Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32848 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2917/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2064/2017 depositata il 12/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Labanca NOME ha impugnato l’intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento sottese, di cui è venuto a conoscenza in occasione del pignoramento dei crediti verso terzo notificatogli da Equitalia Sud s.p.a. in data 25 maggio 2015.
All’esito del giudizio di primo grado è stato dichiarato il difetto di giurisdizione per le quattro cartelle relative a violazioni del codice della strada; per il resto il ricorso è stato rigettato.
L’appello del contribuente è stato parzialmente accolto con riferimento alla cartella NUMERO_CARTA di cui è stata accertata la nullità della notificazione. L’appello è stato, invece, rigettato con riferimento alla cartella NUMERO_CARTA (cfr. parte della sentenza riferita al terzo motivo), in quanto si è ritenuto essere stato dedotto solo il vizio di notifica dell’intimazione di pagamento, che avrebbe dovuto essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ., e non essere stata proposta alcuna contestazione in ordine alla cartella NUMERO_CARTA Più precisamente nella sentenza si legge «il vizio di notifica dell’intimazione di pagamento, atto prodromico all’esecuzione, doveva essere fatto valere nel procedimento di esecuzione come opposizione ex art. 617 cod.proc.civ. avverso il pignoramento preso terzi in parte qua. Una volta che il processo esecutivo ha avuto il suo corso senza alcun rilievo specifico da parte dell’esecutato null’altro può essere disposto, fermo restando che le eventuali ragioni creditorie potranno essere fatte valere nei confronti dell’ente impositore».
4.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo III (da intendersi come parte della sentenza riferita al terzo motivo dell’appello).
L’A.RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.
6.Il contribuente ha depositato ulteriore memoria.
7.Fissata l’adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello ritenuto erroneamente non proposta la domanda in ordine alla cartella NUMERO_CARTA -domanda che, invece, era presente nel ricorso introduttivo integralmente trascritto.
La censura attiene, pertanto, fondamentalmente all’interpretazione della domanda proposta.
In proposito va ricordato che in materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass., Sez. 5, 6 novembre 2023, n. 30770).
Tuttavia l’odierno ricorrente non si è neppure confrontato con l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata (concernente il corso del processo esecutivo senza alcun rilievo), mentre la pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, comporta l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., Sez. 1, 14 agosto 2020, n. 17182).
A ciò si aggiunga che l’interpretazione del giudice di appello in ordine al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio ed all’oggetto della impugnazione proposta risulta corretta.
Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio si evince, difatti, che la cartella NUMERO_CARTA è stata oggetto di impugnazione in altro giudizio già conclusosi, per cui non avrebbe potuto essere nuovamente impugnata in un ulteriore giudizio, sia in
considerazione del giudicato già formatosi sia in considerazione del decorso dei termini per l’impugnazione.
Da tali premesse deriva, dunque, l’inconfigurabilità dell’omessa pronuncia e della conseguente violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
2.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa, che si è limitata a depositare tardivamente una memoria al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024.