Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4247 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4247 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5226/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’ AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2588/22/2024 depositata in data 7/10/2024, non notificata
Oggetto: operaz. sogg. inesistenti -prova -motivazione sentenza
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni IVA riferito ai periodi d’imposta 2013 e 2014, ex art. 6, comma 9 bis-3 del d.lgs. n. 471/1997, in relazione alla contabilizzazione di fatture emesse in regime di inversione contabile dalla società RAGIONE_SOCIALE e dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, tutte ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Il Collegio di primo grado, con sentenza n. 289/2023, accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello e la contribuente si costituiva con controdeduzioni ed appello incidentale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 2588/2024 qui gravata da ricorso per cassazione ha riformato la pronuncia di primo grado confermando integralmente la tesi erariale.
Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso lamenta la illegittimità della sentenza per violazione della norma sul c.d. ‘raddoppio’ dei termini di accertamento; secondo la ricorrente poiché atto di irrogazione sanzioni è stato notificato l’11/3/2021, vanno applicate le previsioni della disposizione più recente in materia, l ‘art. 3 del d. Lgs. n. 128/2015, che ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazione penale, stabilendo altresì un periodo
transitorio e in particolare e ha modificato ed integrato il terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilendo che ‘il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti’.
Nella specie, per le violazioni relative al 2013 il termine di invio della notizia di reato era il 31/12/2018 e per le violazioni del 2014 il termine per l’invio della notizia di reato era 31/12/2019. In sostanza per operare il raddoppio dei termini, in questo caso, non era sufficiente -sempre secondo parte ricorrente – la sussistenza dell’ipotesi delittuosa a prescindere dal materiale invio della notizia di reato, (come affermato erroneamente dalla CGT di II grado) ma occorreva l’invio effettivo entro i termini ordinari di decadenza.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo l’art. 2, comma 3, del d. Lgs. n. 128 del 2015: «sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015».
Dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa), in ossequio ai principi
costituzionali di cui all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e 112 Cost. (obbligo di esercitare l’azione penale e interesse della collettività al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida concretamente su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa (Cass. n. 15922/2021; Cass. n. 21698/2020; Cass. n. 15001/2020; Cass. n. 33793/2019; Cass. n. 28356/2019; Cass. n. 11620/2018; Cass. n. 26037/2016; da ultimo, Cass. n. 23662/2023; Cass. n. 16966/2024).
Al riguardo, l’art. 2, comma 3 ridetto va interpretato in maniera costituzionalmente orientata alla luce della suddetta ratio nonché alla luce di una interpretazione piana e lineare della norma, la quale consente – senza alcun distinguo quanto al momento in cui sia sorto l’obbligo della denuncia – il raddoppio del termine ove l’avviso di accertamento sia stato comunque notificato entro la data di entrata in vigore del d. Lgs. n. 128 del 2015 (ossia il 2 settembre 2015) ovvero le violazioni punibili siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015. Pertanto, il regime transitorio previsto dalla l. n. 208 cit. per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo comma 132, opera, nel caso RAGIONE_SOCIALE indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione Finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 , del d. Lgs. n.
128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (cfr. Cass. n. 11620/2018; Cass. n. 26037/2016; Cass. n. 16728/2016; Cass. n. 23662/2023; Cass. n. 16966/2024).
Pertanto, all’atto impugnato va applicata la disciplina più recente; ne deriva la fondatezza del motivo, il suo accoglimento e la conseguente cassazione sul punto della pronuncia di appello, dovendosi verificare in sede di giudizio di rinvio l’effettiva presentazione e la tempestiva trasmissione della comunicazione di notizia di reato ai fini di determinare la tempestività dell’azione di accertamento.
Il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per malgoverno RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la ripartizione dell’onere della prova in violazione degli art. 2697 c.c. e 2729 c.c. in materia di fatture soggettivamente inesistenti; secondo la società contribuente il Collegio di appello avrebbe fondato la decisione sulla mera fittizietà del fornitore, trascurando la totale mancanza di prove sulla consapevolezza della contribuente rispetto agli asseriti illeciti del fornitore. Alla luce della decisione che precede in ordine al terzo e al quarto motivo, il secondo motivo è assorbito.
Il terzo motivo di ricorso -proponendo censure sia motivazionali sia inerenti anche il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova -aggredisce la sentenza impugnata per non aver indicato da quale atto presente nel fascicolo ha desunto l’esistenza di dichiarazioni della società nella quale la stessa ha ‘ammesso’ o affermato di sapere che le forniture venivano effettuate da altri fornitori, senza indicare a quali fatture si riferiscano tali dichiarazioni, ossia se a quelle del fornitore COGNOME.DI o del fornitore COGNOME o ad entrambi; inoltre, la parte ricorrente con esso si duole anche del vizio motivazionale della sentenza di merito ove essa afferma che gli acquisti in contestazione (apparentemente tutti, senza distinzione di
fornitore), non sono ‘certi’ perché i relativi documenti di trasporto (senza indicarne o specificarne alcuno, neppure distinguendo tra i due fornitori) non recano l’indicazione della targa e sono carenti della firma del trasportatore.
Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza di merito in quanto, dopo aver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità e di onere della prova, essa contraddittoriamente afferma poi che ‘tutti’ gli acquisti non posseggono il requisito della certezza difettando ‘in molte circostanze’ l’indicazione della targa dell’automezzo e la firma dell’autotrasportatore.
Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti privi di rilevanza ai fini della decisione
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME