Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 121 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 121 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Avv. Accer. IRPEF-IVA- IRAP 2010/2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29982/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 509/2019 depositata in data 16 aprile 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti del sig. NOME COGNOME, esercente l’attività di farmacia, gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO. Tali due atti impositivi traevano origine da due diversi percorsi di controllo intrapresi, in via autonoma, dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il controllo effettuato dalla G.di F. si concludeva con la notificazione, in data 30/09/2013, di un p.v.c. con cui veniva rilevata l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, non avendo il contribuente redatto l’inventario di magazzino in relazione agli anni d’imposta 2009/2013 ed essendosi limitato ad indicare in bilancio un valore approssimativo RAGIONE_SOCIALE rimanenze. Inoltre, avendo riscontrato l’inattendibilità della contabilità ordinaria dell’impresa, i verbalizzanti procedevano a rilevare il volume RAGIONE_SOCIALE vendite effettuate negli anni d’imposta sottoposti a verifica, valorizzavano i relativi prodotti al prezzo di vendita applicato nell’anno, accertavano maggiori corrispettivi per € 208.019,70 (per l’anno d’imposta 2010) e per € 193.518,65 (per l’anno d’imposta 2011) e, in aggiunta, riscontravano che il contribuente – in riferimento all’anno d’imposta 2011 – aveva dedotto costi per € 1.361,48, ponendo in essere un reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Pertanto, in data 3/07/2017, veniva notificato al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale venivano recuperate a tassazione, per l’anno d’imposta 2011, una maggiore IVA di € 12.039,00, una maggiore IRAP di € 4.582,00, una maggiore IRPEF di € 46.370,00 ed una maggiore Addizionale Regionale di € 3.108,00, oltre interessi, per complessivi € 131.691,00. Le operazioni di verifica dell’Ufficio, invece, avevano ad oggetto le procedure per l’acquisizione dei conti bancari nella disponibilità del contribuente ed erano rivolte a determinare la misura dei ricavi effettivamente evasi dal contribuente, tenendo conto sia dei rilievi della G.di F., sia dei risultati dell’indagine bancaria. Dopo aver valutato e
parzialmente accolto le deduzioni del contribuente presentate in sede di contraddittorio, l’Ufficio proponeva di rideterminare la pretesa impositiva e formulava una proposta di accertamento con adesione la quale, tuttavia, non veniva accolta dal contribuente. Pertanto, in data 14/06/2017, veniva notificato al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale venivano recuperate a tassazione, per l’anno d’imposta 2010, una maggiore IVA di € 9.351,00, una maggiore IRAP di € 3.740,00, una maggiore IRPEF di € 36.947,00 ed una maggiore Addizionale Regionale di € 1.210,00, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi €148.020,00.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva due distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 147/2018, previa riunione dei ricorsi presentati dal contribuente, li accoglieva.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Piemonte; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 509/2019, depositata in data 16 aprile 2019, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 43, D.P.R. 600/1973 e del D. Lgs. 74/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha applicato il raddoppio dei termini accertativi ai recuperi a tassazione effettuati dall’Ufficio in
tema di IRAP, nonostante detto tributo esuli dall’ambito applicativo del D. Lgs. 74/2000.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 43 D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la correttezza degli avvisi di accertamento, nonostante gli stessi fossero affetti da nullità e/o illegittimità, atteso che l’Ufficio, all’atto della loro emissione, era decaduto dalla potestà accertativa e che l’atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria era esclusivamente finalizzato ad utilizzare in maniera pretestuosa la norma di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973, con lo scopo precipuo di utilizzare l’estensione dei termini decadenziali per sopperire ad una propria carenza organizzativa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la legittimità degli avvisi di accertamento, nonostante gli stessi siano stati adottati in violazione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973, atteso che le presunzioni applicate dall’Ufficio erano prive di gravità e di precisione.
Il primo motivo è fondato.
Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha enunciato i seguenti principi: (i) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003 n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito
dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ex pluribus, v. Cass., 02/07/2020 n. 13481; Cass., 28/06/2019, n. 17586; Cass., 13/09/2018, n. 22337; Cass., 05/06/2018, n. 14440). (ii) «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974). (iii) Su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (Cass., 09/08/2016, n. 16728). (iv) Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi IRAP, giacché le violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni che
prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’Irpef e per l’Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. cit. (Cass. 15/09/2022, n. 27250; Cass., 03/05/2018, n. 10483; Cass., 08/04/2022, n. 11552).
2.1. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata, nel confermare integralmente i recuperi erariali senza distinguere la posizione relativa all’IRAP, ha fatto mal governo dei principi testè declinati.
Il secondo motivo è infondato.
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
3.1. In considerazione della costante giurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini di accertamento consegue alla mera sussistenza dell’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal sistema tributario; come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, l’unica condizione richiesta è il riscontro di fatti che comportino tale obbligo, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dal suo esito (archiviazione, proscioglimento o condanna) e dal momento in cui l’obbligo stesso sorga.
Nel caso in esame, i giudici della Corte territoriale hanno accertato in fatto che la G. di F. aveva inoltrato alla Procura della Repubblica due distinte segnalazioni di reato, una per dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e una per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), entrambe nel 2013, entro la scadenza del termine ordinario di accertamento.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
4.1. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento
utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
4.2. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha motivato la propria decisione confermando la legittimità dell’accertamento induttivo sulla base della “dimostrata inaffidabilità contabile” del contribuente (evidenziando, a titolo esemplificativo, un saldo di cassa anomalo per oltre 2,5 milioni di euro); la valutazione circa l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e la conseguente idoneità degli elementi raccolti a fondare l’accertamento presuntivo costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede se, come nel caso di specie, sorretto da una motivazione congrua e non illogica. Vieppiù che i rilievi del contribuente erano stati recepiti nell’avviso dopo il procedimento con adesione.
5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo motivo e dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza impugnata va cassata in parte qua (IRAP) ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME