali eredi di COGNOME NOME, chiedendo che i convenuti fossero condannati, in via tra loro solidale o alternativa secondo i titoli parziari di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti (che indicavano in euro 3,5 milioni per la società ed in euro 1,5 milioni per il suo rappresentante legale, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori ed oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali) per effetto RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita tenuta dai convenuti nel corso degli accertamenti fiscali condotti a carico di essa società.
Secondo parte ricorrente: a) detti accertamenti avevano comportato l’erroneo addebito – ad essa società ed ad esso socio accomandatario – di somme ingenti per tributi accertati, come da apposito processo verbale di constatazione del 10/7/2003, nonché l’emissione di apposito avviso di accertamento, con conseguente diniego di una richiesta di rimborso IVA già avanzata; b) dalla abusività ed irregolarità RAGIONE_SOCIALE‘operato del personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era derivata la perdita di consistente commessa (per la realizzazione di pali di acciaio di sostegno di linee elettriche ferroviarie) già in essere con RAGIONE_SOCIALE. ed RAGIONE_SOCIALE e, quindi, il tracollo finanziario societario, essendone conseguito il fermo del cantiere, le ricadute negative nei rapporti con il ceto bancario, la successiva sottoposizione a pignoramenti immobiliari ed iscrizioni ipotecarie e, infine, la dichiarazione di fallimento RAGIONE_SOCIALEa società madre, RAGIONE_SOCIALE, riconducibile alla famiglia COGNOME.
In definitiva, l’odierna parte ricorrente nel libello introduttivo concludeva chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, <> (ricorso, p. 6).
Con esclusione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tutti i convenuti si costituivano e, oltre a sollevare diverse eccezioni, contestavano la domanda avversaria, RAGIONE_SOCIALEa quale chiedevano il rigetto con diverse argomentazioni a supporto.
In particolare, il convenuto COGNOME NOME COGNOME chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale del rappresentante Generale per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali compagnie che lo assicuravano per la responsabilità civile al tempo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento (26 ottobre 2006), al fine di esserne manlevato in caso di esito sfavorevole del giudizio.
Si costituivano le compagnie assicuratrici RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che parimenti contestavano la domanda attorea.
Istruita documentalmente la causa e respinte le istanze di prova orale richieste da parte attorea, il giudice di primo grado, con sentenza n. 1418/2020 rigettava la domanda risarcitoria ad esito di un percorso argomentativo che si articolava nei seguenti fondamentali passaggi:
-la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione avverso l’avviso di accertamento, di cui sopra; e questa Corte con sentenza n. 27051 del 22/12/2019 aveva rigettato il ricorso avverso la suddetta pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale;
le indagini penali a carico dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (per calunnia, falso, falsa testimonianza, abuso d’ufficio) erano sfociate in una richiesta di archiviazione; e tale richiesta, nonostante l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società e del suo legale rappresentante querelante, era stata poi accolta dal Gip;
le dichiarazioni rese dall’imprenditore COGNOME NOME (con il quale la società aveva stipulato appalto per l’esecuzione dei lavori di costruzione di uno stabilimento industriale su un suolo ubicato a Margherita di Savoia, acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE da una società del padre dei germani RAGIONE_SOCIALE, al fine di avviare le lavorazioni di cui alla commessa) erano irrilevanti ed inattendibili, avendo detto COGNOME reso dichiarazioni opposte in diverse sedi; e, in particolare, avendo riferito, dapprima, alla Guardia di Finanza, di aver emesso fatture a fronte di operazioni inesistenti (patteggiando la pena per il reato di cui all’art. 8, co. 1 del d.lgs 74/2000 in relazione a fatture che sarebbero state emesse al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) e, poi, in sede processuale civile, di avere realizzato effettivamente i lavori di edificazione commissionati dalla società;
non era stata proposta querela di falso avverso il processo verbale di constatazione del 10/7/2003, oggetto di censure;
non era ravvisabile alcuna condotta illecita a carico dei funzionari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ‘da ritenere nell’eventualità indotti in errore’ dalle false dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME;
le richieste istruttorie, articolate da parte attorea, non potevano essere accolte, in quanto vertenti su prove orali inammissibili, perché formulate in termini negativi o valutative o superflue perché già oggetto di riscontri documentali, o comunque irrilevanti; come pure non potevano essere accolte le richieste ex art. 96 c.p.c. <>.
Avverso la sentenza del Tribunale di Trani presentavano impugnazione la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Le parti appellate si costituivano, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, già contumace in primo grado.
La Corte d’appello di Bari, con ordinanza n. 825/2021, emessa a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva formulata all’udienza del 10-11 marzo 2021:
dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c.;
condannava gli appellanti al pagamento in solido, ed in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE controparti costituite nel giudizio di appello, RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
dichiarava gli appellanti tenuti in solido al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Avverso i tre distinti capi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dalla corte RAGIONE_SOCIALE, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Trani, nella parte in cui aveva rigettato la domanda attorea ed aveva condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, hanno proposto ricorso, ordinario e straordinario, la società RAGIONE_SOCIALE liquidazione ed il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Hanno resistito con distinti controricorsi: a) l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) RAGIONE_SOCIALE; c) RAGIONE_SOCIALE nella qualità di successore degli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALEs (con riferimento al rischio assunto con il certificato n. NUMERO_DOCUMENTO); d) COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (questi ultimi nella qualità di eredi di COGNOME NOME).
Nessuna difesa è stata svolta dall’intimata compagnia RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ed il Difensore del COGNOME, del COGNOME, del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e del COGNOME hanno depositato memorie a sostegno RAGIONE_SOCIALE rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione entro il termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa NOME ricorrono avverso l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, pronunciata dalla Corte di appello di Bari, nonché avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, quale giudice di merito di primo grado.
Il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello si articola in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: <>.
Sostiene che la corte RAGIONE_SOCIALE – entrando nel merito del giudizio di appello, e, quindi, oltrepassando i limiti prescritti, a pena di nullità dall’art. 348 bis c.p.c. – ha sostituito indebitamente il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ponendo alla base RAGIONE_SOCIALEa formulata prognosi di non accoglibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione un argomento motivazionale asseritamente preclusivo: il giudicato formatosi in sede tributaria.
Rileva che il giudice di primo grado aveva riscontrato un difetto in concreto sul piano probatorio, mentre la corte RAGIONE_SOCIALE ha trasferito il percorso motivazionale dall’indagine probatoria sul fatto ingiusto all’impossibilità a priori di avviare la suddetta indagine per incompatibilità col giudicato tributario e con l’accertamento di legittimità degli atti presupposti.
Aggiunge che la corte di merito, così operando, avrebbe penalizzato i diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti attrici in primo grado, in quanto le stesse erano legittimate a confrontarsi, in base alla
motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa, non già sull’impossibilità, da preclusione per giudicato tributario, di avvio RAGIONE_SOCIALE‘indagine di fatto, bensì sulla asserita mancanza di prova del fatto ingiusto.
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia <>, nella parte in cui la corte RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto configurabile un fatto ingiusto, produttivo di danno, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità degli atti impositivi (accertata da questa Corte con sentenza n. 13835/2019) e degli esiti del procedimento penale.
Sottolinea che il giudizio tributario ed il giudicato penale non hanno effetto preclusivo degli accertamenti da essa invocati in sede civile.
Si duole che in nessun punto RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata si coglie un solo rigo di motivazione riguardo alla copiosa messe documentale offerta dalle parti attrici a corredo RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione.
Sottolinea che la sua doglianza <> e che, a prescindere dalla impugnativa RAGIONE_SOCIALE‘accertamento tributario e dal suo esito, restava fermo <>.
2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia: <>.
Contesta i criteri di calcolo utilizzati dalla corte RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, rilevando che <>.
Aggiunge che alcune parti erano state assistite, sia pure con atti di costituzione distinti, dagli stessi difensori, mediante un impianto unitario, ragion per cui entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto disporre una liquidazione unica, secondo quanto previsto dall’art. 92 primo comma c.p.c.
Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani si articola in quattro motivi. Precisamente:
3.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: <>.
Sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non aveva messo in dubbio quanto coperto da pubblica fede, ma <>; quanto precede anche a fronte degli <> e, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘invito, a mezzo raccomandata, di constatare personalmente l’esistenza di due stabilimenti (ritenuti inesistenti nel PVC e negli accertamenti, ma invece esistenti) e l’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE relative fatture.
Sottolinea ancora che i suoi inviti <>.
Sottolinea infine che: a) il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere necessaria la proposizione di una querela di falso e quindi nell’omettere di <> formulate in atto di citazione; b) essa parte aveva riproposto le doglianze nella narrativa RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, ma anche la corte RAGIONE_SOCIALE era incorsa nella stessa erronea valutazione.
In definitiva, secondo parte ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il comportamento in concreto tenuto dai suoi soggetti agenti, avrebbe ad essa inferto un danno ingiusto risarcibile: sia <> sia <>, senza che per la disamina giudiziale fosse necessaria una preventiva querela di falso.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa giustiziabilità RAGIONE_SOCIALE condotte dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in sede civile, richiama Cass. n. 23163/2018 e Cass. n. 22044/2020.
3.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia: <>
Sottolinea l’obbligo dei verbalizzanti e degli accertatori di <>, in ossequio al generale principio del neminem laedere .
Si duole dei <>; e che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sanati detti comportamenti dall’accertamento definitivo, intervenuto in sede tributaria.
In definitiva, secondo parte ricorrente, <>.
3.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia: <>.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ammesso le prove orali (interrogatorio formale e, in caso di esito negativo, prova testimoniale), da essa richiesta sui capitoli che riporta.
Sottolinea che detti capitoli miravano semplicemente a far emergere quali attività effettive i verbalizzanti e gli accertatori avessero svolto e quali, nonostante i solleciti, non avessero svolto.
Osserva che la sentenza impugnata ha comunque rivolto specifiche censure soltanto ai capitoli b), c) d) f) ed o), con la conseguenza che gli altri avrebbero dovuto essere ammessi.
3.4. Con il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa corte RAGIONE_SOCIALE, parte ricorrente denuncia: <>.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
4.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Questa Corte ha ribadito (cfr. Cass. n. 33442/2022, che richiama Cass. n. 23334/2019 e n. 15776/2016) che <>.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi è stata nella specie alcuna sostituzione RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi , in quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti condotte illecite addebitabili ai funzionari tributari attinti in giudizio.
Vero è che il giudice di primo grado aveva rilevato un difetto in concreto sul piano probatorio (cfr. relativa sentenza, pp. 7-8), mentre la corte RAGIONE_SOCIALE nell’ordinanza impugnata (p. 8) ha impostato il percorso motivazionale dall’indagine probatoria sul fatto ingiusto alla preclusione di tale indagine per incompatibilità col giudicato tributario e con l’accertamento di legittimità degli atti presupposti.
Ma è altrettanto vero che detta ratio (cioè, la pretesa efficacia preclusiva del giudicato formatosi in sede tributaria) rappresenta soltanto il logico sviluppo RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado di già avvenuta disamina RAGIONE_SOCIALE tesi attoree in separato giudizio tributario e comunque non rappresenta una ratio decidendi autonoma e diversa.
Donde la qui dichiarata inammissibilità del motivo.
4.2. Infondati sono il secondo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, nonché i primi due motivi di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani – che qui si trattano congiuntamente, in quanto connessi.
A) Si impongono alcune brevi considerazioni di sistema.
Se è indubbio che l’amministrazione finanziaria ha il dovere di conformarsi ai principi di correttezza e di collaborazione, in uno a quello di buona fede, ed il contribuente, nel caso in cui ritenga di essere stato leso nella sua sfera patrimoniale dall’operato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, può legittimamente esercitare l’azione risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica amministrazione; è parimenti indubbio che in via generale la responsabilità extracontrattuale RAGIONE_SOCIALEa P.A. deve essere correttamente
ricostruita al fine di evitarne strumentali distorsioni o improprie sconsiderate dilatazioni.
Il fondamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato e degli enti pubblici riposa nell’art. 28 Cost., in base al quale: <>.
Al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte statuito (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 64/1992, con richiami a Corte cost. n. 18/1989, n. 26/1987, n. 148/1983 e n. 123/1972) che l’art. 28 Cost. (la cui ratio è quella di un più agevole od ampio conseguimento del risarcimento da parte del danneggiato) stabilisce la responsabilità <> per violazione di diritti non soltanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, ma anche RAGIONE_SOCIALEo Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario, con la precisazione che (Corte cost. n. 18/1989 e n. 88/1963) la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato o RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico può essere fatta valere <> a quella dei funzionari e dei dipendenti (avendo carattere concorrente o solidale e non sussidiario).
Le disposizioni normative generali, attualmente vigenti, sono:
– l’art. 2049 c.c. (rubricato <>, secondo la terminologia in uso all’epoca in cui il codice entrò in vigore), in base al quale: <>; con la precisazione che: a) il concetto di padrone o committente è stato nel corso degli anni ampliato in forza di una interpretazione evolutiva e, quindi esteso a molte figure di soggetti che, per conseguire i propri fini, si avvalgono RAGIONE_SOCIALE‘opera di altri ad essi legati in forza di vincoli di varia natura(non necessariamente di lavoro dipendente); b) non essendo
prevista alcuna prova liberatoria, la relativa responsabilità è configurabile (non come responsabilità per fatto proprio, per culpa in eligendo o in vigilando , ma) come responsabilità oggettiva per fatto altrui;
– il t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili RAGIONE_SOCIALEo Stato), che, all’art. 22 primo comma, prevede: <>; mentre all’art. 23 primo comma, prevede: >.
Alla suddetta normativa generale si aggiungono altre specifiche previsioni (ad es., quella sulla responsabilità del personale scolastico ex lege n. 312/1980 e quella sulla responsabilità dei magistrati ex lege n. 113/1987), sulle quali qui non è necessario soffermarsi.
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13246/2019 – dopo aver ammesso (p. 17) <> – ha rilevato (p. 19) che <> non deve essere <>.
Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, occorre qui ribadire che la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato (o RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico) per il fatto illecito del suo dipendente (o funzionario) – che può dar luogo, in violazione dei criteri generali RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., al risarcimento del danno (secondo la compiuta definizione di cui alla sentenza n. 500/1999 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite) – è correlata (si cfr. S.U. n. 32364/2018 e n. 6363/1982):
o all’estrinsecazione del potere pubblicistico (e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla P.A.): nel qual caso ricorre la immedesimazione organica ed è ammessa la responsabilità <>, in forza RAGIONE_SOCIALEa imputazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del singolo dipendente (o funzionario) all’ente; in tal caso il danneggiato deve provare, oltre all’illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta (e, dunque, all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto) e al nesso di causalità fra la condotta RAGIONE_SOCIALEa P.A. e l’evento dannoso, anche la riferibilità all’Amministrazione del comportamento tenuto dal suo agente;
ovvero allo svolgimento di una mera attività materiale, disancorata da atti o provvedimenti amministrativi e comunque estranea a quella istituzionale: nel qual caso opera il sistema RAGIONE_SOCIALEa responsabilità <>, in forza dei principi desunti dall’art. 2049 c.c. (e corrispondenti a quelli elaborati per qualsiasi privato preponente); in tal caso il danneggiato deve provare – oltre all’illeceità del fatto del preposto ed al nesso di causalità fra quest’ultimo e l’evento dannoso – anche il nesso di <> tra le incombenze attribuite al preposto ed il danno a lui arrecato, non potendo la PRAGIONE_SOCIALE. preponente essere chiamata a rispondere di un’attività del suo agente che non corrisponda al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’espletamento RAGIONE_SOCIALE incombenze allo stesso affidate.
In particolare, l’accoglimento del moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità <> RAGIONE_SOCIALEo Stato per fatto illecito del dipendente comporta che detto fatto illecito:
è riferibile alla P.A. allorquando l’attività posta in essere dal dipendente si manifesti come esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico e quindi tenda, sia pure con abuso di potere al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attribuzioni RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto; ma
b) non è riferibile alla PRAGIONE_SOCIALE. allorquando il dipendente agisca per un fine personale ed egoistico, che si riveli del tutto estraneo all’amministrazione o perfino contrario ai fini che quest’ultima persegua ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie RAGIONE_SOCIALE‘agente.
D’altra parte, l’accoglimento del moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità <> RAGIONE_SOCIALEo Stato per fatto illecito del dipendente comporta l’integrale applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa responsabilità extracontrattuale, con la precisazione che:
valgono i principi in tema di nesso causale nel diritto civile elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte fin dalle sentenze n. 576 ss. del giorno 11 gennaio 2008 (alla cui esauriente motivazione, tuttora valida e meritevole di piena condivisione, si fa qui rinvio);
detto nesso si elide nel caso di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l’evento;
si applica la regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato.
In definitiva – ferma restando la responsabilità diretta del dipendente (o del funzionario) – il regime RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato (e degli enti pubblici) si articola in maniera differenziata nei suddetti due moRAGIONE_SOCIALEi ricostruttivi (quello RAGIONE_SOCIALEa responsabilità <> in forza del rapporto organico e quella RAGIONE_SOCIALEa responsabilità <> in forza dei principi desumibili dall’art. 2049 c.c.), che coesistono (nel senso che l’uno non esclude l’altro), spettando esclusivamente al danneggiato la scelta se far valere l’una o l’altra forma di responsabilità.
Nel suddetto articolato quadro possono essere fonte di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE anche i danni determinanti da condotte dei suoi dipendenti e funzionari che siano estranee o addirittura contrarie rispetto ai fini istituzionali RAGIONE_SOCIALEa stessa, sempre che dette condotte:
siano legate da nesso di occasionalità necessaria, nel senso che, in difetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere, la condotta illecita non sarebbe stata possibile (in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo RAGIONE_SOCIALEa condotta);
siano prevedibili e prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo del conferito potere di agire (rientrando nella normalità statistica che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente RAGIONE_SOCIALE forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei doveri imposti agli agenti).
B) Declinando i principi che precedono nel caso di specie, i motivi in esame sono infondati nella parte in cui lamentano l’errata applicazione dei principi in tema di responsabilità <> RAGIONE_SOCIALEa P.A. e sono inammissibili nella parte in cui lamentano l’errata applicazione dei principi in tema di responsabilità <>.
Sotto il primo profilo, invero, occorre sottolineare che la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato dei funzionari RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria è stata nella specie affermata in sede tributaria con sentenza passata in giudicato. Essendo stati dichiarati legittimi gli avvisi di accertamento (redatti sulla scorta del processo verbale di contestazione del 10 luglio 2003) nella competente sede giurisdizionale, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non potersi ravvisare il fatto illecito produttivo di danno, dedotto dalle RAGIONE_SOCIALE. E correttamente tanto ha fatto il giudice di primo grado corredando la motivazione con quanto statuito in sede penale nella ordinanza di archiviazione: invero, gli atti di un procedimento penale offrono indubbiamente elementi di
valutazione ogni qualvolta, come nel caso di specie, siano stati adeguatamente offerti al contraddittorio di tutti i soggetti del giudizio civile e siano stati resi oggetto di adeguata critica valutazione.
Occorre qui ribadire che il contribuente può esercitare l’azione risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa PA per responsabilità diretta soltanto previo annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo (e, quindi, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità di quest’ultimo) da parte del giudice tributario. In tale ipotesi, non è ravvisabile alcuna interferenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ordinaria sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma soltanto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un fatto illecito causativo di un danno ingiusto e, in particolare, l’accertamento del fatto che l’atto illegittimo ha causato un danno e detto danno ha esplicato tutti i suoi effetti (non essendo la PA tempestivamente intervenuta ad evitarli con i mezzi che la legge ad essa attribuisce).
Ciò posto, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 1465/2021, che richiama Cass. n. 11314/2018 e n. 5478/2013) il principio di diritto per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile RAGIONE_SOCIALEa statuizione contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame RAGIONE_SOCIALEo stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Peraltro, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno, il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto, è, al pari del giudicato
interno, rilevabile non soltanto su istanza di parte, come è avvenuto nel caso di specie, ma anche d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (cfr., tra le tante, nuovamente Cass. n. 1465/2021, che richiama Cass. n. 16847, 11754 e 1534/2018).
Di tali principi di diritto hanno fatto corretta applicazione entrambi i giudici di merito nel caso di specie, nel quale la commissione tributaria regionale ha ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e questa Corte con sentenza n. 27051/2009 ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso proposto avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE‘organo di giustizia tributaria, con conseguente formazione sul punto del giudicato.
Essendo stati dichiarati legittimi gli avvisi di accertamento (redatti sulla scorta del processo verbale di contestazione del 10 luglio 2003) nella competente sede giurisdizionale, in esito ad un processo che non può che qualificarsi giusto per la definitività RAGIONE_SOCIALEa pronuncia conclusiva, correttamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non potersi ravvisare nel caso di specie il fatto illecito produttivo di danno, dedotto dalle RAGIONE_SOCIALE.
In sostanza, l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità degli atti di accertamento fa venir meno qualsiasi elemento oggettivo del preteso danno, elidendo in radice la rilevanza di pretese omissioni di ulteriori attività volte a contrastarla: una volta accertatane – in conformità alle regole del giusto processo previsto per la tipologia di contenzioso definitivamente la legittimità, invero, non può autonomamente rilevare alcun altro fatto invocato per contestarla, sicché neppure può configurarsi un’omissione di condotte doverose per acquisirne la prova.
Quanto poi alla denunciata errata applicazione dei principi in tema di responsabilità indiretta RAGIONE_SOCIALEa P.A., i motivi in esame sono
inammissibili per assoluto difetto di autosufficienza, in quanto parte ricorrente non precisa in modo adeguato in ricorso:
né quali siano stati in concreto i comportamenti materiali illeciti posti in essere dal personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, esorbitanti dalle attribuzioni istituzionali (tra le quali è compresa ogni attività rivolta all’accertamento dei debiti tributari e dei fatti connessi);
né in quali termini detti comportamenti siano stati da essa sottoposti al sindacato del giudice di primo grado;
né quale sia stata al riguardo la statuizione del tribunale;
e neppure in quali termini avverso la statuizione del giudice di primo grado sia stata fatta impugnazione alla corte di appello.
4.3. Inammissibili e comunque infondati sono il terzo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ed il quarto motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani.
I motivi sono inammissibili, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 10250/2021, n.4990/2020, n. 10409/2016 e n. 20904/2005), la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese è censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la specificazione RAGIONE_SOCIALE voci in relazione alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, sicché deve ritenersi generico il motivo d’impugnazione con cui, come nella specie, il ricorrente si limiti a denunciare la violazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, senza indicare puntualmente le prestazioni per le quali, a suo avviso, sarebbe stato liquidato un compenso superiore a quello massimo risultante dall’applicazione dei parametri legali.
A tale profilo di inammissibilità si aggiunge il rilievo che non può configurarsi soccombenza parziale in caso di riscontrata infondatezza di questioni od eccezioni preliminari (poiché ciò che rileva è la fondatezza o meno sul merito), né su eventuali domande ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. (le quali, a tal fine, non possiedono alcuna autonomia); ed a tacer del fatto che parte ricorrente non specifica
adeguatamente la dedotta plurima liquidazione a favore dei convenuti funzionari.
E sono comunque infondati, in quanto questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 27358/2020, n. 15857/2019, n. 10997/2007 e n. 5381/2006) che l’art. 6, comma 1, quarto periodo, RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014 (secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) si riferisce all’accoglimento, anche parziale, RAGIONE_SOCIALEa domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa, che ricorre per l’appunto nel caso di specie, il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (nella specie pari a complessivi 5 milioni di euro).
4.4. Inammissibile è infine il terzo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27728/2018, n. 2201/2007), il giudizio sull’idoneità RAGIONE_SOCIALEa specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Nel caso di specie la corte di merito nella impugnata sentenza ha ritenuto: <>.
Il suddetto giudizio di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richieste di prova orale (riportate in ricorso alle pagine 34-38), in quanto formulato sulla base di argomentazioni non implausibili (e in particolare sulla base RAGIONE_SOCIALEa
ritenuta irrilevanza dei capitoli di prova non specificatamente indicati, non attinta da puntuale censura in questa sede), è insindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’identità RAGIONE_SOCIALEa posizione processuale, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti resistenti, secondo la specificazione operata in dispositivo ed in relazione al petitum originario già sopra individuato, nonché la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, spese che liquida:
in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
in favore dei resistenti COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, VISTA COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, questi ultimi nella qualità in atti, in complessivi e totali euro 19.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
– ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2024, nella camera di