Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32983 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9788/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto n. 62/2020 depositato il 14/02/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’impugnato provvedimento, rigettava l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Giudice Delegato del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicato semplicemente ‘Fallimento’) , che aveva ammesso al passivo del fallimento il credito fiscale per la somma di € 9.435,31 in collocazione privilegiata e gli interessi e l’aggio, per € 4.332,43, in chirografo.
1.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, muovendo dal presupposto che, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 54, comma 3°, l. fall. e 2749, comma 2°, c.c., al credito per gli interessi moratori maturati oltre l’anno in corso alla dichiarazione del fallimento e sino al pagamento è preclusa l’estensione del privilegio fiscale, ha rilevato che la domanda di ammissione al passivo non conteneva precise indicazioni circa la decorrenza degli interessi onde verificare la corretta imputazione del privilegio, limitato al periodo temporale di cui alle citate disposizioni normative.
1.2 Né, secondo il Tribunale, la domanda di insinuazione precisava quale fosse il tasso di interesse annuo praticabile sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento e quali fossero le modalità di calcolo, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione della data di “scadenza” degli interessi che, ai sensi dell’art. 30 dPR, n. 602/1973, iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella, non potendo, per contro, bastare la mera riproduzione di una tabella ricognitiva dei tassi di interesse( di mora), con le decorrenze e la data del decreto ministeriale o dell’RAGIONE_SOCIALE adottato in difetto di correlazione fra i tassi indicati e le somme pretese a titolo di interessi per ogni cartella.
1.3 Hanno, infine, affermato i giudici dell’opposizione che la carenza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato,
risolvendosi nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, non poteva essere superata mediante l’esercizio di un potere officioso del collegio, pena la violazione del principio dispositivo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura.
1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti» (cfr. Cass. S.u. 36057/2022).
1.2 Nel caso in esame la procura rilasciata su separato foglio unito in calce al ricorso, pur non specificando che la nomina dell’avvocato ha ad oggetto
il giudizio per Cassazione, non contiene alcun elemento dal quale possa ritenersi escluso che il mandatum ad litem non si riferisca al giudizio di legittimità.
Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 54, 93 l. fall. e 2749 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c.: sostiene la ricorrente che l’onere di specificazione dei fatti incombe con riferimento al credito, non alla domanda degli interessi, che sono accessori del credito e la cui decorrenza, misura e rango è prestabilita dalla legge.
2.1 Precisa l’ente di riscossione che alla domanda di insinuazione erano stati allegati gli estratti di ruolo che riportavano prospetti con indicazione, oltre che dei tributi, RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli importi degli interessi di mora, sicché al giudicante erano stati offerti tutti gli elementi per la quantificazione degli interessi moratori secondo il combinato disposto degli artt. 30 dPR 602/73, 2749 c.c. e 54 l. fall..
Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 30 dPR 602/73, 2749 c.c. e 93 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto errato nell’ancorare la prelazione degli interessi moratori alla specificazione del loro tasso anziché alla loro data di decorrenza, come previsto dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme appena richiamate, là dove, come nella specie, non sia in contestazione il loro ammontare complessivo e dunque la correttezza del calcolo effettuato dall’agente della riscossione.
Il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 92, comma 1°, c.p.c. e 60, commi 3° e 5°, del r.d.l. 1578/1933, in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c.: si ascrive al Tribunale di aver indicato una errata base di calcolo (l’ammontare complessivo del credito e non il valore degli interessi di mora) RAGIONE_SOCIALE spese legali e di aver erroneamente ritenuto di particolare difficoltà questioni di diritto che, al contrario, erano ‘seriali’.
Il quarto motivo rileva la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c. , per avere il Tribunale posto le spese a carico dell’opponente quando invece le stesse dovevano gravare sul Fallimento, alla luce della fondatezza dei motivi di ricorso.
Il primo e il secondo motivo, suscettibili di trattazione congiunta, stante la loro intima connessione, sono fondati.
6 .1 L’art. 2749 c.c. prevede l’estensione del privilegio, circoscrivendolo però agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell’anno precedente, nonché, limitatamente alla misura legale, agli interessi maturati successivamente sino alla data della vendita del bene pignorato.
6.2 In materia fallimentare, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi trova specifica disciplina nell’ art. 54, comma 3°, l.fall. il quale richiama l’art. 2749 c.c., commi 2° e 3°, equiparando la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento e precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente.
6.3 Il testo attuale di detta disposizione, introdotto dal l’ art. 50 d.lvo 5/2006, riproduce sostanzialmente quello previgente, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, l. fall. nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 c.c.
6 .4 L’art. 30 dPR 602/73 stabilisce che, « decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi ».
6 .5 Dall’integrazione e dalla combinazione di tali disposizioni si evince che il privilegio riconosciuto al credito fiscale si estende agli interessi moratori anche nel periodo successivo all’anno dalla dichiarazione del fallimento e sino al primo riparto.
6.6 Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che gli interessi moratori maturati successivamente all’anno in corso dalla dichiarazione di fallimento non siano assistiti da privilegio: premessa fallace sulla quale poggiano le ragioni dell’esclusione del privilegio individuate nella mancata indicazione dei riferimenti temporali previsti dall’art 2749 c.c..
6.7 Posto che non vi è stata contestazione sull’ammontare degli interessi, che sono stati riconosciuti dal Tribunale nella misura richiesta, sia pur in via chirografaria, non è dato comprendere le ragioni per le quali i giudici circondariali, nel negare la prelazione, abbiano valorizzato la circostanza, che non incide sulla qualità del credito, della mancata indicazione dello specifico tasso di interessi, del quale la norma di legge e le fonti secondarie forniscono precisi elementi di calcolo.
6.8 Del resto, come affermato da un precedente di questa Corte su identica controversia (cfr. Cass. 27528/2024), la mera lettura del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale dà conto della copiosa documentazione allegata da RAGIONE_SOCIALE alla domanda di insinuazione, rendeva palese che l’odierna ricorrente aveva fornito tutti gli elementi necessari al riscontro dell’esattezza dell’importo degli interessi richiesti al privilegio o, comunque, alla loro esatta determinazione sulla base di un semplice calcolo matematico da effettuare calibrando l’ammontare degli interessi sui periodi indicati dagli artt. 54 l.fall. e 2749 c.c..
7 Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti.
In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso l’impugnato decreto deve essere cassato con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, che regolamenterà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente