Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33498 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19118/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in INDIRIZZO
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 764/6/15 depositata il 9 febbraio 2015;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che, NOME COGNOME propose opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria, n. 2010/000140617, eccependo l’illegittimità del provvedimento opposto, attesa l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali.
Il ricorso venne accolto parzialmente dalla CTP di Roma e la decisione venne confermata dal giudice di secondo grado osservando che ‘nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno infatti la facoltà, ai sensi dell’art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre, n. 546 di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado. Nella specie, però, i documenti non sono stati prodotti con l’atto di appello ma l’appellante si è limitato ad una semplice elencazione dei esse e quelli che sarebbero, secondo i suoi intenti le notifiche, non è stato dimostrato, quindi attraverso le relate RAGIONE_SOCIALE cartelle che rappresentano la totalità del debito sotteso all’iscrizione ipotecaria, che quelle cartelle erano state notificate.’
Avverso la prefata decisione propone ricorso per Cassazione RAGIONE_SOCIALE con un motivo unico.
Resiste con controricorso NOME COGNOME eccependo in primis la nullità della procura rilasciata al difensore della ricorrente.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, non costituitasi nei termini, si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventuale udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c.
Motivi della decisione
1.L’eccezione in rito proposta dal controricorrente è fondata.
La procura conferita all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è la seguente: ‘Delego l’AVV_NOTAIO a rappresentare e difendere RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio per la presentazione dell’appello avverso la CTR 764/06/2015 di Roma n. 4161/35/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma (COGNOME NOME -97.2015.4588) conferendo ogni più ampio potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di intraprendere conseguenti azioni esecutive’.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 36057 del 2022 hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Questa Corte (Sez. 2. n. 20896 del 2023) ha, ulteriormente, specificato che la nullità della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso – è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.
2.Nella specie, la procura in atti, risulta sprovvista dei requisiti necessari per potersi ritenere conferita, univocamente, per il presente giudizio di legittimità.
La procura infatti è priva di qualsivoglia riferimento al giudizio di Cassazione, ed anzi l’esplicito riferimento all’appello (se da intendersi riferito alla sentenza oggetto del presente giudizio e non a quella della CTP di Roma) non consente di escludere che possa intendersi conferita per la proposizione del ricorso per revocazione. A ciò si aggiunga che non emerge dalla citata procura nemmeno una univoca indicazione del provvedimento impugnato riferendosi, nello stesso contesto spaziale a due distinti provvedimenti, l’uno emesso dalla CTR n. 764/06/2015 di Roma e l’altro emesso dalla CTP di Roma n. 4161/35/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (laddove peraltro quella oggetto di appello del presente procedimento reca il numero 228/01/2013).
3. Il ricorso per cassazione è in conclusione inammissibile e, per l’effetto deve condannarsi l’AVV_NOTAIO personalmente alle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della parte costituita, che si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’AVV_NOTAIO personalmente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in Euro 2.500,00 oltre euro 200 per borsuali, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad
opera dell’AVV_NOTAIO personalmente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023