Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1314 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8791/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 339/1/2019 933depositata il 30/07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), titolare di impianti eolici , ha impugnato l’avviso di accertamento catastale notificatole nel 2016, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha quantificato la rendita catastale del parco eolico.
Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE che l a Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello sul rilevo che le cd. torri sono progettate e dimensionate quale parte inscindibile di un determinato modello di aerogeneratore; non possono essere installate o esistere autonomamente dalle altre componenti -rotore e navicella -se non per un breve tempo in fase di montaggio di tali ultime componenti; le strutture di sostegno degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche (cd. torri o pali eolici) presentano caratteristiche tipologiche e costruttive nelle quali è possibile riscontrare i caratteri della stabilità, solidità e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ex art. 832 cod.civ.; di conseguenza ha ritenuto che non siano ‘ semplici pali ‘ esenti da rendita catastale, ma elementi mobili strutturalmente connessi al suolo, e quindi da equiparare per costante giurisprudenza di legittimità civile e penale ad immobili veri e propri.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 13 dicembre 2022.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con richiesta di rimessione alle sezioni unite.
RITENUTO CHE
Preliminarmente si osserva che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per sollecitare l’intervento RAGIONE_SOCIALE sezioni unite
atteso che la giurisprudenza della Corte sul punto si è consolidata negli ultimi anni, sicché può ritenersi la sussistenza di un orientamento uniforme e costante ( Cass. n. 25784/2021; Cass. n. 1010/2021, Cass. 28556/2022; Cass. 24250/2022; Cass. 23778/2022 del 20/01/2021 e tra le stesse parti v. Cass. 403/2022).
1.1- Con il primo ed il secondo motivo la società contribuente ha dedotto , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, commi 21 -24, l. n. 208 del 2015, in virtù del quale, a far data della sua entrata in vigore, sono esclusi dalla stima, ai fini della determinazione della rendita catastale dei beni inclusi nelle categorie D e E, macchinari, congegni, attrezzature, altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sicché avrebbe dovuto essere esclusa da tale stima la torre eolica, essendo pervenuto il giudice di appello a diverse conclusioni in ossequio alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del Territorio n. 6 del 2012, non conforme alla nuova disciplina.
1.2.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
I primi due motivi sono fondati come, peraltro, già deciso da questa Corte in altri precedenti tra le stesse parti ( Cass. n. 14920 del 2022; Cass. n. 7922 del 2022; Cass. 403/2022).
2.1. Questa Corte ha recentemente chiarito che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria “D/1Opificio’ e che, per effetto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) – con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. “imbullonati”) – è rimasto sottratto dal
carico impositivo il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
Tale principio è già stato applicato da questa Corte con riferimento proprio alle torri eoliche: così, tra le tante, v. Sez. 5, n. 25784 del 22/09/2021, Rv. 662324 -01, che ha rigettato il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell’attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell’impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell’art. 1, comma 21, cit.
2.2 Il problema, che si è posto in passato, della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, RAGIONE_SOCIALE pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e RAGIONE_SOCIALE turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale amovibilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato risolto dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di
realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale. Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale « I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1- Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura » (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019). E’ stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1, così come la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto RAGIONE_SOCIALE componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.
Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell’art. 1, co. 244, l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la ‘ Determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi ‘ .
2.3. Tuttavia, il quadro normativo e giurisprudenziale è mutato per effetto dell’art. 1, co. 21, l. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale « A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e RAGIONE_SOCIALE costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ».
La norma, applicabile alla presente controversia, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed, innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati».
La scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore RAGIONE_SOCIALE componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
2.4. Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’ente finanziario ha precisato che « quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori RAGIONE_SOCIALE centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 10febbraio 2016 dell’RAGIONE_SOCIALE, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 10 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare ».
2.5. L’interpretazione della normativa operata dall’Amministrazione finanziaria, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, non è condivisa dal Collegio. A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla
disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.
E’, quindi, ben possibile che un elemento impiantistico strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato.
Invero, ai fini della stima diretta, vengono in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l’esclusione dei macchinari, dei congegni, RAGIONE_SOCIALE attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell ‘immobile.
2.6. Ritiene il Collegio di dare continuità al nuovo indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno degli impianti eolici (Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle « componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive
indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo » (Cass., n. 21462/2020, cit.). Alla luce di tale premessa, il giudice a quo , ha erroneamente applicato la nuova disciplina, in quanto ha incluso le torri eoliche nella stima in ragione di caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza ed ancoraggio al suolo, nonostante ne abbia riconosciuto l’assoluta mancanza di autonomia rispetto all’impianto (‘ le cd. torri sono progettate e dimensionate quale parte inscindibile…di un determinato modello di aerogeneratore; non possono essere installate o resistere autonomamente dalle altre componenti -rotore e navicella -se non per un breve tempo in fase di montaggio di tali ultime componenti ‘), fondando la sua conclusione – incoerente con le premesse di fatto (inscindibilità RAGIONE_SOCIALE to rri dall’impianto produttivo) ed in contrasto con il dato normativo esaminato – su una contraddittoria distinzione tra la affermata ‘ strumentalità ‘ RAGIONE_SOCIALE torri al macchinario o impianto e la loro negata ‘ funzionalità ‘ alla macchina che li sormonta.
Ciò posto, può, al contrario, ritenersi oramai acclarato che la torre di sostegno dell’impianto eolico costituisca, salvo (qui non dedotte) eccezioni rispetto alle ordinarie modalità costruttive, una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto, strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (v. in questo senso, tra le tante, Sez. V, n. 7922 del 2022). La torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 21 della l. n. 208 del 2015.
Né risulta qui necessario rimettere, come avvenuto talvolta in passato, alcun accertamento di fatto al giudice del merito relativamente alla partecipazione della torre eolica al processo produttivo, tenuto conto dell’affinamento dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tale materia e della circostanza che, proprio alla luce del contenzioso esaminato, sono emerse le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici (in cui la torre, come evidenziato, partecipa al processo produttivo) – caratteristiche ordinarie che, nel caso di specie, non sono state contrastate da alcuna specifica deduzione relativa a eventuali peculiarità costruttive dell’impianto in esame.
Ciò depone per individuare nella decisione censurata un vizio che non è di erronea ricostruzione fattuale (il che, in ipotesi, sarebbe irrilevante nella presente sede di legittimità), ma proprio di violazione o falsa applicazione di legge, quantomeno sotto il profilo (questo sì qui rilevante) della erronea sussunzione della fattispecie nella previsione legale.
Il terzo motivo, con cui si è denunciata, la violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, avendo la Commissione regionale concentrato la propria attenzione sul concetto di motivazione dell’atto impositivo e sulla nozione di Docfa, sfaccettature second arie nel caso de quo , risulta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi.
In conclusione, i primi due motivi del ricorso devono essere accolti, con assorbimento del terzo, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che determinerà la rendita catastale dell’impianto eolico per cui è causa escludendo il valore RAGIONE_SOCIALE torri, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. 208 del 2015, e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata la quale, in diversa composizione, provvederà anche RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, camera di consiglio del 13 dicembre 2022.