Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32247 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9323/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO, PEC
-ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
Oggetto: tributi -nullità della sentenza -decadenza -raddoppio – regime transitorio
dello Stato, presso la quale è domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente incidentale e controricorrente principale -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3798/08/17 depositata in data 27 settembre 2017 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società cooperativa di produzione e lavoro attiva nel settore della movimentazione merci e del facchinaggio presso operatori della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), ha impugnato diversi avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta dal 2007 al 2013 per IRES, IRAP e IVA. Gli avvisi traevano origine da una verifica fiscale conclusasi con un PVC in data 23 luglio 2015, con il quale si accertava che la società contribuente, al pari di altre società cooperative, costituiva soggetto interposto tra la capoRAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e altri soggetti, al fine di costituire un mero centro di costo; venivano, pertanto, ritenute come oggettivamente inesistenti sia le fatture pervenute da altre società del RAGIONE_SOCIALE, sia quelle emesse a favore della capoRAGIONE_SOCIALE e si accertavano come soggettivamente inesistenti le fatture emesse nei confronti di altri soggetti.
La CTP di Milano ha accolto il ricorso in relazione agli avvisi di accertamento dei periodi di imposta 2007 -2009 per decadenza dal potere di accertamento, oltre che per non applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento all’IRAP .
La CTR della Lombardia, con sentenza in data 27 settembre 2017, ha rigettato sia l’appello principale della società contribuente in relazione ai restanti avvisi di accertamento , sia l’appello incidentale dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, quanto all’appello
incidentale dell’Ufficio, che è spirato il termine di decadenza dall’accertamento per gli esercizi 2007 2009 per essere stata la denuncia penale presentata dopo la scadenza dei termini per l’accertamento . Quanto all’appello principale della società contribuente, la sentenza impugnata -basandosi sulle risultanze del PVC – ha ritenuto che la società contribuente fosse stata costituita allo scopo di creare un bacino di forza lavoro da impiegare all’interno del RAGIONE_SOCIALE massimizzando i profitti della società controllante e operando come soggetto fittiziamente interposto senza effettivo svolgimento di attività imprenditoriale. Sul punto, il giudice di appello ha ritenuto che se la società contribuente avesse svolto in proprio la tenuta della contabilità avrebbe sopportato minori costi.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi , cui resiste con controricorso l’Ufficio, che ha proposto ulteriore ricorso per cassazione in via principale, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del proprio ricorso, la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inesistenza della motivazione per avere il giudice di appello affermato l’esistenza della prova dei fatti costitutivi della pretesa erariale. Deduce parte ricorrente che non sarebbe stato esposto il percorso logico in base al quale la sentenza impugnata ha ritenuto che la società fosse soggetto fittiziamente interposto e che non vi sarebbe adeg uata motivazione sull’indebito indebito risparmio di imposta da parte della società contribuente. Vi sarebbe, inoltre, illogicità di motivazione, posto che l’intervento della capoRAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato minori anziché maggiori costi amministrativi,
come invero ritenuto dalla sentenza impugnata. Ulteriormente, si deduce come la sentenza impugnata avrebbe tralasciato di esaminare le difese di parte contribuente.
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell ‘art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata affermato il principio secondo cui anche in caso di contestazione di indebita deduzione di costi e di indebita detrazione IVA perché relativa a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti l’onere della prova dell’inesistenza oggettiva spetta all’Ufficio. Osserva parte ricorrente che incombe all’Ufficio addurre un quadro probatorio tale da ritenere che le fatture utilizzate siano oggettivamente inesistenti e non siano mai state compiute.
Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE medesime norme di cui al superiore motivo per non avere il giudice di appello accertato la gravità del coacervo indiziario addotto dall’Ufficio posto a fondamento del ragionamento presuntivo, dovendo il giudice fare uso il giudice del merito del potere di valutazione degli indizi complessivamente (« nella loro sintesi »). Deduce la società contribuente ricorrente che il coacervo indiziario addotto dall’Ufficio sarebbe privo di pregnanza indiziaria, come analiticamente indicato nelle difese articolate in grado di appello.
Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. n. 546/1992, nullità della sentenza e apparenza della motivazione per non avere il giudice del merito omesso di esaminare alcuni rilievi minori, articolati
in grado di appello e trascritti per specificità. solo alcune RAGIONE_SOCIALE domande della società contribuente.
Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, come novellato dall’art. 37 , comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall’art. 2, comma 3, d. lgs. 5 agosto 2015, n. 128, nonché dell’art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, entrambi nella formulazione vigente sino alla data del 2 settembre 2015, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dalla potestà di accertamento per non avere prodotto la denuncia penale e per avere presentato al denuncia oltre la scadenza dei termini ordinari per l’accertamento. Osserva l’Ufficio ricorrente che nel caso di specie il PVC sarebbe stato emesso prima del 2 settembre 2015 (precisamente in data 23 luglio 2015) e che l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data 19 novembre 2015, per cui si applicherebbe la disciplina previgente e, quindi, sarebbe sufficiente ai fini del raddoppio dei termini l’esistenza di fatti che comportino l’obbligo di denuncia, anche se la denuncia fosse state trasmessa oltre il termine di decadenza dal potere di accertamento.
Il ricorso della società contribuente assume rango di ricorso principale in quanto ricorso notificato per primo, per cui il ricorso dell’Ufficio va qualificato come ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso principale è fondato , in considerazione dell’orientamento di questa Corte, secondo cui l’apparenza della motivazione è predicabile solo in caso di mancanza o incomprensibilità del percorso logico seguito dal giudice di appello (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il giudice di appello ha ritenuto di rigettare l’appello del contribuente sul presupposto che la società contribuente fosse soggetto meramente interposto tra la capoRAGIONE_SOCIALE e le altre società del
RAGIONE_SOCIALE e avesse la funzione di essere un mero centro di costo volto a creare un bacino di forza lavoro da utilizzare all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base degli accertamenti contenuti del PVC redatto dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, il percorso logico seguito dalla sentenza è oscuro. Inizialmente la motivazione si dipana lungo un percorso di una condotta della contribuente antieconomica, perché avrebbe corrisposto alla capoRAGIONE_SOCIALE i costi di carattere amministrativo in misura maggiore di quanto sarebbe stato il costo derivante dal sostenimento in proprio di tali costi, senza alcuna indicazione di quali sono le fonti di questo giudizio e RAGIONE_SOCIALE ragioni di questa conclusione. Dopo di chè, la sentenza giunge a ritenere fittizia l’intera struttura del «RAGIONE_SOCIALE», ma lo fa richiamandosi agli elementi del PVC, senza indicarli analiticamente. Non è chiaro, pertanto, in che termini tali elementi si concilino e conducano alla conclusione secondo cui la costruzione dell’intero RAGIONE_SOCIALE (che è il fatto da provare) avrebbe avuto quello di massimizzare profitti in capo alla capoRAGIONE_SOCIALE e rendere la società contribuente un mero centro di costo; non è stato, poi, chiarito quale sarebbe stato il ruolo degli indebiti vantaggi fiscali indicati nella sentenza impugnata e, soprattutto, come tale motivazione si legherebbe all’individuaz ione degli elementi indiziari dai quali trarre la prova che le operazioni sottostanti fossero oggettivamente inesistenti. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, con assorbimento degli ulteriori motivi.
8. Il ricorso incidentale è fondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che in tema di accertamento tributario, i termini sono raddoppiati ex artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in presenza di seri indizi, con conseguente obbligo di denuncia penale (Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11156), non essendo necessaria anche la sua effettiva presentazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte
costituzionale n. 247/2011 (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481). Non può farsi applicazione della disciplina sopravvenuta (come indicato nella sentenza impugnata), in virtù RAGIONE_SOCIALE apposite clausole di salvaguardia previste dall’art. 2, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (« sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ») e dall’art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015 n. 208 (« Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi »), che sanciscono l’irretroattività della disciplina sopravvenuta (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6093). La sentenza va, pertanto, cassata per nuovo esame alla luce della disciplina dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 nella formulazione pro tempore e per le questioni rimaste assorbite.
9. Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, assorbendosi gli ulteriori motivi, con conseguente nuovo esame rimesso al giudice del rinvio; il ricorso incidentale va anch’esso accolto, con rinvio al giudice a quo , anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la
regolazione e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, in data 10 novembre 2023