Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Oggetto: Riscossione coattiva -Intimazione di pagamento – Ricorso per cassazione – Procura speciale Vizi – Inammissibilità del ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19856/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato all’istanza di decisione ex art. 380bis cod. proc. civ.;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3062/05/2023, depositata in data 13 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’ ADER notificava a NOME COGNOME l’ intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA attinente ad una cartella di pagamento per il mancato pagamento di IVA e IRPEF per l’anno di imposta 1998.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla C orte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia deducendo l ‘omessa notifica degli atti prodromici, l’intervenuta decadenza dalla pretesa erariale e la maturata prescrizione quinquennale dei crediti tributari.
L’A DER si costituiva contestando gli avversi assunti ed eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto il contribuente aveva proposto le medesime doglianze in sede di impugnativa avverso un estratto di ruolo (giudizio conclusosi in primo grado con sentenza favorevole all’Erari o e pendente in appello); in secondo luogo, poiché il ricorrente non aveva impugnato precedenti intimazioni di pagamento ed un pignoramento presso terzi. Nel merito eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni vertenti sul merito della pretesa e sulla notifica degli atti di competenza dell’Ente impositore .
La CGT-1 dichiarava inammissibile il ricorso, poiché tardivo, non avendo il contribuente impugnato i precedenti atti esattoriali.
Interposto gravame dal contribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la decisione dei primi giudici , in primo luogo, ‘per consunzione dell’azione dal momento che il contribuente ha proposto le medesime questioni introdotte in questa sede già in altro parallelo contenzioso’, e, poi, per non essere maturata alcuna decadenza e prescrizione.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ‘ in quanto privo di procura speciale ‘ .
È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente tenore:
considerato che il ricorso è inammissibile, per difetto della necessaria procura speciale al difensore della ricorrente, atteso che:
la procura all’Avv. NOME COGNOME che lo stesso ricorrente ha prodotto in via telematica in plurimi esemplari, dei quali uno congiunto telematicamente allo stesso ricorso notificato e depositato, non contiene uno specifico riferimento al giudizio di legittimità ed alla sentenza qui impugnata, rispetto alla quale, per quanto più rileva, è del resto antecedente (data di deposito della sentenza impugnata 13/10/2023; data di rilascio della procura 01/10/2022);
l’ulteriore procura che lo stesso ricorrente ha prodotto in via telematica (file denominato ‘Delega Cass NOME Forza -11367005.pdf’), composta di un uncio foglio separato dal ricorso, non indica, nel corpo dell’atto, a quale difensore sia stata conferita da lla parte, non reca l’autentica della firma apposta manualmente in calce dalla stessa parte conferente, non contiene a sua volta uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, al ricorso ed alla sentenza qui impugnata e, comunque, è datata 16/02/2024, quindi è successiva alla notifica del ricorso per il quale si procede, avvenuta il 13/10/2023;
le procure in atti non sono quindi conformi ai requisiti minimi necessari, descritti dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare da Sez. U – , Sentenza n. 2075 del 19/01/2024, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa con istanza depositata (due volte, con il medesimo contenuto) il 30/12/2024.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 20/06/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente deduce l’ «omesso esame circa un fatto decisivo con riguardo all’artt. 139 c.p.c. e s.s. -inesistenza della notifica». Lamenta, in particolare, l’ omessa pronuncia su un motivo del ricorso originario, ovvero l ‘omessa notifica della cartella n. NUMERO_DOCUMENTO , sottesa all’intimazione di pagamento oppos ta. Deduce, quindi, che se la CGT-2 avesse preso in considerazione la detta doglianza, avrebbe dovuto accogliere l’appello.
Con il secondo motivo lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 2948 comma 3 e 2943 c.c. -prescrizione breve e interruzione». Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, che trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo, inclusi i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché sanzioni ed interessi.
Con il terzo motivo il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. con riguardo all’art. 39 c.p.c. doppia impugnazione», atteso che non può ritenersi vietata la doppia impugnazione dell’estratto di ruolo, prima, e dell’intimazione di pagamento, poi , non potendo desumersi, dal complesso quadro normativo, il principio di consumazione del potere di impugnazione degli atti dell’autorità finanziaria.
Con il quarto motivo il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. con riguardo all’art. 91 c.p.c. spese di lite». Deduce, in particolare, l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui la CTR ha
condannato il contribuente al versamento delle spese di lite a dispetto dell’omessa notifica della cartella sottesa e della prescrizione dei crediti erariali.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da procuratore privo di ius postulandi .
5.1. In termini generali va osservato che, in tema di validità della procura speciale idonea alla proposizione del ricorso per cassazione, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 36057 del 9/12/2022) deve darsi rilievo preminente al cd. criterio topografico della incorporazione della procura al ricorso: la connessione fisica, rispondente ai requisiti previsti dalla legge, fra la procura ed il ricorso dà luogo ad una presunzione di riferibilità della prima al giudizio cui l’atto accede. I criteri che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso) sono, da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.).
Con riferimento, invece, al tempo del conferimento della procura, questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. U. n. 2075 del 19/01/2024) ha affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. È, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore alla data di redazione del ricorso (Cass. n. 7014/2017), purché, beninteso, sia stata rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza da impugnare.
5.2. Orbene, nella specie la procura all’Avv. NOME COGNOME che lo stesso ricorrente ha prodotto in via telematica in plurimi esemplari, dei quali uno congiunto telematicamente allo stesso ricorso notificato e depositato, non contiene uno specifico riferimento al giudizio di legittimità ed alla sentenza qui impugnata, rispetto alla quale, per quanto più rileva, è del resto antecedente (data di deposito della sentenza impugnata 13/10/2023; data di rilascio della procura 01/10/2022).
L’ ulteriore procura che lo stesso ricorrente ha prodotto in via telematica (file denominato ‘Delega Cass NOME Forza -11367005.pdf’), composta di un uni co foglio separato dal ricorso, non indica, nel corpo dell’atto, a quale difensore sia stata conferita dalla parte, non reca l’autentica della firma apposta manualmente in calce dalla stessa parte conferente, non contiene a sua volta uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, al ricorso ed alla sentenza qui impugnata e, comunque, è datata 16/02/2024, quindi è successiva alla notifica del ricorso per il quale si procede, avvenuta il 13/10/2023.
Parimenti inidonea è l’ulteriore procura rilasciata all’avvocato NOME COGNOME il 27.12.2024 e depositata il 30.12.2024 in allegato all’istanza di decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ., in quanto successiva alla notificazione del ricorso per cassazione.
In definitiva, tutte le procure in atti non sono conformi ai requisiti minimi necessari, indicati da questa Corte; il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, che con il rilascio della procura in favore dell’avvocato NOME COGNOME in sede di opposizione alla p.d.a. ha dato causa alla presente decisione (Cass. 29/07/2021, n. 21823), e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o
manifestamente infondati, l’art. 380bis comma 3 cod. proc. civ. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.500,00 oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate Riscossione, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.5 00,00 in favore dell’Agenzia delle entrate, e dell’ulteriore somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.