Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29303 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9534/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 8736/14/2022, depositata il 17/10/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
COGNOME NOME, con ricorso notificato a RAGIONE_SOCIALE, chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, asseritamente notificata in data 22 maggio 2015, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 9.846,61, dell’avviso di accertamento presupposto recante il n. T12092117042816654000074/D; infine del ruolo esattoriale anch’esso presupposto n. NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2014;
la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente;
con la pronuncia gravata in questa sede la CTR ha confermato la statuizione di primo grado;
ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a quattro motivi di ricorso;
il Riscossore è rimasto intimato nel giudizio di Legittimità;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
successivamente, il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;
Considerato che:
il primo motivo di impugnazione (n. 1 di pag. 4 del ricorso) si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c. per avere la CTR mancato di dare atto nella parte narrativa del procedimento del deposito RAGIONE_SOCIALE memorie illustrative; né -si sostiene in ricorso -essa CTR ha effettuato l’esame, la valutazione e reso motivazione in ordine agli approfondimenti e alle illustrazioni con esse dedotti, né, altresì, essa CTR ha fornito le ragioni del loro rigetto, nonché la formazione del suo convincimento;
-il terzo motivo di ricorso (n. 3 di pag. 10 dell’atto) si incentra sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 39 d. Lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di merito, in mancanza della costituzione in giudizio dell’Ente titolare del diritto del credito per colpevole inerzia dell’Ente riscossore, su cui incombeva l’onere della chiamata in causa, mancato di ritenere e dichiarare che i vizi contestati degli atti prodromici ne avevano prodotto la nullità, che inficia di nullità derivata l’atto consequenziale successivo, la cartella di pagamento;
-i ridetti motivi vanno esaminati congiuntamente e sono inammissibili per rinuncia, avendo appunto ad essi espressamente rinunciato parte ricorrente come si evince dalla memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c., datata 16 settembre 2024;
-il secondo motivo di ricorso (con inizio a pag. 8 dell’atto) censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 del d. Lgs. n. 546 del 1992, artt. 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.; la CTR, nella prospettazione di parte ricorrente, avrebbe mancato di rilevare, con riguardo alla costituzione in giudizio del riscossore, l’irregolare formazione del contraddittorio in ambedue i giudizi, nonché la radicale nullità della procura ad litem . Invero, il difensore costituito del ridetto riscossore avrebbe affermato di essere in possesso di specifica procura, che tuttavia, non sarebbe stata prodotta;
il motivo è manifestamente infondato;
-fermo restando che l’assenza in atti della procura è profilo che non può contestarsi se non con la proposizione di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., osserva il Collegio che l’eventuale vizio di costituzione del riscossore non legittimava certo la CTR a disporre, come si sostiene nel motivo, l’accoglimento del ricorso: ne deriva che l’asserita omessa pronuncia non riveste comunque carattere di decisività;
– inoltre, la questione relativa alla rappresentanza in giudizio del riscossore così posta è comunque infondata alla luce della pronuncia di questa Corte secondo la quale (in termini per tutti si veda Cass. Sez. Un., Sentenza n. 30008 del 19/11/2019) ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d. Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità;
-il quarto motivo di ricorso (con inizio a pag. 11 dell’atto) si duole della violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la CTR mancato di motivare le ragioni
del proprio decisum a fronte della eccepita inammissibilità della costituzione nel primo e nel secondo giudizio di RAGIONE_SOCIALE, della eccepita nullità radicale della procura ad litem , dell’omessa produzione delibera autorizzativa del Consiglio di amministrazione del Riscossore al Presidente a conferire la procura in argomento, con esclusione di sanatoria;
il motivo è manifestamente infondato;
-fermo restando che, come illustrato in precedenza, l’assenza in atti della procura è profilo che non può contestarsi se non con la proposizione di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. e che l’eventuale vizio di costituzione del riscossore non legittimava certo la CTR a disporre, come si sostiene nel motivo, l’accoglimento del ricorso, in ogni caso la questione relativa alla rappresentanza in giudizio del riscossore così posta è comunque infondata alla luce della pronuncia di questa Corte già in precedenza richiamata (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 30008 del 19/11/2019) ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE;
con riferimento poi alla motivazione resa dalla CTR, la stessa ha invero reso ben chiaro l’iter logico giuridico che l’ha condotta a decisione (Cass. SS.UU. sent. N. 8053/2014) esprimendo una motivazione che si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’; – per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili ( ex plurimis: Cass. n. 8427/2020; Cass. n 9975/2021). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche
contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. ( ex plurimis: Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021; Cass., Sez. 5, 13 aprile n. 9627/2021; Cass. n. 6184/2022). Va ricordato che nel nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione; esso, quindi, non può pertanto sopravvivere neppure se denunciato ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. come avvenuto nella fattispecie in specie;
orbene, dal tenore della sentenza impugnata si rileva come in questo caso il decisum raggiunga e superi la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato in relazione alle specifiche deduzioni e censure proposte;
in conclusione, divenuti inammissibili il primo e il terzo motivo, poiché oggetto di espressa rinuncia da parte del ricorrente, il ricorso nel resto è rigettato;
non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese di lite, poiché il Riscossore è rimasto intimato nel presente giudizio;
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale
tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
deve quindi liquidarsi a carico di parte soccombente ex art. 96 c. 4 c.p.c., essendo rimasta nel presente giudizio intimato il Riscossore, il solo ulteriore importo di euro 500,00 a carico della stessa, da versarsi alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo; rigetta il ricorso nel resto; condanna parte ricorrente al pagamento dalla somma di euro 500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.