Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14733/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA n. 122/2021 depositata il 12/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 4 agosto 1987, la contribuente Sig.a NOME COGNOME sottoscriveva un contratto preliminare di compravendita di terreni con la ditta RAGIONE_SOCIALE stabilendo un pagamento anticipato in due rate, con interessi moratori sul ritardo.
Esponeva gli interessi maturati a tassazione, come reddito da capitale, salvo poi chiederne il rimborso quale somma compensativa del danno, esente da tassazione.
Avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Ufficio, ricorreva al giudice di prossimità e la sentenza d’appello era impugnata avanti questa Corte che cassava con rinvio, inibendo al giudice del riesame di indagare la natura accessoria o meno degli interessi, dacché era questione nuova, introdotta in grado successivo, ma di scandagliare la promessa di vendita come ‘operazione conseguente ad attività commerciale occasionale’.
Il giudice del rinvio riteneva dovuto il rimborso, poiché gli interessi avevano funzione compensativa e indennitaria, non lucrativa e perché si trattava di attività svolta da ‘privato’.
Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, svolgendo cinque motivi di ricorso, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
In via preliminare di rito devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità dei motivi, contenute nel controricorso, ove se ne lamenta la mancanza di esaustività e completezza. Tenendo anche conto che la sentenza in scrutinio viene come giudizio di rinvio da cassazione, quindi a thema decidendum chiuso, i motivi di doglianza si appalesano completi ed esaustivi, secondo l’insegnamento di questa Corte, in coerenza con l’ordinamento euro unitario. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.
366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Il ricorso può quindi essere scrutinato.
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 383, 384 e 394 del medesimo codice di rito civile, nonché dell’articolo 63 del d.lgs. numero 546/1992. Nello specifico si lamenta che il giudice del rinvio non si sia attenuto ai principi enunciati dalla Corte di cassazione, cioè di verificare i presupposti per la tassazione degli interessi.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 67, primo comma, lettera l del dPR numero 917 del 1986. Il giudice del rinvio non avrebbe colto che il fondamento degli interessi non era il contratto di vendita, ma l’operazione finanziaria connessa alla dilazione il pagamento e agli interessi moratori su tale dilazione.
1.3. Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell’articolo 132 del codice di procedura civile. Nello specifico si afferma che la motivazione della sentenza in scrutinio
contiene una esposizione della posizione e delle richieste dell’Ufficio non corrispondente agli atti di causa e tale da inficiare il ragionamento logico giuridico che ha fondato la pronuncia stessa.
1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 81 del dPR numero 917 nel 1986. Nello specifico, la sentenza in esame avrebbe errato nella qualific azione di ‘operazione conseguente ad attività commerciale occasionale’, ritenendo il privato non imprenditore un soggetto che svolge operazioni occasionali, essendo vero il contrario, poiché i redditi in questione costituiscono redditi diversi solo se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, perché altrimenti vengono attratte nella categoria del reddito d’impresa, sicché solo per il ‘non imprenditore’ si pone il problema di individuare quali attività sono ‘commerciali non svolte abitualmente’ e quindi vanno tassate come redditi diversi.
1.5. Con il quinto e ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 81 del dPR numero 917 del 1986 in combinato disposto con l’articolo 2697 del codice civile nonché, in parametro all’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nel concreto si lamenta che il giudice del rinvio abbia ritenuto inammissibile perché ritenuto nuovo il motivo della mancata prova da parte dell’attore della spettanza del proprio diritto al rimborso, trattandosi invece di attività processuale di mera difesa, dunque non soggetta a preclusione alcuna.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il quarto motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe
(pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014).
2.1. Thema decidendum indicato da questa Corte era la qualificazione o meno della promessa di vendita come ‘operazione conseguente ad attività commerciale occasionale’. Non è materia del decidere, invece, la natura accessoria o meno degli interessi, donde esula la ricostruzione del contatto come leasing traslativo o contratto preliminare con effetti anticipati (cioè, si comincia già a pagare, anche se la proprietà si trasferisce in altro momento).
Punto nodale è se tale operazione sia conseguente ad attività commerciale occasionale, poiché in caso affermativo la tassazione dei proventi (tutti, capitale ed interessi) viene assoggettata al regime dei redditi diversi.
La sentenza in scrutinio, al punto 6 di pag. 6, afferma che tale qualifica discende dalla circostanza che si tratta di vendita immobiliare da privato, deducendosi trattarsi necessariamente di attività commerciale occasionale.
Così non è, poiché -come correttamente rileva il patrono erariale a pag. 28 del ricorso- se si fosse trattato di proventi conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo in accomandita semplice, sarebbero attratti nella categoria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Quindi solo per il ‘non imprenditore’, cioè per il privato (come si
esprime la sentenza in scrutino), si pone il problema di individuare quali attività siano ‘commerciali non svolte abitualmente’ e quindi vadano tassate come redditi diversi. Al contrario, la sentenza in scrutinio ha scambiato la causa con l’effetto, ritene ndo di attrarre ai redditi diversi le compravendite immobiliari perché operata da un privato e, quindi, da ritenersi occasionali per ciò stesso. Detto diversamente, l’occasionalità non deriva dall’essere privato o ‘non imprenditore’, ma -proprio per queste categorie- va esaminato il carattere non abituale, cioè indagare se e quali contratti di compravendita fossero stati posti in essere dalla sig.a COGNOME
Risulta così fondato altresì il primo motivo, poiché in questo modo, peraltro, la sentenza in scrutinio ha esorbitato dall’oggetto del giudizio fissato in sede rescindente da questa Corte, ritornando ad esaminare il carattere accessorio o meno degli interessi rispetto al contratto (preliminare) base dell’operazione (cfr. §5.3., pag. 6 della sentenza), prediligendo il carattere compensativo degli interessi accedenti ad un preliminare con effetti anticipati, piuttosto che vederli quale corrispettivo per la dilazione di pagamento (contratto di finanziamento). Il che comporta la violazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi attenuto il giudice del rinvio ai principi enunciati da questa Corte.
Fondato è anche il quinto motivo, laddove si censura la sentenza in scrutinio per aver ritenuto motivo nuovo inammissibile l’eccezione di mancata prova e della quantificazione degli interessi oggetto di rimborso. Trattasi di eccezione in senso ampio, mera difesa che non soggiace al divieto dei nova in appello di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le
argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. VI-5, n. 1906/2020).
I restanti motivi possono ritenersi assorbiti.
Conclusivamente, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dai motivi primo, quarto e quinto, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga si principi enunciati da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025.