Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13714 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto: Tasse automobilistiche
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19690/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del vicepresidente p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 4772 del 2019, depositato il 21 maggio 2019
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto il decreto indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Vicenza ha ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimato) il credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente), derivante dall’om esso pagamento delle tasse automobilistiche, riconoscendolo chirografo ed escludendo, quindi, che fosse assistito dal privilegio, previsto dall’art. 2752, terzo comma, cod. civ.
Il tribunale, confermando la decisione del giudice delegato, ha fondato la decisione sulla base delle seguenti ragioni:
-in consapevole dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità e ad altre pronunce di questo tribunale si ritiene che il credito derivante dall’omesso versamento di tributi regionali, in particolare, della tassa automobilistica non sia assistito dal privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, cod . civ.;
-non appare chiaro il passaggio logico che ha portato la Suprema Corte ad estendere alla RAGIONE_SOCIALE Lombardia un privilegio che il testo dell’articolo citato riferisce ai soli enti locali;
-la disposizione di interpretazione autentica (art. 13, comma 13, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 20) che impone di considerare il riferimento alla legge per la finanza locale come effettuato a tutti i tributi comunali e provinciali non offre alcuna argomentazione per operare l’estensione del privilegio a un tributo regionale; anzi, la non menzione porta a concludere per l’esistenza di una permanente volontà del legislatore di escluderlo dal privilegio;
-in senso analogo depone la lettura del l’art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), il quale definisce enti locali «i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità isolane e le unioni di comuni»; ne consegue che le regioni non sono comprese nella definizione di enti locali potendo ad esse essere attribuita la diversa e più generica qualificazione di ente territoriale;
-pur non ignorando l’indubbia evoluzione dell’ordinamento nel senso di una sempre più profonda emersione dei principi di autonomia sussidiarietà e decentramento di cui sono espressione una pluralità di norme costituzionali (artt. 5, 114, 119 Cost.), è da escludere che la valorizzazione dei livelli di governo più prossimi al cittadino, anche sotto il profilo dell’autonomia di entrata e di spesa, implichi necessariamente un’equiparazione tra i regimi giuridici dei tributi relativi ai diversi ambiti territoriali; la maggiore rilevanza riconosciuta agli ordinamenti regionali e locali dalle recenti riforme costituzionali non ha, infatti, del tutto eliso le differenze esistenti tra gli enti;
-non appare irragionevole il diverso regime applicabile alla tassa automobilistica delle regioni ordinarie rispetto a quella della provincia autonoma di Trento il cui privilegio è estendibile in quanto tributo di un ente locale; l’esclusione è motivata non in ragione del tipo di tributo, quanto piuttosto dell’ente irrogatore.
La ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita memoria, la controricorrente si costituisce con controricorso, il P.G. con conclusioni scritte si è espresso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2752, terzo comma, cod. civ., dell’art. 12 delle disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost. Si duole che il provvedimento impugnato abbia escluso la natura
privilegiata del credito regionale derivante dall’omesso pagamento di tasse automobilistiche, non ammettendo un’interpretazione estensiva . Il mancato riferimento letterale trova, ad avviso della ricorrente, la ragione nella circostanza che le regioni, istituite dalla Carta Costituzionale del 1948, non potevano trovare riconoscimento nel codice civile, entrato in vigore nel 1942. Invoca l’adozione di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, sul presupposto che la Corte Costituzionale l’ha ritenuta ammissibile in tema di privilegi, quando sussiste un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento fondato sulla ratio legis .
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2752, terzo comma, cod. civ., dell’art . 2745 cod. civ., degli artt. 3, 24 e 119 Cost. Ad avviso della ricorrente, il privilegio deve essere riconosciuto in funzione della causa del credito che va individuata nella necessità di garantire allo Stato e agli enti territoriali i mezzi per assolvere ex art. 119 Cost. i compiti istituzionali e rafforzarne il sistema impositivo. Il loro riconoscimento deve essere rapportato alla funzione e non, dunque, alla natura dell’ente impositore, come sostenuto nel provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 20 del 2011, dell’art. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 5, 114 e 119 Cost. Contesta la decisione impugnata che fonda le proprie ragioni sulla norma di interpretazione autentica de ll’Ici, imposta di rilievo locale, nonché sul richiamo ad una pronuncia della
Corte Costituzionale avente un oggetto del tutto diverso da quello del presente giudizio.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente solleva, in ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 24, 114 e 119 Cost. e del principio di parificazione fra Stato e regioni in materia tributaria.
I primi tre motivi sono fondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, con conseguente assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine.
5.1. Occorre premettere che dal 1° gennaio 1993, l’art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modificazioni. Essa ha assunto contestualmente la denominazione di Tassa automobilistica regionale, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), “tributo proprio derivato della RAGIONE_SOCIALE“.
Il citato art. 23, comma 2, con riferimento alla tassa automobilistica attribuita alle regioni a statuto ordinario, precisa che essa assume «(..) la denominazione di tassa automobilistica regionale (…)» e si applica «ai veicoli (…) per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna RAGIONE_SOCIALE a statuto ordinario (…)».
In seguito, l’art. 17, comma 10, della l. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto che la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle Regioni a statuto ordinario.
In tale quadro normativo, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha, tuttavia, devoluto a dette regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo.
La tassa automobilistica non può definirsi come «tributo proprio della regione», ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, comma 4, e 119, comma 2, Cost., dal momento che il gettito della tassa è stato «attribuito» alle regioni e la disciplina di detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle stesse riservata dall’art. 117, comma 4, Cost.
È stato, quindi, affermato il principio, per cui, «allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali», ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. (Corte Cost., 26 settembre 2003, nn. 296 e 297; Corte Cost., 15 ottobre 2003 n. 311; Corte Cost., 23 dicembre 2005, n. 455; n. 311; Corte Cost., 21 dicembre 2007, n. 451).
Con l’entrata in vigore del c.d. federalismo fiscale, in forza della delega conferita al Governo con la l. 5 maggio 2009 n. 42, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68 ha demandato alle regioni la disciplina delle tasse automobilistiche regionali nel rispetto dei «limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale».
E’ stato così precisato che «la regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale» (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288; per un approfondimento di circa l ‘ambito della potestà legislativa del la regione in concorrenza con quella statale v. Cass., Sez. V, n. 14941 del 2022).
5.2. Con riferimento alla questione centrale del presente giudizio, riguardante il riconoscimento o meno del privilegio previsto dall’art . 2752, terzo comma, cod. civ., al credito regionale derivante dall’omesso pagamento della tassa automobilistica, si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell’art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che
disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 – 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 01).
Tale impostazione è condivisa dal Collegio, il quale intende dare continuità al principio per cui in sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all’ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di «legge per la finanza locale» contenuto nell’art. 2752, ultimo comma, cod. civ.
Trova, dunque, legittimazione un’interpretazione estensiva e non analogica della norma alla regione, in forza della comune appartenenza di quest’ultima, con comuni e province, alla categoria degli enti territoriali (Cass. Sez. 6 – 1, n. 24071/2021, Rv. 662429 -01, precedente in termini)
L’orientamento citato ha rilevato, su un piano più generale come sia, ormai, del tutto acquisito che le disposizioni sui privilegi possono, di per sé, tollerare l’eventualità di un ‘ interpretazione estensiva. Né v’è ragione, pure si aggiunge, per opinare diversamente nei confronti della norma dell’art. 2752, ultimo comma, cod. civ. (in tal senso Cass. Sez. U, n. 11930/2010, Rv. 612979 – 01).
Entrando più nello specifico, si è osservato che il credito per tributi regionali, tra cui, appunto, quello da tassa
automobilistica, presenta le caratteristiche necessarie e sufficienti per potergli predicare, per la via dell’interpretazione estensiva, l’applicazione del privilegio di cui alla ridetta norma. Il Collegio intende in proposito ribadire come non sia corretto assegnare alla disposizione dell’art. 2, comma 1, TUEL il peso determinante che le è stato riconosciuto dal provvedimento impugnato e che, anzi, tale disposizione non possieda in proposito un ruolo di qualche rilievo.
La normativa del TUEL e quella di cui all’art. 2752 cod. civ. hanno campi di applicazione e perseguono funzioni tra loro del tutto diversi: mentre il testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali (art. 1, comma 1), l’art. 2752 cod. civ. regola il conflitto tra i creditori di un debitore comune e insolvente. La prima legge ha un orizzonte di carattere propriamente amministrativo, viceversa, la seconda appartiene alla sfera caratteristica del diritto privato. Con riferimento alla distinzione tra enti locali ed enti territoriali è stato in modo condivisibile osservato che i comuni e le province, che sono gli enti presi in testuale considerazione dalla norma dell’art. 2752, ult. comma, cod. civ. (oltre allo Stato), condividono con gli enti regionali la natura di «enti territoriali», che è loro conferita dal disposto dell’art. 114 Cost.
Ne consegue che quella di «territoriale» è proprio la connotazione primaria di tutti e tre gli enti in questione.
Si ricorda, poi, che l’equivalenza, per il peculiare contesto normativo dell’art. 2752, ult. comma, cod. civ., tra le espressioni «tributi locali» e tributi legati alla «finanza degli enti territoriali» è stata riscontrata già da tempo in sede di legittimità (Cass. Sez. U, n. 11930/2010, cit.).
Questa stessa pronuncia pure ricorda, d’altro canto, che nella relazione del AVV_NOTAIO al codice civile «si legge che l’estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale previsto per i tributi diretti dello Stato è stata determinata dall’esigenza di porre in armonia il sistema del codice con la legge della finanza locale» (e allora va anche rammentato che, se l’istituzione delle province e dei comuni è per gran tratto di tempo anteriore all’emanazione del codice civile 1942, l’istituzione dell’ente regionale avviene invece solo con la promulgazione della Costituzione repubblicana).
L’acco glimento dei primi tre motivi determina l’assorbimento del quarto.
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato. Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio invocato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7.1. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, stante il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della ricorrente, di cui in motivazione, il privilegio previsto dall’art. 2752, ultimo comma, cod. civ., così ammesso al passivo del RAGIONE_SOCIALE.
Spese del merito compensate.
Condanna l ‘intimato a pagare alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 1.200 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso il 27 marzo 2024