Rendita catastale: le torri eoliche sono escluse dal calcolo
La determinazione della rendita catastale per gli impianti di produzione energetica rappresenta un tema centrale per le aziende del settore rinnovabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente il trattamento fiscale delle torri di sostegno nei parchi eolici, confermando un orientamento favorevole ai contribuenti.
Il caso e la normativa di riferimento
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva quantificato il valore catastale di un parco eolico includendo le torri. Inizialmente, i giudici di merito avevano dato ragione all’ente impositore, ritenendo che la solidità e l’ancoraggio al suolo delle torri le rendessero immobili a tutti gli effetti.
La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015. Questa norma ha introdotto il principio dell’esclusione dalla stima catastale per macchinari, congegni e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i cosiddetti imbullonati.
Funzionalità produttiva contro stabilità strutturale
Il punto di scontro principale riguarda la natura della torre eolica. Mentre l’Agenzia delle Entrate tendeva a valorizzare la consistenza fisica e la stabilità del manufatto, la società contribuente ha sempre sostenuto la natura strumentale della torre rispetto alla produzione di energia elettrica.
La Cassazione ha ribadito che, per i fabbricati speciali (categorie D ed E), non si deve tenere conto delle dotazioni meramente funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connesse al fabbricato. La torre non è un semplice edificio, ma un componente che permette al generatore di sfruttare la forza del vento.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come la torre di sostegno costituisca una componente essenziale dell’aerogeneratore. Essa è strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, svolgendo una funzione attiva di contrasto alla forza del vento per consentire la massima efficienza nella generazione elettrica.
L’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, basata solo sulle caratteristiche strutturali, è stata giudicata errata. La nozione di impianto funzionale prescinde dal fatto che il manufatto sia o meno infisso stabilmente al suolo. Ciò che conta è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo svolto nell’opificio.
Le conclusioni
In conclusione, le torri eoliche devono essere espunte dalla valutazione catastale. La loro presenza è finalizzata esclusivamente all’esercizio dell’attività industriale energetica e non apporta un’utilità residua al fabbricato al di fuori di tale processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, imponendo un ricalcolo della rendita che escluda il valore di queste strutture di sostegno.
Le torri eoliche devono essere incluse nel calcolo della rendita catastale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le torri sono componenti funzionali al processo produttivo energetico e quindi escluse dalla stima.
Cosa si intende per imbullonati in ambito fiscale?
Si tratta di macchinari e impianti che, pur essendo fissati al suolo, servono esclusivamente all’attività produttiva e non aumentano il valore immobiliare.
Quale legge disciplina l’esclusione degli impianti dalla stima catastale?
La disciplina principale è contenuta nell’articolo 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015, nota come Legge di Stabilità 2016.