Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
Irpef-avviso accertamentoredditometro-prova contraria.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9115/2016 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l ‘Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 5314/2015, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato gli appelli proposti dal contribuente avverso tre sentenze della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, aveva determinato in via sintetica un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato. L’Ufficio contestava al contribuente, quali indici di maggiore capacità contributiva, il possesso di due auto di lusso, precisamente, una Lamborghini, acquistata nel 2008 al prezzo di euro 140.000,00, e una Porsche Carrera, acquistata nel 2007 per un importo di euro 108.000,00.
La sentenza qui impugnata è stata altresì oggetto di domanda di revocazione, rigettata dalla C.t.r. con sentenza n. 4203 del 2020, a propria volta impugnata con ricorso per cassazione (R.G. 17661 del 2021) chiamato anch’esso e deciso nella odierna adunanza camerale.
Considerato che:
Il contribuente propone un primo motivo così rubricato: «violazione e mancata applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Denunzia a sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360 n. 3 e n 5 cod. proc. civ. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 38 del D.p.r. 600 del 1973 pro tempore vigente; violazione di legge e mancata applicazione de ll’art. 115 del c.p.c.»
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non era stata offerta prova contraria a fronte delle presunzioni di maggior reddito. Osserva che i Giudici del secondo grado non avevano tenuto conto del fatto che aveva replicato alla prova presuntiva fondata sul c.d. redditometro con una prova certa ed analitica, fornendo giustificazione delle seguenti circostanze: a) dell’acquisto della seconda
autovettura mediante permuta della prima; b) dell’aggravio del saldo negativo del conto corrente; c) del fatto che gli acconti per l’acquisto della seconda autovettura erano stati pagati con prelievi dal conto corrente ripianati con un mutuo acceso dal proprio figlio il quale utilizzava effettivamente il veicolo.
Il contribuente propone, altresì, un secondo motivo così rubricato «violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c. Denunzia ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360 n. 3 e n 5 cod. proc. civ. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.»
Assume che gli atti impositivi erano viziati da nullità, non avendo considerato che la seconda autovettura era stata acquistata solo dopo aver permutato la prima.
i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
3.1. L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, al quarto comma, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; al quinto comma, poi, contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
3.2. Costante orientamento di legittimità afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa (tra le più recenti Cass. 13/06/2023, n. 16904, Cass. 28/12/2022, n. 37985). Conseguentemente, l’accertamento non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142, Cass. 24/10/2005, n. 20588).
Questa Corte, sul punto, ha chiarito che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente (cfr. Cass. 13/06/2023, n. 16904 Cass. 22/06/2021, n. 17837, Cass. 24/09/2019, n. 3715).
Inoltre, a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale, opera il principio per il quale, all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può, pertanto, limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. 07/06/2022, n. 18178, Cass. 08/10/2020, n. 21700).
3.3. La C.t.r., non si è attenuta a detti principi.
In particolare, dopo aver esplicitato correttamente i criteri di ripa rtizione dell’onere della prova – precisando che il Giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva , non ha il potere di disattenderne la portata presuntiva, ma solo di valutare la prova contraria – ha ritenuto che il possesso delle due autovetture fosse elemento indicativo di capacità contributiva; di seguito ha rilevato che il contribuente non aveva smentito l’acquisto e che aveva solo evidenziato che la Lamborghini era stata pagata in parte con bonifico e in parte con la permuta. La C.t.r., pertanto, si è limitata ad un giudizio sommario, dando evidenza alla sola circostanza che gli acquisti non erano contestati, omettendo di valutare quanto addotto dal contribuente e non rendendo alcuna motivazione sul punto; invece, al fine di esplicitare le ragioni sottese ai decisum, nel rispetto dei principi sopra esposti, avrebbe dovuto procedere ad un esame analitico delle circostanze allegate e riproposte con il ricorso in appello -in parte qua riprodotto nel ricorso per cassazione -e volte ad escludere l’esistenza del reddito presunto.
Ne consegue l’ accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024.