Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 903 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI 2014.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2455/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 3609/38/2016, depositata il 17 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 15 gennaio 2014, irrogava a COGNOME NOME, per i periodi d’imposta 2003 -2004-2005-2006-2007, una sanzione amministrativa p ari ad € 7.429,05, per la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul monitoraggio fiscale.
Tale provvedimento era successivo all’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO/2012, notificato al ricorrente in data 20 dicembre 2012.
– Proposto ricorso, avverso l’atto di ir rogazione sanzioni suindicato, da COGNOME NOME dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Milano questa, con sentenza n. 4557/17/2015, depositata il 19 maggio 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese.
– P roposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3609/38/2016, pronunciata il 7 giugno 2016 e depositata in segreteria il 17 giugno 2016, accoglieva l’appello, dichiarando la legittimità dell’atto impugnato .
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
– La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
-Si procede alla succinta esposizione dei motivi di ricorso.
6.1. – Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che non vi era, nella specie, la prova dell’avvenuta presentazione della denuncia penale alla Procura della Repubblica competente, e quindi non avrebbe potuto applicarsi il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle norme suddette.
6.2. – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il sig. COGNOME che, essendo stata, la comunicazione di reato, presentata asseritamente in data 2 dicembre 2011, in ogni caso avrebbero dovute essere dichiarate prescritte le annualità 2003, 2004 e 2005, in quanto la suddetta comunicazione era stata presentata, comunque, successivamente ai termini di decadenza rispettivamente decorsi in data 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2010.
6.3. – Con il terzo motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. applicato correttamente le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazi one finanziaria e contribuente.
– Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
7.1. – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi poiché riguardanti entrambi la questione del raddoppio dei termini per l’accert amento, e sono infondati.
Ed invero, sostiene il ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, il raddoppio dei termini per l’emanazione dell’atto impugnato, ai sensi degli artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente pro-tempore , in quanto non risultava provata la presentazione della denunzia di reato, ed in ogni caso, ove effettivamente sussistente, tale denunzia era stata presentata successivamente alla scadenza del termine ordinario pe r l’accertamento, il che escludeva l’applicabilità del raddoppio dei termini, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi, innanzitutto, che, i n base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
Nel caso di specie, gli anni di imposta ai quali si riferiscono le violazioni sono il 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, e, applicando il raddoppio dei termini, l’atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato, a partire dall’anno d’imposta 2002, entro il 31 dicembre 2011 (per l’anno 2002), 31 dicembre 2012 (per l’anno 2003) , 31 dicembre 2013 (per l’anno 2004), 31 dicembre 2014 (per l’anno 2005),
31 dicembre 2015 (per l’anno 2006 ) e 31 dicembre 2016 ( per l’anno 2007).
Orbene, sostiene il ricorrente che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe pienamente provato la presentazione della denuncia di reato nei confronti del ricorrente alla Procura della Repubblica di Milano, né avrebbe esibito in giudizio copia della denuncia. Conseguentemente, l’a tto di irrogazione sanzioni sarebbe stato emesso oltre il termine quadriennale di cui all’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, e sarebbe quindi illegittimo.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche da Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, dalla sentenza impugnata si evince (con accertamento di fatto insindacabile in questa sede) che la denuncia penale era stata prodotta in giudizio, e presentata alla competente Procura della Repubblica a mezzo racc. a/r inviata il 2 dicembre 2011. Inoltre, l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, che hanno previsto la necessità, ai fini del raddoppio dei termini, della presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari per l’accertamento.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost.» (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620).
Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, poiché l’atto di irrogazione sanzioni impugnato è stato notificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, ad esso poteva applicarsi il principio del raddoppio dei termini, pur essendo stata la denuncia penale presentata o ltre i termini ordinari per l’accertamento.
P er l’atto di irrogazione sanzioni impugnato, pertanto, poteva comunque applicarsi il raddoppio dei termini, pur in presenza di una denuncia penale presentata successivamente alla scadenza dei termini ordinari per l’accertamento (quantomeno per gli anni 2003, 2004 e 2005), trattandosi di atto notificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015.
7.2. – Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile.
Il ricorrente, infatti, con il motivo in esame contesta esclusivamente l’accertamento in fatto operato dalla C.T.R., e quindi la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove documentali effettuata dall’organo giudicante, con una serie di considerazioni che esulano dal giudizio di legittimità, riguardando esclusivamente questioni di merito.
– Consegue quindi il rigetto del ricorso.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.