Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3430 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3430 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
Avviso di accertamento – redditometro -vecchio e nuovo – motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28958/2022 R.G. proposto da: Avv.
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ NOME COGNOME,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA -Sez. staccata di Reggio Calabria, n. 1393/2022, depositata il 29/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME avviso di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, con metodo sintetico, accertava, per l’anno 2008, in presenza di indici di maggiore capacità contributiva un reddito pari a euro 117.385,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 14.485,00, e recuperava maggiori Irpef, e addizionali.
Il Contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Reggio Calabria che accoglieva il ricorso, rilevando la fondatezza della censura relativa alla mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, come introdotto dal d.l. n. 78 del 2010 per l ‘accertamento sintetico .
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza e la C.t.r. della Calabria, dopo aver rilevato l’irretroattività RAGIONE_SOCIALE modifiche in tema di contraddittorio, accoglieva l’appello , confermava parzialmente la pretesa tributaria che riquantificava escludendo dal recupero il reddito presunto in ragione del possesso di una vettura che si era protratto per soli sei mesi e non per un anno come ritenuto dall’Ufficio.
Il contribuente propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato con memoria, e l ‘RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’ art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’ art. 7 legge n. 212 del 2000.
Censura la sentenza per non aver rilevato l’invalidità dell ‘ accertamento per carenza del presupposto legittimante, ovverosia lo scostamento del reddito rispetto ai parametri per due o più periodi
di imposta. Osserva in proposito che aveva impugnato l’atto impositivo evidRAGIONE_SOCIALEndo che il reddito relativo all’anno 2009, successivo a quello oggetto del recupero, non poteva considerarsi incongruo in quanto per tale annualità non operavano più i coefficienti di cui al d.m. 10 settembre 1992; che la C.t.r, con motivazione del tutto inconferente, aveva ritenuto che i nuovi criteri di cui al d.l. n. 78 del 2010 non trovassero applicazione per le annualità antecedenti al 2009, preservando, poi, la nullità dell’accertamento in ragione della incongruità del reddito per l’anno 2007, sebbene l’Ufficio non avesse mai fatto riferimento a quest’ultimo ma solo al 2008, anno dell’accertamento, ed a quello successivo, sicché la C.t.r. aveva emendato in modo inammissibile la motivazione dell’atto impositivo .
Il motivo va complessivamente rigettato.
2.1. Deve premettersi che l’Ufficio ha accertato in via sintetica i redditi del 2008 per scostamento di almeno ¼ del reddito dichiarato rispetto al reddito complessivo netto accertabile ed ha affermato la non congruità di quanto dichiarato rispetto al 2009.
La C.t.r. ha rigettato l’eccezione del contribuente -il quale assumeva che, per il 2009, valessero i presupposti di cui al d.l. n. 78 del 2010 -osservando che la disposizione non aveva efficacia retroattiva.
2.2. In primo luogo va rilevato che tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente evidRAGIONE_SOCIALEto che l’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche apportate all’art. 38, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto»; quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Cass. n. 15760/2021, Cass. n. 21041/2014; Cass. n.
22746/2015). Nella fattispeci e in esame, invece, l’accertamento aveva ad oggetto i redditi del 2008 soggetti, pacificamente, alla precedente disciplina.
A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, emesso in attuazione del novellato quinto comma dell’art. cit. 38 conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009».
2.3. E ‘ pur vero che la RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento anche ai redditi del 2007 che, invece, erano estranei all’atto impositivo , ma si tratta di argomento che non inficia la tenuta della motivazione nella parte in cui ha affermato che correttamente l’Ufficio aveva preso in considerazione i redditi del 2008 e del 2009.
2.4. Inammissibile, per difetto di specificità, è la censura secondo la quale il reddito relativo all’anno 2009, successivo a quello oggetto del recupero, ed oggetto di indagine al fine di integrare il presupposto dello scostamento per un biennio, non poteva considerarsi incongruo in quanto per tale annualità non operavano più i coefficienti di cui al d.m. 10 settembre 1992.
Il contribuente, infatti, avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali per il 2009 -anno per il quale l’Ufficio aveva constatato la persistenza dei medesimi indici di capacità contributiva presi in considerazione per il 2008 -non si realizzava quello scostamento del reddito che avrebbe potuto giustificare il recupero fiscale. Quest’ultimo, invece, si è limitato ad allegare che per il 2009 dovevano valere i nuovi parametri senza, tuttavia, nemmeno specificare per quale ragione, l’applicazione di que sti ultimi avrebbe dovuto portare a conclusioni difformi.
Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., v iolazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000.
Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione con la quale era stata espressamente lamentata la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non avendo l’Ufficio esplicitato le ragioni per le quali avesse ritenuto non congruo il reddito per il periodo d’imposta successivo al 2008 e omettendo sul punto qualsiasi indicazione numerica.
Il motivo infondato.
4.1. Si è già detto che nella fattispecie in esame, relativa ai redditi del 2008, trova applicazione l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010 operante, nella versione novellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi a partire dall’anno 2009.
La citata norma, ratione temporis vigente, testualmente recitava: «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta».
4.2. La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula,
dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di “elementi e circostanze di fatto certi”, consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal D.M. 10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di “almeno un quarto da quello dichiarato” del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Amministrazione finanziaria “per due o più periodi di imposta”.
4.3. In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha chiarito questa Corte, il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale” (così Cass. n. 21995/2015).
L’art. 38, comma 4, cit. tuttavia non impone all’Ufficio di procedere all’accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, ma postula che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta, al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto, contenga la pur sommaria indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi di imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico.
4.4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, anche in materia di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve ritenersi assolto ogniqualvolta il contribuente sia posto in condizione di comprendere gli elementi essRAGIONE_SOCIALEli della pretesa impositiva, al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto di
difesa (Cass. n. 26431/2017; Cass. n. 22003/2014; Cass. n. 8293/2025).
Nella specie, l’avviso di accertamento riproduce puntualmente i beni posseduti e le spese sostenute (tra cui due autovetture, un’unità immobiliare, versamenti per mutuo e premi assicurativi), nonché le modalità di calcolo del maggior reddito, facendo espresso riferimento ai coefficienti previsti dal D.M. 11.2.2009, risultando così pienamente intellegibile da parte del contribuente.
L’Ufficio, inoltre, non avrebbe dovuto rendere alcuna specifica motivazione con riferimento all’anno 2009 atteso che la contestazione si fondava sugli stessi elementi reddituali rilevati nel 2008.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c., la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dall’art. 380 -bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 2.800,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME