Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31570 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13048/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 8349/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE presentava Docfa ai sensi della legge n. 208/2015 con riferimento all’aerogeneratore situato nel Comune di Greci (Av), escludendo, dalla valorizzazione della rendita catastale, i congegni, i macchinari e le attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo.
L’RAGIONE_SOCIALE delle entrate notificava avviso di accertamento rettificando la rendita ad euro 400,00.
La società impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 589/ 2019 accoglieva il ricorso.
Sull’appello dell’amministrazione, la Commissione tributaria regionale della Campania, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame proposto dall’amministrazione, affermando .
Avverso detta decisione l’amministrazione ricorre per la cassazione sulla base di due motivi.
Replica con controricorso la società contribuente.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo motivo deduce violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, nonché dell’art. 62 d.lgs. n. 54671992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo il decidente erroneamente applicato la normativa rubricata in tema di cd. imbullonati, tra i quali non possono annoverarsi quegli impianti che non siano funzionali ad uno specifico processo produttivo ma abbiano utilità e valore apprezzabili in generale.
Si afferma che la torre dell’aerogeneratore, in quanto ancorato saldamente al suolo è un bene immobile che in quanto incorporata al suolo perde la sua autonomia fisica e giuridica, tanto da rendere impossibile una sua separazione, senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto.
La seconda censura lamenta . Si assume che la Corte distrettuale abbia omesso di esaminare il rapporto funzionale tra torre e processo produttivo, deducendo l’inerenza della torre e sottraendola alla tassazione fiscale.
Si osserva l’irrilevanza della consistenza fisica della costruzione in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, dovendosi escludere la componente impiantistica allorquando risulta inidonea ad apportare al fabbricato cui accede -al di fuori di uno specifico processo produttivo -una effettiva residua utilità produttiva reddituale.
3. Le censure non hanno pregio.
Questa Corte di legittimità ha più volte affrontato e risolto il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore), alla luce dello jus superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 21, della legge n.
208/2015 cit. (legge di stabilità 2016, secondo cui ‘A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo’.
L’orientamento interpretativo consolidatosi e nel senso che ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, a mente dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo.
Anche tra le stesse parti e su identici giudizi la Corte è intervenuta cassando le sentenze impugnate con rinvio al giudice regionale per la rideterminazione della rendita catastale al netto della torre eolica (cfr. Cass. nn. 37722, 37727 e 37743/2022).
I passaggi fondamentali di questo indirizzo sono stati così riassunti da questa Corte (cfr. Cass. n. 12482/2023), in termini che vanno qui ribaditi. La disposizione sopravvenuta si colloca entro un quadro normativo di rilevanza catastale segnato dalla nozione di ‘immobile urbano’ (art. 4 r.d.l. n. 652/39), di ‘unità immobiliare’ (art. 2, co. 3, dm 2.1.98 n. 28) e di ‘costruzione stabile’ comunque connessa al suolo, e come tale già quinquies d.l. n.
ritenuta rilevante nella determinazione di rendita (art. 1 -44/05, conv. in legge n. 88/05 con riguardo alle centrali elettriche).
Alla luce di questo quadro normativo, già vagliato anche dal giudice delle leggi (C. Cost. n. 162/08), si era ritenuto che tanto le pale eoliche quanto le turbine, così come ogni altro elemento non separabile (anche se fisicamente amovibile) senza pregiudizio dalla funzione precipua di
generazione energetica, dovessero rilevare ai fini della rendita dei parchi eolici e delle centrali elettriche, da accatastarsi in categoria D1 -Opifici (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4028/2012, 24815/2014, 32861/2019), il che ha trovato ulteriore conferma nella circolare 6/2012 dell’RAGIONE_SOCIALE del Te(…); Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico -estimativi’), non in sé, ma in quanto legislativamente richiamata e recepita dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Tale contesto normativo è stato inciso (con effetto dal 2016) dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, il quale, con una tecnica legislativa ‘per esclusione’, descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio e più brevemente noti con la denominazione di ‘imbullonati’; sicché la scelta legislativa è stata, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (cfr. Cass. n. 20726/20). L’amministrazione finanziaria ha emanato, in applicazione della legge del 2015, varie disposizioni interne (Circolare 2/E del febbraio 2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. (…); Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016) con le quali ha inteso includere le strutture di sostegno e le torri degli aerogeneratori delle centrali eoliche (siccome aventi i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo) tra le ‘costruzioni’ e, come tali, quindi, da
considerare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
Questa conclusione di prassi urta, però, con la nozione che, invece, emerge dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, la quale prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
È, dunque, irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, per cui è ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo (cfr. Cass. n. 20726/20 cit.).
Va, pertanto, ritenuto che la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.), con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.
La vocazione ‘strutturale’ e la ‘strumentalità’ di sostegno della torre non sono, dunque, indici necessariamente costruttivistici, non risultando infatti esse affatto incompatibili con il parametro legale della ‘funzionalità’ prettamente impiantistica e di partecipazione al processo di produzione energetica.
Va, inoltre, considerato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di
un’esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che -per quanto infissi al suolo e non privi di connotati ‘immobiliari’ rientrino nella tipologia generale dei ‘macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Conclusione, questa, che non muta sol perché, con specifico riguardo applicativo al settore delle energie pulite e rinnovabili, l’ampiezza del criterio normativo valga ad intercettare anche altre opzioni legislative (di matrice eurounitaria ed internazionale: Cass. n. 15870/21), quanto a tutela ambientale e sostenibilità (così Cass. n. 12482/2023 cit.; nello stesso senso, Cass. 10224/2023 e Cass. n. 9998/2023; nonché Cass. nn. 9764/2023, 9745/2023, 9732/2023, 9721/2023, 9688/2023, 7476/2023; ed ancora Cass. nn. 19763/2022, 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3919/2022, 6687/2022, 6719/2022, 6830/2022, 3108/2022, 2381/2022, 380/2022, 25784/2021, 27787/2021, 25789/2021, 25790/2021, 2114/2021, 7343/2021, 6658/2021, 6569/2021, 6568/2021, 6567/2021, 6566/2021, 6290/2021, 6289/2021, 5692/2021, 5691/2021, 5690/2021, 5689/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021, 2114/2021, 20726/2020, 20727/2020, 20728/2020, 21286/2020, 21287/2020, 21288/2020, 21460/2020, 21461/2020, 21462/2020).
La sentenza della Corte d’appello è coerente con i principi affermati da questa Corte.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Il consolidarsi dell’orientamento richiamato in epoca successiva al deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Così deciso nella sezione tributaria della Corte di cassazione il 25.11.2025 IL PRESIDENTE NOME COGNOME