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Querela di falso: quando è inammissibile? Analisi

Un contribuente ha presentato una querela di falso contro numerose cartelle esattoriali, contestando l’autenticità di firme su avvisi di ricevimento, relate di notifica e la validità di notifiche via PEC. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la domanda inammissibile, chiarendo che la querela di falso è uno strumento utilizzabile solo contro atti dotati di fede pubblica privilegiata. Secondo la corte, una firma illeggibile, una relata senza identificazione del ricevente o una ricevuta di consegna PEC non rientrano in questa categoria, rendendo l’azione improcedibile.

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Querela di Falso per Notifiche: i Limiti secondo il Tribunale

La querela di falso è un potente strumento legale che permette di contestare la veridicità di un documento. Tuttavia, il suo utilizzo non è illimitato. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha tracciato confini precisi, dichiarando inammissibile una querela presentata contro diverse notifiche di cartelle esattoriali. Questa decisione offre chiarimenti fondamentali su quando sia possibile ricorrere a tale azione, distinguendo nettamente tra documenti con fede pubblica e quelli che ne sono privi. Analizziamo il caso e le sue importanti implicazioni pratiche.

I Fatti di Causa: La Contestazione di 50 Cartelle Esattoriali

Un contribuente ha avviato una causa civile per far dichiarare la falsità delle notifiche relative a circa cinquanta cartelle esattoriali. Le contestazioni si basavano su tre diverse tipologie di presunti vizi:
1. Per alcune cartelle, si lamentava il falso materiale della firma illeggibile apposta sugli avvisi di ricevimento postale.
2. Per altre due, si contestava la falsità delle firme presenti sulle relate di notifica.
3. Per un cospicuo gruppo di cartelle notificate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), si denunciava la falsità dell’attestazione di avvenuta consegna, in quanto priva della firma digitale del funzionario abilitato.

L’Agente della Riscossione, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale, ma tale eccezione è stata respinta, confermando la competenza del foro di Roma in base alla sede legale dell’ente.

La Decisione del Tribunale: Inammissibilità della Querela di Falso

Il Tribunale ha esaminato nel merito le diverse contestazioni e ha concluso per l’inammissibilità totale della querela di falso. La decisione si fonda su un principio cardine: la querela di falso può essere esperita solo per contestare atti dotati di ‘fidefacenza’, ovvero quella particolare forza probatoria che fa piena prova fino a che non ne venga accertata la falsità. Secondo i giudici, nessuno dei documenti contestati dal contribuente possedeva tale caratteristica.

le motivazioni

Il Tribunale ha articolato la sua motivazione distinguendo attentamente le diverse situazioni.

1. Firma illeggibile sull’avviso di ricevimento: I giudici hanno chiarito che una firma illeggibile, di per sé, non costituisce un falso. Soprattutto, quando la notifica avviene tramite semplice servizio postale (e non secondo le più rigorose norme della L. 890/1982 per gli atti giudiziari), l’agente postale ha solo l’obbligo di consegnare il plico all’indirizzo e raccogliere una firma, senza essere tenuto a identificare il ricevente. Di conseguenza, l’avviso di ricevimento non attesta con fede pubblica l’identità del firmatario e non può essere oggetto di querela di falso per contestarla.

2. Firme sulle relate di notifica: Anche in questo caso, la querela è stata ritenuta inammissibile. Il Tribunale ha osservato che dalle attestazioni del notificante non emergeva alcun aspetto di fidefacenza, poiché non era stata data prova dell’identificazione dei riceventi secondo le modalità previste dalla legge. Mancando questa attestazione qualificata, la relata non assumeva il valore di atto pubblico fidefacente.

3. Notifica via PEC: Per le notifiche avvenute tramite PEC, il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta certificata costituisce un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario. Tuttavia, essa non assurge a quella ‘certezza pubblica’ propria degli atti che fanno fede fino a querela di falso. La sua efficacia probatoria è quindi contestabile con mezzi di prova ordinari, senza la necessità di avviare il più complesso procedimento della querela.

le conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma consolida un principio fondamentale: non ogni irregolarità in una notifica può essere contestata con una querela di falso. Questo strumento è riservato esclusivamente agli atti che, per legge, godono di una fede pubblica privilegiata, ovvero quelli in cui un pubblico ufficiale attesta fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni da lui ricevute. Per tutte le altre contestazioni, come firme illeggibili su ricevute postali ordinarie o la validità di una ricevuta PEC, il contribuente dovrà utilizzare gli ordinari mezzi di prova all’interno del giudizio principale (ad esempio, quello di opposizione alla cartella). Questa distinzione è cruciale per evitare di intraprendere azioni legali destinate all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, come accaduto nel caso di specie.

È possibile presentare una querela di falso per una firma illeggibile sull’avviso di ricevimento di una notifica?
No. Secondo la sentenza, una firma illeggibile di per sé non costituisce un falso. Se la notifica non segue le procedure speciali della L. 890/1982, l’agente postale non è tenuto a identificare il ricevente, quindi l’atto non ha la fede pubblica necessaria per una querela di falso.

La ricevuta di consegna di una PEC ha valore di atto pubblico?
No. La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) di una PEC dimostra che il messaggio è arrivato nella casella del destinatario, ma non gode della ‘certezza pubblica’ tipica degli atti pubblici. Pertanto, per contestarla non è necessario avviare una querela di falso, ma si possono usare mezzi di prova ordinari.

Quando è necessario utilizzare la querela di falso per contestare una notifica?
La querela di falso è necessaria solo quando si intende contestare un atto che ha ‘fidefacenza’, ovvero un’efficacia probatoria privilegiata. Questo si verifica quando l’atto contiene attestazioni di un pubblico ufficiale su fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni da lui ricevute.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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