Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19960 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33817/2019 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Bologna, e dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzi p.e.c. per le notifiche e le comunicazioni: EMAIL; EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI/CONTRORICORRENTI INCIDENTALI CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per le notifiche e le comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’ Emilia-Romagna il 15 aprile 2019, n. 827/04/2019;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO PREZZO-VALORE VILLA CON PISCINA NON ACCATASTATA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia -Romagna il 15 aprile 2019, n. 827/04/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO con riguardo alle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla vendita da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quanto all’usufrutto, a NOME COGNOME, e, quanto alla nuda proprietà, alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, su un compendio immobiliare ubicato in Bologna alla INDIRIZZO costituito da villa, appartamento e piscina (quest ‘ultim a pertinenziale alla villa e non ancora censita in catasto), per il prezzo d i € 210.000,00 per l’appartamento e di € 4.940.000,00 per la villa (‘ comprensiva della porzione ancora al grezzo ‘) , con richiesta di valutazione automatica al ‘ prezzo-valore ‘ per la vendita di usufrutto ex art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rettificandosi il valore della villa nella misura di € 5.010.433,25 e recuperandosi le maggiori imposte nella misura di € 35.441,74, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia -Romagna il 12 novembre 2015, n. 2339/02/2015, da parte d ell’ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189, a seguito della riassunzione del procedimento di secondo grado da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha rigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate ( recte : da NOME COGNOME e NOME COGNOME) nei confronti dei medesimi ( recte : dell’Agenzia delle Entrate) avverso la
sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 15 luglio 2014, n. 1044/09/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari dei contribuenti -sul presupposto che questi ultimi non avessero addotto elementi probatori per la stima della piscina, a fronte della valutazione proposta dall’ amministrazione finanziaria sulla base di idonei documenti.
L ‘Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del giudicato interno, in relazione all’ar t. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice di secondo grado, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia -Romagna il 12 novembre 2015, n. 2339/02/2015, di poter (e, anzi, dover) « ritornare alla pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale (n. 1044/09/14) confermandone in questa sede il contenuto », senza tener conto del fatto che essa è stata annullata in toto dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia -Romagna il 12 novembre 2015, n. 2339/02/2015, e che quest’ultima è stata cassata
da ll’ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189, solamente ed esclusivamente nella parte in cui essa « trascura l’incidenza fiscale di una piscina, solo perché ritenuta abusiva allo stato grezzo ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 384, secondo comma, e 394 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi uniformato il giudice di secondo grado, in sede di rinvio, al principio di diritto, e comunque a quanto statuito da ll’ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189.
Secondo i ricorrenti, il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se ed in quale misura la piscina in questione assumesse rilievo ai fini della applicabilità del c. d. ‘ prezzovalore ‘ al fine di determinare la base imponibile, pur escludendo (con ciò conformandosi al principio di diritto enunciato dall’ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189) che in tale valutazione potesse assumere rilievo il fatto che la piscina risultasse ‘ abusiva ‘ e ‘ allo stato grezzo ‘.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso al giudice di secondo grado di esaminare i fatti costitutivi della domanda (in particolare, i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda così come formulata nel giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189).
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione con riguardo al punto di cui sopra, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inadeguata in ordine ai fatti costitutivi della domanda.
Secondo i ricorrenti, la motivazione testualmente riportata al par. 2.3 della sentenza impugnata, nella quale si fa generico riferimento al ‘ valore dei beni oggetto di indagine ‘, risulta , con tutta evidenza, una mera petizione di principio che in nessun modo argomenta sulla decisione adottata, e si pone quindi ben al di sotto di quel ‘ minimo motivazionale ‘ costituzionalmente garantito che consente di evitare la violazione rilevante ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ. Risulta, infatti, integrato quantomeno il vizio riferito alla motivazione ‘ apparente ‘ o ‘ incomprensibile ‘.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1988, n. 154, e 2645bis cod. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la presenza della piscina in corso di costruzione precludesse la valutazione automatica della villa secondo il meccanismo del c.d. ‘ prezzo-valore ‘.
Secondo i ricorrenti, pur risultando del tutto incomprensibile l’ iter motivazionale in forza del quale la sentenza impugnata ha ritenuto di affermare la legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione, nella parte in cui esso ha negato l’applicabilità del meccanismo del c. d. ‘ prezzo-valore ‘ (con ciò ‘ riesumando ‘ la sentenza a suo tempo resa dal giudice di primo grado e poi annullata dallo stesso giudice di secondo grado), occorre, comunque, denunciare il vizio di erronea o falsa applicazione
di norme di diritto nel quale è incorsa la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia -Romagna il 15 aprile 2019, n. 827/04/2019 (e nel quale era incorsa, in precedenza, la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 15 luglio 2014, n. 1044/09/2014). Il tema, dunque, consiste nello stabilire se, applicando correttamente le norme di diritto sopra menzionate e tenendo conto del principio di diritto affermato dall’ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189, l’esistenza della piscina (nella sua consistenza fattuale di opera edile in corso di esecuzione, incontestata agli atti di causa) dovesse oppure no precludere la determinazione della base imponibile in applicazione del meccanismo del c. d. ‘ prezzovalore ‘ .
In altri termini, a loro dire, « la piscina non poteva precludere la determinazione della base imponibile in applicazione del meccanismo del c. d. ‘prezzo -valore’ ai sensi delle norme di legge indicate in epigrafe del presente motivo di ricorso ».
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 ), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c od. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione illogica e contraddittoria, laddove lo stesso, dapprima, ha richiamato gli elementi valorizzati dal giudice di prime cure, confermando la sentenza favorevole all’amministrazione finanziaria , e, poi, ha completamente stravolto il decisum , dichiarando soccombente l’amministrazione finanziaria.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata completamente trascurata dal giudice di secondo grado l’incidenza fiscale del manufatto di nuova costruzione (piscina), che era abusiva ed allo stato grezzo.
Secondo la controricorrente: « Il principio di diritto era da ravvisarsi nell’impossibilità, nel caso specifico, di avvalersi del regime del c.d. ‘prezzo valore’, in quanto in presenza di una modificazione dello stato di fatto del complesso immobiliare compravenduto, che rendeva incerta la rendita catastale dello stesso; sicchè l’unico aspetto che restava da accertare era la correttezza della rettifica del valore dichiarato. La Ctr – Giudice del rinvio -appare ricaduta nell’errore originario della Commissio ne Tributaria Regionale, che trascurava l’incidenza fiscale del manufatto di nuova costruzione (piscina), perché abusiva e allo stato grezzo ».
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
3.1 Invero, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno (in relazione agli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. Si configura, di conseguenza, acquiescenza parziale, e dunque giudicato interno, ogni qualvolta la parte interessata non proponga impugnazione avverso una statuizione che esaurisca un tema che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (tra le
tante: Cass., Sez. 1^, 18 settembre 2017, n. 21566; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, nn. 24441 e 24442; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3610; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, nn. 27960, 27970 e 27971; Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2022, n. 20951; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32980; Cass., Sez. 2^, 27 dicembre 2024, n. 34596).
3.2 Nella specie, è palese la violazione del giudicato interno, perché, rigettando in toto l’appello e confermando per intero la decisione di prime cure (che aveva rigettato, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari dei contribuenti), la Commissione tributaria regionale ha erroneamente riesaminato anche la valutazione degli immobili diversi dalla villa, nonostante tale aspetto non fosse stato in alcun modo interessato dalla cassazione con rinvio, la quale aveva riguardato soltanto il motivo « censura(nte) la sentenza d’appello, laddove trascura l’incidenza fiscale di una piscina, solo perché ritenuta abusiva allo stato grezzo » (come si evince dall a motivazione dell’ ordinanza depositata da questa Corte il 30 gennaio 2018, n. 2189).
In definitiva, il giudice di appello non si è limitato (come avrebbe dovuto) a rivalutare il valore che l’ amministrazione finanziaria aveva imputato alla villa con la pertinenziale piscina, travalicando in tal modo il confine segnato dal devolutum con la conferma integrale della decisione di prime cure.
Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.
4.1 A ben vedere, il giudice del rinvio si è limitato ad aderire in modo acritico alla sentenza di prime cure -la quale, in proposito, aveva argomentato che « il beneficio del calcolo automatico non trova nella fattispecie applicazione sia perché
la piscina, seppure al grezzo, doveva comunque essere denunciata (essendo tra l’altro scaduta la relativa DIA) e sia perché la situazione catastale della villa si è, in ogni caso, modificata. La Corte di Cassazione (sez. trib. sentenza 5543 del 6 marzo 2013) ha sostenuto che l’Amministrazione finanziaria non incontra limiti alla propria azione accertatrice se nella vendita di complessi immobiliari alcuni beni siano privi di rendita e nell’atto sia indicato un valore complessivo per tutti i beni; la Suprema Corte inoltre ha stabilito che l’immobile dotato di rendita equivale a quello privo di rendita se al momento della cessione siano intervenute modifiche che hanno mutato la situazione di fatto e di diritto rispetto a quella risultante al catasto; in questa ipotesi l’Ufficio non incontra limiti al potere di accertamento. Ne consegue che la piscina doveva essere dichiarata con procedura DOCFA (obbligatoria dal 1997) entro trenta giorni dalla scadenza della DIA, spettando poi al fisco di valutare la proposta di accatastamento ed eventualmente confutare la dichiarazione effettuata. L’Ufficio ha quindi correttamente provveduto a ricalcolare le imposte sulla base del valore venale del diritto di godimento e non su quello automatico » – senza ottemperare al dictum di approfondire l’« incidenza fiscale di una piscina ».
4.2 Difatti, la decisione di prime cure, pur essendo corretta nell’enunciazione di principio, non a veva motivato sulla stima della piscina e sull’incidenza di tale stima sul valore della villa di cui essa era pertinenza.
Il terzo motivo ed il quarto motivo del ricorso principale sono unitariamente assorbiti dal precedente accoglimento del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede.
Potendo essere congiuntamente scrutinati, seppur in deroga all’ordine di prospettazione dei ricorsi, per la comune attinenza al parametro del c.d. ‘ prezzo-valore ‘, il quinto motivo del ricorso principale è infondato, mentre il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.
6.1 Come è stato correttamente rilevato dagli stessi ricorrenti, « a prescindere dalla natura di manufatto ‘al grezzo’ o meno e dalla natura di ‘abusivismo edilizio’ una piscina accessoria ad un immobile adibito ad abitazione privata non è suscettibile di autonomo accatastamento in quanto non costituisce un ‘immobile’ dotato di autonomia, né men che meno costituisce una porzione immobiliare autonomamente accatastabile », per cui « una piscina annessa ad un immobile privato e non annessa ad un impianto sportivo (con conseguente scopo di lucro), costituisce ad ogni effetto di legge una pertinenza dell’immobile a cui accede e non può in alcun modo essere qualificata come immobile suscettibile di autonomo accatastamento, dunque non va accatastata né come C/4, né come D/6, né tantomeno come E/9 ».
6.2 Tuttavia, condizione indefettibile per avvalersi del c.d. ‘ prezzo-valore ‘ è che il trasferimento abbia per oggetto un immobile ad uso abitativo censito in catasto in toto et in qualibet parte , determinandosi la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro sulla base della rendita catastale.
Per cui, una volta escluso che la piscina allo stato grezzo non era stata inserita in catasto mediante denuncia di variazione del classamento della villa, per cui lo stato fattuale al momento della compravendita non corrispondeva alle risultanze catastali, l’ amministrazione finanziaria aveva rettificato il
valore complessivo della villa con l’annessa piscina nella maggior misura di € 5.010,433,25.
Non a caso, cassando in parte qua la primigenia sentenza di appello, questa Corte aveva sancito che: « Il carattere illecito dell’eventuale abuso edilizio, in tesi generale, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato; pertanto l’amministrazione deve provvedere alla valutazione dell’immobile sulla base del comune apprezzamento commerciale » (Cass., Sez. 6^-5, 30 gennaio 2018, n. 2189).
6.3 In quanto bene pertinenziale, anche sul piano catastale, non avendo un’autonoma identificazione ed incidendo sul classamento (in particolare, sulla classe, sulla categoria e sulla rendita) della villa a cui essa accedeva, la piscina veniva a rappresentare un fattore incrementativo del relativo valore, dovendo escludersi la possibilità di far riferimento al criterio del c.d. ‘ prezzo -valore ‘ per la ‘ villa con piscina ‘, in linea col principio che, in tema di imposta di registro, l’art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria in ordine agli atti concernenti immobili (« Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt. 47 e 48 »), richiede che l’immobile oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale riferibile allo stato del bene trasferito al momento della cessione, sicché il criterio
di valutazione automatica non può trovare applicazione quando, a causa di intervenute modifiche, la situazione fattuale e giuridica risulti modificata rispetto a quella catastale, poiché in tale evenienza è come se l’immobile fosse privo di rendita (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2009, n. 26685; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2013, n. 5543; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2013, n. 26770; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2018, n. 32824).
Pertanto, il limite posto al potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria trova la sua giustificazione nella presunzione di corrispondenza del valore dichiarato, in applicazione dei criteri tabellari previsti dalla norma, rispetto a quello venale. Presunzione che non opera nel caso in cui gli immobili non siano forniti di valore catastale e, inoltre, quando la situazione di fatto, anche a causa dell’azione del proprietario, sia mutata rispetto a quella considerata ai fini dell’attribuzione della rendita.
6.4 Ne consegue che, essendo preclusa la facoltà di avvalersi del c.d. ‘ prezzo-valore ‘ per la difformità tra la situazione fattuale e la rappresentazione catastale, la villa accessoriata di piscina non può che essere complessivamente valutata con esclusivo riferimento ai criteri fissati dagli artt. 51, comma 2, e 52, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Su tali premesse , l’amministrazione finanziaria aveva individuato la base imponibile nel valore venale in comune commercio della piscina (c.d. ‘ valore normale ‘) in quanto, non essendo stata presentata alcuna domanda di variazione catastale della consistenza iniziale della villa, comprensiva anche della sua pertinenza, l’accatastamento esistente non era più conforme allo stato di fatto.
6.5 Ciò non di meno, la sentenza impugnata si è astenuta da ll’ accertamento demandatole in ordine alla stima del valore imputabile alla villa accessoriata di piscina, disattendendo in tal modo il dictum enunciato a suo tempo da questa Corte.
Il primo motivo del ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, essendo stata già cassata la pronuncia attinta dalla censura in esame.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo del ricorso principale, nonché del secondo motivo del ricorso incidentale, l’infondatezza del quinto motivo del ricorso principale, l’assorbimento del terzo motivo e del quarto motivo del ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale, il ricorso principale ed il ricorso incidentale possono trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta il quinto motivo del ricorso principale; dichiara l’assorbimento del terzo motivo e del quarto motivo del ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio